Lavoro straordinario e notturno. 1. Si considera lavoro straordinario feriale quello compiuto dal lavoratore oltre il limite dell’orario di lavoro fissato a norma dell’art. 14, salvo le esclusioni previste dall’art. 14 e dal successivo art. 29 lett. b). 2. Ogni ora di lavoro straordinario diurno feriale viene compensata con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 35%. 3. Il lavoro straordinario compiuto fra le ore 20 e le ore 6 viene considerato notturno e compensato con la retribuzione individuale oraria, maggiorata del 50% se feriale e del 70% se festivo. 4. Il lavoro ordinario, prestato tra le ore 20 e le ore 6, è considerato notturno e compensato con una maggiorazione del 15% della retribuzione individuale oraria. 5. Dall’applicazione delle norme precedenti è tassativamente escluso il personale di farmacia chiamato a svolgere il servizio notturno, i cui compensi per lavoro notturno sono fissati dall’art. 23 del presente contratto. 6. Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all’art. 15 del presente contratto. Esso viene compensato con la retribuzione giornaliera individuale maggiorata del 50% se prestato in orario diurno e del 70% se notturno. 7. Non si considera lavoro straordinario festivo quello prestato dal personale addetto alle vendite nelle domeniche, se sostituite dal giorno di riposo compensativo. 8. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni particolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni stesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale. 9. Per le prestazioni straordinarie le aziende non possono superare il limite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100 ore per dipendente. 10. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario. 11. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore retribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all’art. 47 non saranno considerate ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al 9° comma del presente articolo. 12. Il lavoro straordinario, non espressamente richiesto, non è riconosciuto né compensato. 13. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione relativa all’entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende stesse. 14. Con decorrenza 1 luglio 2000, il lavoro straordinario effettuato nella 39a e 40a ora ha un’unica maggiorazione del 20% qualunque sia la tipologia dello svolgimento (festivo, diurno, notturno, battenti chiusi, battenti aperti).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro straordinario e notturno. 1. Si considera lavoro straordinario feriale quello compiuto dal lavoratore oltre il limite dell’orario dell'orario di lavoro fissato a norma dell’art. 14, salvo le esclusioni previste dall’art. 14 e dal successivo art. 29 lett. b)12.
2. Ogni ora di lavoro straordinario diurno feriale viene compensata con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 35%20% se prestato nei giorni feriali e del 30% se prestato nei giorni festivi.
3. Il lavoro straordinario compiuto fra le ore 20 22 e le ore 6 viene considerato notturno e compensato con la retribuzione individuale oraria, maggiorata del 5040%. La maggiorazione notturna ordinaria effettuata tra le 22.00 e le 06.00 sarà pari al 10% se feriale e del 70% se festivoin aggiunta alla normale retribuzione.
4. Il lavoro ordinario, prestato tra le ore 20 e le ore 6, è considerato notturno e compensato con una maggiorazione Dall’applicazione del 15% della retribuzione individuale oraria.
5. Dall’applicazione delle norme precedenti comma precedente è tassativamente escluso il personale di farmacia chiamato a svolgere il servizio notturno, i cui compensi per lavoro notturno sono fissati dall’art. 23 21 del presente contrattoCCNL.
5. E’ escluso il cumulo tra le diverse maggiorazioni
6. Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all’art. 15 del presente contratto. Esso viene compensato con la retribuzione giornaliera individuale maggiorata del 50% se prestato in orario diurno e del 70% se notturno.
7. Non si considera lavoro straordinario festivo quello prestato dal personale addetto alle vendite nelle domeniche, se sostituite dal giorno di riposo compensativo.
8. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni particolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni stesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale.
97. Per le prestazioni straordinarie le aziende non possono superare il limite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100 ore per dipendente.
108. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
119. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore retribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all’art. 47 41 e 41 bis non saranno considerate ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al 97° comma del presente articolo.
1210. Il lavoro straordinario, non espressamente richiesto, non è riconosciuto né compensato.
1311. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione relativa all’entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende stesse.
14. Con decorrenza 1 luglio 2000, il lavoro straordinario effettuato nella 39a e 40a ora ha un’unica maggiorazione del 20% qualunque sia la tipologia dello svolgimento (festivo, diurno, notturno, battenti chiusi, battenti aperti).
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali, Esercenti Farmacie, CCNL Per I Dipendenti Delle Imprese Gestite O Partecipate Dagli Enti Locali
Lavoro straordinario e notturno. 1. Si considera lavoro straordinario feriale quello compiuto dal lavoratore oltre il limite dell’orario di lavoro fissato a norma dell’art. 14, salvo le esclusioni previste dall’art. 14 e dal successivo art. 29 lett. b)dell’articolo 12.
2. Ogni ora di lavoro straordinario diurno feriale viene compensata con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 35%20% se prestato nei giorni feriali e del 30% se prestato nei giorni festivi.
3. Il lavoro straordinario compiuto fra le ore 20 22 e le ore 6 viene considerato notturno e compensato con la retribuzione individuale oraria, maggiorata del 5040%. La maggiorazione notturna ordinaria effettuata tra le 22.00 e le 06.00 sarà pari al 10% se feriale e del 70% se festivoin aggiunta alla normale retribuzione.
4. Il lavoro ordinario, prestato tra le ore 20 e le ore 6, è considerato notturno e compensato con una maggiorazione Dall’applicazione del 15% della retribuzione individuale oraria.
5. Dall’applicazione delle norme precedenti comma precedente è tassativamente escluso il personale di farmacia chiamato a svolgere il servizio notturno, i cui compensi per lavoro notturno sono fissati dall’art. 23 dall’articolo 21 del presente contrattocontratto collettivo nazionale.
5. E’ escluso il cumulo tra le diverse maggiorazioni.
6. Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all’art. 15 del presente contratto. Esso viene compensato con la retribuzione giornaliera individuale maggiorata del 50% se prestato in orario diurno e del 70% se notturno.
7. Non si considera lavoro straordinario festivo quello prestato dal personale addetto alle vendite nelle domeniche, se sostituite dal giorno di riposo compensativo.
8. Il lavoro straordinario si considera eccezionale. Qualora situazioni particolari dovessero richiedere le prestazioni straordinarie, le situazioni stesse saranno esaminate nel merito con gli organismi di rappresentanza sindacale aziendale.
97. Per le prestazioni straordinarie le aziende non possono superare il limite massimo costituito da un monte di ore annuo complessivo pari a 100 ore per dipendente.
108. Entro detto limite, il personale, senza giustificato motivo, non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
119. Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali e le ore retribuite come lavoro straordinario relative alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all’art. 47 41 e 41 bis non saranno considerate ai fini del raggiungimento del limite massimo di cui al 97° comma del presente articolo.
1210. Il lavoro straordinario, non espressamente richiesto, non è riconosciuto né compensato.
1311. Le aziende, dietro richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o delle organizzazioni sindacali territoriali, dovranno esibire documentazione relativa all’entità delle prestazioni straordinarie effettuate nelle aziende stesse.
14. Con decorrenza 1 luglio 2000, il lavoro straordinario effettuato nella 39a e 40a ora ha un’unica maggiorazione del 20% qualunque sia la tipologia dello svolgimento (festivo, diurno, notturno, battenti chiusi, battenti aperti).
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