LE PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE Clausole campione

LE PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE. (art. 62) a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, purché abbiano indicato nel bando di gara i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare e il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque, se esistenti. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. La stazione appaltante non può invitare alla procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione, se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Altrimenti, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto.
LE PROCEDURE COMPETITIVE CON NEGOZIAZIONE. (art. 62) 34

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • UOC PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE Determinazioni 1337 25/08/17 RIENTRO IN SERVIZIO E TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE XXXXX. GESTIONE RISORSE UMANE Determinazioni 1338 29/08/17 ESTARFAPR03 - FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI RADIOFARMACI E PRODOTTI ATTINENTI AI RADIOFARMACI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA MEDIANTE SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA), AI SENSI DELLART. 55 DEL D. LGS. 50/2016. RETTIFICA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE E RELATIVI RISPARMI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1149 DEL 17/07/2017 FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 1339 30/08/17 PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DELLA DURATA DI 36 MESI PER LA FORNITURA DI APPARECCHI PER ANESTESIA E VENTILATORI POLMONARI DA DESTINARE ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA (RIF. DET. N. 715/2017): NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. ATTREZZATURE SANITARIE Determinazioni 1340 30/08/17 CONCESSIONE CONGEDO EX ART. 42 D. L.VO 151/2001 DIPENDENTE XXXXX. GESTIONE RISORSE UMANE Determinazioni 1341 30/08/17 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ANIMALI INFESTANTI ED INDESIDERATI DI INTERESSE IGIENICO-SANITARIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLAREA VASTA CENTRO ED ESTAR MAGAZZINO CENTRALIZZATO DI CALENZANO - PROSECUZIONE CONTRATTUALE (PERIODO 01/09/2017 - 31/01/2018) SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1342 30/08/17 SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO IL PO VALLE DEL SERCHIO - STABILIMENTI OSPEDALIERI DI CASTELNUOVO GARFAGNANA E BARGA. AGGIUDICAZIONE SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1343 30/08/17 A.Q. SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI FRONT OFFICE, BACK OFFICE E TELECUP E DELL'ATTIVITA' SANITARIA DI PRELIEVO EMATICO - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERISTARIA DI CAREGGI SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1344 30/08/17 SERVIZIO DIA ASSISTENZA DOMIDILIARE DIRETT PER LA SDS VERSILIA E PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PROSECUZIONE CONTRATTUALE SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1345 31/08/17 SERVIZIO ANALISI DI PROCESSO PER LE STRUTTURE DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO DELLAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (RIF. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 669 DEL 31/05/2016). PRESA DATTO VARIAZIONE TERMINE VALIDITA AL 18/11/2017. SERVIZI VARI TECNICO AMMINISTRATIVI Determinazioni 1346 31/08/17 PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE SULLA QUALE BASARE LAFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO MEDICO MATRICE DI GELATINA E TROMBINA UMANA PER USO INTERNO PER LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DELLA REGIONE TOSCANA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1347 31/08/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN COMODATO DUSO GRATUITO DI APPARECCHI PER RISCALDAMENTO FLUIDI E SANGUE PER INFUSIONI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO (DETERMINA NR. 1233/2016) DA DESTINARE ALLAZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1348 31/08/17 GARA PER LA FORNITURA DI PROTESI DENTALI E APPARECCHI ORTODONTICI DA DESTINARE ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA: INTEGRAZIONE NOMINA DEL COLLEGIO TECNICO PER LA STESURA DEL CAPITOLATO (N. 756/2016). DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 1349 31/08/17 RETTIFICA DEL PARAGRAFO "PENALI MANUTENZIONTE CORRETTIVA" DEL CAPITOLATO TECNICO DELLA "PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE-QUADRO RELATIVA ALLA FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI UN SOFTWARE DI PRONTO SOCCORSO DESTINATO ALLE AA.SS./AA.OO. DELLA REGIONE TOSCANA", INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 1094/2017.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Prestazioni assicurative e garanzie offerte L’adesione all’assicurazione è facoltativa. L’assicurazione “Protezione Mutuo” può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un Contratto di Mutuo riferito ad un cliente (Aderente/Assicurato per la presente assicurazione) di Credito Xxxxxxxx X.x.X (Contraente della presente assicurazione). Tale Contratto di Mutuo viene univocamente identificato mediante apposito numero di riferimento riportato sul Modulo di Adesione. La durata dell’assicurazione, stabilita dall’Aderente/Assicurato esclusivamente in anni interi, è variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 35 anni e non può comunque superare la durata del Contratto di Mutuo stipulato con il Contraente (intesa come durata residua, nel caso di Contratto di Mutuo in ammortamento prima della data di decorrenza dell’assicurazione). In caso di Decesso dell’Aderente/Assicurato verificatosi prima della scadenza contrattuale, Credemvita garantisce il pagamento di un importo pari al capitale assicurato alla data del Decesso. L’ammontare del capitale assicurato per ciascun periodo mensile compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’assicurazione, è determinato sulla base del capitale assicurato iniziale (indicato nel Modulo di Adesione) e della durata dell’assicurazione (indicata nel Modulo di Adesione), secondo un piano di decrescenza con “ammortamento francese” al tasso annuo predefinito del 4,50%. Il piano di decrescenza, con evidenza del capitale assicurato per ogni periodo mensile, è riportato sul Modulo di Adesione. Nel caso in cui la durata dell’assicurazione sia inferiore alla durata del Contratto di Mutuo (anch’essa indicata nel Modulo di Adesione) il piano di decrescenza con “ammortamento francese” sarà determinato sulla base della durata del Contratto di Mutuo ma considerando soltanto i primi “n” periodi annuali (dove “n” è la durata, in anni interi, dell’assicurazione). La garanzia viene prestata esclusivamente a persone fisiche che alla data di adesione alla presente assicurazione, abbiano un’età compresa fra un minimo di 18 anni compiuti ed un massimo di 69 anni non compiuti: l’età a scadenza non potrà essere superiore a 70 anni compiuti. Si evidenzia che, in ogni caso, l’assicurazione cessa prima della scadenza pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: - liquidazione del capitale assicurato a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato; - liquidazione dell’indennizzo previsto per Invalidità Totale Permanente dell’Aderente/Assicurato ove lo stesso abbia scelto oltre alla “garanzia vita” anche le “garanzie danni” prestate da Credemassicurazioni S.p.A (per le quali si rimanda all’apposita Nota Informativa e alle Condizioni di Assicurazione); - estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo al quale l’assicurazione è collegata o trasferimento dello stesso presso altro soggetto mutuante, ove l’Aderente/Assicurato non abbia comunicato la volontà di mantenere in essere l’assicurazione. Il rischio di Decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Aderente/Assicurato. Vi sono ulteriori cause di mancata operatività della garanzia: a tal scopo si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia la necessità che l’Aderente/Assicurato legga le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla sottoscrizione della dichiarazione sul proprio buon stato di salute. E’ di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano esatte e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni da parte di Credemvita che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata. Qualora l’Aderente/Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni la garanzia non potrà essere prestata.

  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: