LICENZIAMENTO DI DIRITTO. Il licenziamento di diritto viene inflitto: a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubbli- ca ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice pena- le, all’art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all’art. 537 del codice penale; b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita; c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di xxxxxxxx, malversa- zione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale; d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale; e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdi- zione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinata- mente all’esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’art. 56 del presente contratto. Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collective Bargaining Agreement
LICENZIAMENTO DI DIRITTO. Il licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubbli- ca pubblica ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice pena- lepenale, all’art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all’art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di xxxxxxxxpeculato, malversa- zionemalver- sazione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdi- zione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinata- mente subor- dinatamente all’esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’art. 56 52 del presente contratto. Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
LICENZIAMENTO DI DIRITTO. Il licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubbli- ca pubblica ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice pena- lepenale, all’artall'art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all’artall'art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di xxxxxxxxpeculato, malversa- zionemalversazione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdi- zione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinata- mente all’esperimento dall'Amministrazione subordinatamente all'esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’artall'art. 56 48 del presente contratto. Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
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LICENZIAMENTO DI DIRITTO. Il licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubbli- ca pubblica ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice pena- lepenale, all’art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all’art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di xxxxxxxxpeculato, malversa- zionemalversazione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdi- zione l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinata- mente subordinatamente all’esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’art. 56 del presente contratto. Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
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LICENZIAMENTO DI DIRITTO. Il licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubbli- ca ed il buon costume previsti agli articoli da 519 a 521 del codice pena- le, all’art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75 e all’art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di xxxxxxxxpeculato, malversa- zione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal titolo I capo IV del libro II del codice penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdi- zione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinata- mente all’esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’art. 56 del presente contratto. Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
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LICENZIAMENTO DI DIRITTO. Il licenziamento di diritto viene inflitto:
a) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la moralità pubbli- ca pubblica ed il buon costume costume, previsti agli articoli artt. da 519 a 521 del codice pena- lepenale, all’artall'art. 3 della L. legge 20-2-1958, n. 75 e all’artall'art. 537 del codice penale;
b) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita;
c) per condanna, passata in giudicato, per i delitti di xxxxxxxxpeculato, malversa- zionemalversazione, concussione, corruzione e per i delitti contro la fede pubblica esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 498, del codice penale;
d) per condanna, passata in giudicato, per i delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti dal al titolo I capo IV del libro II del codice penale;
e) in genere per condanna, passata in giudicato, che comporti l’interdi- zione l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’applicazione l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata. Il licenziamento di diritto è inflitto dall’Amministrazione subordinata- mente all’esperimento dall'Amministrazione subordinatamente all'esperimento di apposito procedimento disciplinare secondo le forme e con le modalità previste all’artall'art. 56 38 del presente contratto. Il licenziamento di cui al presente articolo non dà diritto a preavviso e non comporta la perdita del trattamento di fine rapporto maturato.
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