Procedure ristrette Clausole campione
Procedure ristrette. 1. Nelle procedure ristrette l’avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l’intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L’Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell’elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall’Albo Fornitori, o elenco-fornitori abituali dell’Impresa, ovvero dal sito dell’Autorità.
2. La procedura successiva all’invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.
Procedure ristrette. Art. 39 - Procedura negoziata
Procedure ristrette. 1) Si provvede mediante procedura ristretta, di regola, quando in relazione all’oggetto del contratto, si renda opportuno procedere ad una preliminare selezione dei concorrenti sulla base delle specifiche disposizioni contenute nel bando, ovvero il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2) Alle procedure ristrette sono invitati a presentare offerta tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano superato la fase di prequalificazione in quanto siano in possesso dei requisiti previsti nel bando.
3) Qualora non si preveda di costituire un’apposita Commissione per la scelta delle ditte, il responsabile del procedimento, con le eventuali collaborazioni necessarie, è competente a decidere sull’ammissione ed esclusione delle imprese che hanno richiesto di essere invitate, sulla base di quanto disposto per legge e contenuto nel bando di gara. Le operazioni risulteranno da apposito verbale e l’elenco delle ditte ammesse ed invitate resta segreto fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4) E’ possibile limitare il numero dei concorrenti da invitare a non meno di dieci in ragione della complessità e difficoltà dell’intervento; in tal caso l’Ente rende noti, nel bando, i criteri di selezione che devono essere oggettivi, non discriminatori e proporzionati
Procedure ristrette. (Art. 3, comma 38, del codice dei contratti)
1. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal codice dei contratti.
Procedure ristrette. 1. La prequalificazione dei candidati, ai fini dell’ammissione a presentare offerta economica, è di competenza del Settore Appalti e Contratti.
2. La prequalificazione di cui al comma precedente consiste in un esame della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese al fine di selezionare gli operatori economici da invitare a presentare le offerte tra quelli in possesso dei requisiti minimi, richiesti nel bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti.
3. Le eventuali motivate esclusioni sono annotate in apposita relazione istruttoria la quale, unitamente all’elenco delle imprese ammesse alla presentazione delle offerte economiche, sono approvate con determinazione del Dirigente del Settore Appalti e Contratti.
4. L’elenco delle imprese ammesse a presentare offerta è sottoposto a segreto d’ufficio, non è oggetto di pubblicazione ed è soggetto al differimento del diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 D. Lgv. n° 163/06.
5. Ai fini del comma che precede nella determinazione che approva la prequalificazione dei concorrenti da invitare per la presentazione delle offerte quest’ultimi, ammessi ed esclusi, sono identificati mediante un codice alfa numerico, attribuito dall’ufficio a ciascuna istanza o altro sistema idoneo a garantire la segregazione del dato sino al termine previsto.
6. L’esclusione dalla gara è comunicata immediatamente dopo la conclusione del procedimento di prequalificazione a tutti i concorrenti per raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata ed è pubblicata sul sito istituzionale nell’apposita sezione.
7. Quanto previsto al comma 4, del presente articolo, trova applicazione fino alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta e opera anche nelle procedure aperte per le offerte pervenute e sino alla scadenza del termine finale, nonché nelle procedure negoziate.
Procedure ristrette. 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
Procedure ristrette. (Licitazione privata)
Procedure ristrette. (Art. 3, comma 38, del codice dei contratti)
Procedure ristrette è una procedura che si svolge in due fasi, una prima fase in cui in cui ogni operatore economico, purché in possesso dei requisiti richiesti nel bando, può chiedere di partecipare. Una seconda fase in cui soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante possono presentare offerte, nei modi e termini indicati nella “lettera di invito”;
Procedure ristrette. 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo- quadro). Categoria del servizio ai sensi dell'allegato II A o II B e sua descrizione (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
5. Per le forniture e i lavori:
a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura). Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l'entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell'opera (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).
b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti.
c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.
6. Per i servizi:
a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l'altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti.
b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.
c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le quali...