Common use of Limitazione di responsabilità della Banca Clause in Contracts

Limitazione di responsabilità della Banca. Qualora il prestito sia accordato per l'acquisito di determinati beni e/o servizi, il pagamento di quanto dovuto alla Banca non potrà essere escluso, sospeso o ritardato nel caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi all'acquisto dei quali è destinato il prestito. La Parte finanziata non potrà esercitare alcuna azione nei confronti della Banca, salvo che non dimostri la sussistenza di un accordo d'esclusiva tra la Banca ed il fornitore per i finanziamenti erogati ai clienti di quest'ultimo. Ogni pretesa risarci- toria della Parte finanziata sarà comunque limitata all’importo del prestito concesso. Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della mede- sima. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non supe- riore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servi- zi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l’Ombudsman Giurì Ban- cario, con sede in Xxx XX Xxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx al fine di dirimere l’eventuale con- troversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all’Ombudsman Giurì banca- rio a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell’Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente li- bero di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. È l’insieme degli avvisi/bollettini di pagamento rate che viene inviato al prestatario nel caso in cui questi non autorizzi all’addebito automatico delle rate in conto corrente. Di norma, il carnet contiene le rate scadenti in un arco temporale di un anno solare.

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Samples: Prestito Personale in Convenzione Con Esercente “Enjoy Fashion Di Bardelli M.”, Prestito Personale in Convenzione Con Esercente“amici Della Musica Di Bologna”

Limitazione di responsabilità della Banca. Qualora il prestito sia accordato per l'acquisito l'acquisto di determinati beni e/o servizi, il pagamento di quanto dovuto alla Banca non potrà essere escluso, sospeso o ritardato nel caso di inadempimento inadempi- mento da parte del fornitore dei beni o dei servizi all'acquisto dei quali è destinato il prestito. La Parte finanziata non potrà esercitare alcuna azione nei confronti della Banca, salvo che non dimostri la sussistenza di un accordo d'esclusiva tra la Banca ed il fornitore per i finanziamenti erogati ai clienti di quest'ultimo. Ogni pretesa risarci- toria della Parte finanziata sarà comunque limitata all’importo del prestito concesso. Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della mede- sima. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non supe- sup e- riore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servi- zi servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l’Ombudsman Giurì Ban- carioBanca- rio, presso il Conciliatore Bancario, con sede in Xxx XX Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00000, 00000 Xxxx al fine di dirimere l’eventuale con- troversia controversia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all’Ombudsman Giurì banca- rio Xxxxx bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona per- sona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente eventual- mente svolta. Le decisioni dell’Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca Ban- ca e lasciano il Cliente li- bero libero di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria, un organismo organi- smo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. È l’insieme degli avvisi/bollettini di pagamento rate che viene inviato al prestatario nel caso in cui questi non autorizzi all’addebito automatico delle rate in conto corrente. Di norma, il carnet contiene le rate scadenti in un arco temporale di un anno solare.

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Samples: Prestito Aziendale – Professionale in Convenzione “Inarcassa”

Limitazione di responsabilità della Banca. Qualora il prestito sia accordato per l'acquisito l'acquisto di determinati beni e/o servizi, il pagamento di quanto dovuto alla Banca non potrà essere escluso, sospeso o ritardato nel caso di inadempimento inadempi- mento da parte del fornitore dei beni o dei servizi all'acquisto dei quali è destinato il prestitopresti- to. La Parte finanziata non potrà esercitare alcuna azione nei confronti della Banca, salvo che non dimostri la sussistenza di un accordo d'esclusiva tra la Banca ed il fornitore per i finanziamenti erogati ai clienti di quest'ultimo. Ogni pretesa risarci- toria della Parte finanziata sarà comunque limitata all’importo del prestito concesso. Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente ha diritto di rivolgere istanza scritta, indirizzata all’Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Direzione Generale della mede- sima. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non supe- riore ai sessanta giorni dalla data di ricezione delle stesse. Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio Reclami, per le controversie relative ad operazioni o servi- zi servizi posti in essere dalla data del 1 gennaio 2006, il Cliente potrà adire l’Ombudsman Giurì Ban- carioBanca- rio, con sede in Xxx XX Xxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx al fine di dirimere l’eventuale con- troversia controver- sia con la Banca il cui valore non superi i 50.000 euro. Qualora la controversia riguardi servizi od operazioni poste in essere antecedentemente alla data del 1 gennaio 2006 e che non siano relative a bonifici transfrontalieri, il Cliente può rivolgersi all’Ombudsman Giurì banca- rio Xxxxx bancario a condizione che il valore di detta controversia non superi Euro 10.000 ed unicamente nel caso in cui egli rivesta la qualità di consumatore, ovvero sia una persona fisica che agisce per scopi estranei e- stranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Le decisioni dell’Ombudsman Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la Banca e lasciano il Cliente li- bero libe- ro di investire della controversia l’Autorità Giudiziaria, un organismo conciliativo ovvero, se previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. È l’insieme degli avvisi/bollettini di pagamento rate che viene inviato al prestatario nel caso in cui questi non autorizzi all’addebito automatico delle rate in conto corrente. Di norma, il carnet contiene le rate scadenti in un arco temporale di un anno solare.

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Samples: Prestito Aziendale – Professionale in Convenzione “Export Trade”