Common use of Limitazione della copertura di rischio - carenza Clause in Contracts

Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni aggiuntive, qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - Pertanto, quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano conseguenza diretta di: • una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica • shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto • infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. • Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: • la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti afferenti alla prestazione • la prestazione invalidità viene a cessare.

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Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni aggiuntive, qualora Qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmatosia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata del capitale assicurato - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alla rata di premio, in caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrispostidi frazionamento del premio, afferenti a tale prestazione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. al netto: L'Impresa non applica, applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, contratto la limitazione sopraindicata - Pertantosopraindicata, quanto e pertanto la somma da essa dovuto dovuta è pari alla prestazione potenziata caso morteall'intero capitale assicurato, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano sia conseguenza diretta di: • una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi leptospirosi, ittero emorragicaemorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica • shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto • infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: • la prestazione potenziata caso morte il capitale assicurato non viene corrisposta e in pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti in regola al corrente con il piano di versamento programmatopagamento dei premi, l'Impresa corrisponde un importo viene corrisposta una somma pari alla somma delle quote parti all'ammontare dei premi unici ricorrenti corrisposti afferenti alla prestazione • la prestazione invalidità viene a cessare.annui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto:

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Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni aggiuntive, qualora Qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmatosia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa corrisponde - in luogo del capitale assicurato - una somma pari al premio annuo costante corrisposto, ovvero alla rata di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto: della prestazione potenziata caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessarespesa di emissione dell'eventuale interesse di frazionamento. L'Impresa non applica, applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, contratto la limitazione sopraindicata - Pertantosopraindicata, quanto e pertanto la somma da essa dovuto dovuta è pari alla prestazione potenziata caso morteall'intero capitale assicurato, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano sia conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi leptospirosi, ittero emorragicaemorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto • infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. • Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: • la prestazione potenziata caso morte il capitale assicurato non viene corrisposta e in pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti in regola al corrente con il piano di versamento programmatopagamento dei premi, l'Impresa corrisponde un importo viene corrisposta una somma pari alla somma delle quote parti all'ammontare dei premi unici ricorrenti corrisposti afferenti alla prestazione • la prestazione invalidità viene a cessareannui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto: della spesa di emissione, relativamente al primo versamento del diritto di quietanza, relativamente ai successivi versamenti dell'eventuale interesse di frazionamento.

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Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni aggiuntivepotenziata caso morte e invalidità, qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - Pertanto, e pertanto quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi leptospirosi, ittero emorragicaemorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto • infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. • Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione la prestazione invalidità viene a cessare.

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Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni aggiuntivepotenziata caso morte e invalidità, qualora il decesso o decesso, ovvero l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga avvengano entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata potenziale caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - Pertanto, e pertanto quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità decesso, ovvero l’invalidità, siano conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi leptospirosi, ittero emorragicaemorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto • infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12Art.4) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità decesso, ovvero l’invalidità, dell'Assicurato avvenga avvengano entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione la prestazione invalidità viene a cessare.

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Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni aggiuntivepotenziata caso morte e invalidità, qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - Pertanto, pertanto quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano conseguenza diretta di: • una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica • shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto • infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: • la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti afferenti alla prestazione • la prestazione invalidità viene a cessare.

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Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni aggiuntivepotenziata caso morte e invalidità, qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde - in luogo della prestazione potenziata caso morte prevista - un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti, afferenti a tale prestazione, al netto della corrispondente quota parte della spesa di emissione. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa non applica, entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, la limitazione sopraindicata - Pertanto, e pertanto quanto da essa dovuto è pari alla prestazione potenziata caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi leptospirosi, ittero emorragicaemorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12Art.4) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: la prestazione potenziata caso morte non viene corrisposta e in suo luogo, qualora il contratto risulti in regola con il piano di versamento programmato, l'Impresa corrisponde un importo pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrisposti - afferenti alla prestazione - al netto delle corrispondenti quote parti della spesa di emissione, sempre afferente alla prestazione la prestazione invalidità viene a cessare.

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Limitazione della copertura di rischio - carenza. Relativamente alle prestazioni aggiuntive, qualora Qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato - per l’invalidità si rimanda a quanto indicato all’Allegato 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione - dell'Aderente avvenga entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto e lo stesso risulti in regola con il piano di versamento programmatosia al corrente col pagamento dei premi, l'Impresa la Compagnia corrisponde - in luogo della prestazione potenziata del capitale assicurato caso morte prevista - un importo una somma pari alla somma delle quote parti dei premi unici ricorrenti corrispostial premio annuo costante corrisposto, afferenti a tale prestazioneovvero alle rate di premio, in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento. Relativamente alla prestazione invalidità, questa viene a cessare. L'Impresa La Compagnia non applica, applica entro i primi 6 mesi dall'entrata in vigore del contratto, contratto la limitazione sopraindicata - Pertantosopraindicata, quanto e pertanto la somma da essa dovuto dovuta è pari alla prestazione potenziata all'intero capitale assicurato caso morte, ovvero resta pienamente attiva la prestazione invalidità - qualora il decesso o l’invalidità siano sia conseguenza diretta di: una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi leptospirosi, ittero emorragicaemorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente Art.12Art.3) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane convenuto che qualora il decesso o l’invalidità dell'Assicurato dell'Aderente avvenga entro i primi 5 anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, vale quanto segue: • la prestazione potenziata il capitale assicurato caso morte non viene corrisposta e in pagato. In suo luogo, qualora il contratto risulti in regola al corrente con il piano di versamento programmatopagamento dei premi, l'Impresa corrisponde un importo viene corrisposta una somma pari alla somma delle quote parti all'ammontare dei premi unici ricorrenti corrisposti afferenti alla prestazione • la prestazione invalidità viene a cessareannui costanti versati, ovvero delle rate di premio in caso di frazionamento del premio, al netto dell'eventuale interesse di frazionamento.

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Samples: Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale E a Premio Annuo Costanti