Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - e pertanto quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione la prestazione invalidità viene a cessare.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, qualora il decesso o decesso, ovvero l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga avvengano entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata potenziale caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - e pertanto quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità decesso, ovvero l’invalidità, siano conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto quanto disposto al precedente Art.4) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità decesso, ovvero l’invalidità, dell'Assicurato avvenga avvengano entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione la prestazione invalidità viene a cessare.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - e pertanto quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.4) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione la prestazione invalidità viene a cessare.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, qualora Qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmatosia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata del capitale assicurato - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alla rata di premio, in caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazionedi frazionamento del premio, al netto della corrispondente quota parte netto: della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessareemissione dell'eventuale interesse di frazionamento. L'Impresa non applica, applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, contratto la limitazione sopraindicata - sopraindicata, e pertanto quanto la somma da essa dovuto dovuta è pari alla prestazione potenziata caso morteall'intero capitale assicurato, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano sia conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: la prestazione potenziata caso morte il capitale assicurato non viene corrisposta e in pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti in regola al corrente con il piano di versamento programmatopagamento dei premi, l'Impresa corrisponde un importo viene corrisposta una somma pari alla somma delle quote parti all'ammontare dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto delle corrispondenti quote parti netto: della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione la prestazione invalidità viene a cessarerelativamente al primo versamento del diritto di quietanza, relativamente ai successivi versamenti dell'eventuale interesse di frazionamento.
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Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - e pertanto quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano conseguenza diretta di: • una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, leptospirosi ittero emorragicoemorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica • shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto • infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: • la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione • la prestazione invalidità viene a cessare.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invaliditàaggiuntive, qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - e pertanto Pertanto, quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano conseguenza diretta di: • una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, leptospirosi ittero emorragicoemorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica • shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto • infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. • Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: • la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione • la prestazione invalidità viene a cessare.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Capitale Differito Rivalutabile
Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, qualora Qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmatosia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata del capitale assicurato - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alla rata di premio, in caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazionedi frazionamento del premio, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. netto: L'Impresa non applica, applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, contratto la limitazione sopraindicata - sopraindicata, e pertanto quanto la somma da essa dovuto dovuta è pari alla prestazione potenziata caso morteall'intero capitale assicurato, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano sia conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto disposto al precedente Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: la prestazione potenziata caso morte il capitale assicurato non viene corrisposta e in pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti in regola al corrente con il piano di versamento programmatopagamento dei premi, l'Impresa corrisponde un importo viene corrisposta una somma pari alla somma delle quote parti all'ammontare dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione la prestazione invalidità viene a cessare.netto:
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Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni potenziata caso morte e invalidità, qualora Qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - dell'Aderente avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmatosia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa la Compagnia corrisponde - in luogo della prestazione potenziata del capitale assicurato caso morte prevista - un importo una somma pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrispostial premio annuo costante corrisposto, afferenti a tale prestazioneovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto della corrispondente quota parte della spesa dell'eventuale interesse di emissionefrazionamento. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa La Compagnia non applica, applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, contratto la limitazione sopraindicata - sopraindicata, e pertanto quanto la somma da essa dovuto dovuta è pari alla prestazione potenziata all'intero capitale assicurato caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano sia conseguenza diretta di: ● una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica ● shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto ● infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato dell'Aderente avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: la prestazione potenziata il capitale assicurato caso morte non viene corrisposta e in pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti in regola al corrente con il piano di versamento programmatopagamento dei premi, l'Impresa corrisponde un importo viene corrisposta una somma pari alla somma delle quote parti all'ammontare dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto delle corrispondenti quote parti della spesa dell'eventuale interesse di emissione, sempre afferente alla prestazione la prestazione invalidità viene a cessarefrazionamento.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico