Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 16.1 Terna è responsabile di eventuali danni di natura contrattuale e/o extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipula del presente contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che dovessero essere conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Terna, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili. 16.2 Qualora si verifichi un evento di forza maggiore e/o di caso fortuito (“Evento di Forza Maggiore”), intendendosi per tale qualsiasi evento che (i) si verifichi al di là di ogni ragionevole controllo della parte da esso colpita, (ii) il cui verificarsi non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto, impedito, evitato o rimosso dalla parte colpita da tale evento, e (iii) non sia dovuto a colpa o negligenza della parte da esso colpita e per effetto del quale la parte colpita sia impossibilitata ad adempiere puntualmente (in tutto o in parte) ai propri obblighi secondo il presente contratto, la parte colpita da tale evento sarà esentata dagli obblighi la cui esecuzione dipenda dall’Evento di Forza Maggiore (nei limiti in cui l’adempimento di tali obblighi sia influenzato dall’Evento di Forza Maggiore e fintantoché tale evento si protragga nel tempo), a condizione che: a) la parte colpita ne dia notizia per iscritto all’altra parte, descrivendo con precisione l’Evento di Forza Maggiore verificatosi; la comunicazione dovrà contenere, ove possibile, l’indicazione della durata prevista e delle possibili conseguenze sull’adempimento degli obblighi di tale parte, derivanti a seconda del caso dal contratto; b) la parte colpita compia tutti gli sforzi ragionevoli per continuare ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto; c) quando la parte colpita sarà in grado di riprendere l’adempimento degli obblighi suddetti, ne dia comunicazione per iscritto all’altra parte e riprenda nei successivi 10 giorni l’adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente Contratto 16.3 A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono Eventi di Forza Maggiore: a) scioperi a carattere nazionale; guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; b) blocchi o embarghi; c) fenomeni naturali avversi, quali terremoti, incendi, inondazioni, siccità, condizioni metereologiche estreme per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale, meteoriti ed eruzioni vulcaniche; d) collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica; e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; f) provvedimenti del tribunale o di qualsiasi altra autorità pubblica purché non causati o determinati dalla parte che li invoca. 16.4 Le parti convengono, inoltre, che non costituiscono Eventi di Forza Maggiore (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo): a) gli scioperi, le controversie ed altre azioni industriali (inclusa la microconflittualità e gli stati di agitazione) che non siano nazionali; b) l’indisponibilità dei siti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale, qualora l’indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione del sito da parte dell’Assegnatario; c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili; d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi; e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi; f) fuori servizio legato al mancato riavvio dei siti a seguito di fermate produttive; g) interventi sui siti legati al medesimo servizio di interrompibilità, incluse attività di modifica, certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all’art. 4 del presente contratto; h) malfunzionamento del canale di trasmissione dati utilizzato per l’invio delle misure; i) condizioni meteorologiche avverse che non siano configurabili come estreme.
Appears in 2 contracts
Samples: Service Agreement, Contratto Per La Regolazione Del Servizio Di Interruppibilità Di Emergenza
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 16.1 Terna 6.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, il GME, nella prestazione del Servizio, è responsabile di eventuali dei danni di natura contrattuale e/o ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula stipulazione del presente contrattoContratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che dovessero essere siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Ternadel GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
16.2 Qualora 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione del Servizio entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si verifichi un evento sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
6.4 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per gli eventuali danni subiti dal Contraente e/o da terzi nel caso in cui il GME riceva dal GSE apposita richiesta di annullare, ovvero di sospendere ovvero di revocare una procedura di assegnazione dell'energia del comparto energy release svolta o in corso di svolgimento.
6.5 É facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e/o di e caso fortuito (“Evento di Forza Maggiore”)fortuito, intendendosi per tale qualsiasi evento che (i) si verifichi al di là di ogni ragionevole controllo della parte da esso colpita, (ii) il cui verificarsi non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto, impedito, evitato o rimosso dalla parte colpita da tale evento, e (iii) non sia dovuto a colpa o negligenza della parte da esso colpita e per effetto del quale la parte colpita sia impossibilitata ad adempiere puntualmente (ed in tutto o generale in parte) ai propri obblighi secondo il presente contratto, la parte colpita da tale evento sarà esentata dagli obblighi la cui esecuzione dipenda dall’Evento di Forza Maggiore (nei limiti tutti i casi in cui l’adempimento l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di tali obblighi sia influenzato dall’Evento sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di Forza Maggiore e fintantoché tale evento si protragga nel tempo), a condizione che:
a) previa comunicazione delle circostanze che determinano la parte colpita ne dia notizia per iscritto all’altra parte, descrivendo con precisione l’Evento di Forza Maggiore verificatosi; la comunicazione dovrà contenere, ove possibile, l’indicazione della durata prevista e delle possibili conseguenze sull’adempimento degli obblighi di tale parte, derivanti a seconda del caso dal contratto;
b) la parte colpita compia tutti gli sforzi ragionevoli per continuare ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
c) quando la parte colpita sarà in grado di riprendere l’adempimento degli obblighi suddetti, ne dia comunicazione per iscritto all’altra parte e riprenda nei successivi 10 giorni l’adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente Contratto
16.3 A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono Eventi di Forza Maggiore:
a) scioperi a carattere nazionale; guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
b) blocchi o embarghi;
c) fenomeni naturali avversi, quali terremoti, incendi, inondazioni, siccità, condizioni metereologiche estreme per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;
d) collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) provvedimenti del tribunale o di qualsiasi altra autorità pubblica purché non causati o determinati dalla parte che li invocasospensione.
16.4 Le parti convengono, inoltre, che non costituiscono Eventi di Forza Maggiore (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) gli scioperi, le controversie ed altre azioni industriali (inclusa la microconflittualità e gli stati di agitazione) che non siano nazionali;
b) l’indisponibilità dei siti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale, qualora l’indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione del sito da parte dell’Assegnatario;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio dei siti a seguito di fermate produttive;
g) interventi sui siti legati al medesimo servizio di interrompibilità, incluse attività di modifica, certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all’art. 4 del presente contratto;
h) malfunzionamento del canale di trasmissione dati utilizzato per l’invio delle misure;
i) condizioni meteorologiche avverse che non siano configurabili come estreme.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Della Bacheca Dei Contratti Di Lungo Termine Di Energia Da Fonti Rinnovabili
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito. 16.1 Terna Salvo quanto previsto nella Disciplina, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile di eventuali dei danni di natura contrattuale e/o ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e grave, e, in quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula stipulazione del presente contrattoContratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che dovessero essere siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti di Ternadel GME, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.
16.2 Qualora . Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l’evento dannoso ed i danni si verifichi un evento sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza, del prodursi dell’evento dannoso. Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi. Non sussisterà alcuna responsabilità del GME per danni subiti dal Contraente e/o da terzi derivanti da eventuali indisponibilità, per qualsiasi motivo, del Sistema PSV organizzato e gestito da SNAM. E’ facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e/o di e caso fortuito (“Evento di Forza Maggiore”)fortuito, intendendosi per tale qualsiasi evento che (i) si verifichi al di là di ogni ragionevole controllo della parte da esso colpita, (ii) il cui verificarsi non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto, impedito, evitato o rimosso dalla parte colpita da tale evento, e (iii) non sia dovuto a colpa o negligenza della parte da esso colpita e per effetto del quale la parte colpita sia impossibilitata ad adempiere puntualmente (ed in tutto o generale in parte) ai propri obblighi secondo il presente contratto, la parte colpita da tale evento sarà esentata dagli obblighi la cui esecuzione dipenda dall’Evento di Forza Maggiore (nei limiti tutti i casi in cui l’adempimento l’attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell’integrità o della sicurezza del Sistema, di tali obblighi sia influenzato dall’Evento sospendere l’accesso al Sistema stesso, senza necessità di Forza Maggiore e fintantoché tale evento si protragga nel tempo), a condizione che:
a) previa comunicazione delle circostanze che determinano la parte colpita ne dia notizia per iscritto all’altra parte, descrivendo con precisione l’Evento di Forza Maggiore verificatosi; la comunicazione dovrà contenere, ove possibile, l’indicazione della durata prevista e delle possibili conseguenze sull’adempimento degli obblighi di tale parte, derivanti a seconda del caso dal contratto;
b) la parte colpita compia tutti gli sforzi ragionevoli per continuare ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
c) quando la parte colpita sarà in grado di riprendere l’adempimento degli obblighi suddetti, ne dia comunicazione per iscritto all’altra parte e riprenda nei successivi 10 giorni l’adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente Contratto
16.3 A solo titolo esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le parti si danno reciprocamente atto che costituiscono Eventi di Forza Maggiore:
a) scioperi a carattere nazionale; guerre o altri atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili;
b) blocchi o embarghi;
c) fenomeni naturali avversi, quali terremoti, incendi, inondazioni, siccità, condizioni metereologiche estreme per i quali sia stato dichiarato dall’autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale, meteoriti ed eruzioni vulcaniche;
d) collisione di veicoli, aerei, nonché gli effetti delle onde causate da oggetti viaggianti a velocità supersonica;
e) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
f) provvedimenti del tribunale o di qualsiasi altra autorità pubblica purché non causati o determinati dalla parte che li invocasospensione.
16.4 Le parti convengono, inoltre, che non costituiscono Eventi di Forza Maggiore (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) gli scioperi, le controversie ed altre azioni industriali (inclusa la microconflittualità e gli stati di agitazione) che non siano nazionali;
b) l’indisponibilità dei siti per cause tecniche nonché le indisponibilità per manutenzione programmata o accidentale, qualora l’indisponibilità sia dovuta a non corretta manutenzione del sito da parte dell’Assegnatario;
c) le variazioni delle condizioni di approvvigionamento dei combustibili;
d) fuori servizio di macchinari di lavorazione legati a fine della vita utile dei macchinari medesimi o di parte di essi;
e) fuori servizio di breve durata di tutte le apparecchiature elettriche che consentono lo svolgimento dei processi produttivi;
f) fuori servizio legato al mancato riavvio dei siti a seguito di fermate produttive;
g) interventi sui siti legati al medesimo servizio di interrompibilità, incluse attività di modifica, certificazione, ispezione salvo quanto già previsto all’art. 4 del presente contratto;
h) malfunzionamento del canale di trasmissione dati utilizzato per l’invio delle misure;
i) condizioni meteorologiche avverse che non siano configurabili come estreme.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Adesione Al Mercato