Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato Clausole campione

Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. 8.1. La maggiorazione di cui al precedente art. 7.2 per il caso morte non viene applicata, qualora il decesso dell’Assicurato: a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di Conclusione del Contratto; b) sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata allo stato di positività all’HIV; c) sia causato da: 8.2. La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta: 8.3. Con riferimento ai Premi aggiuntivi eventualmente pagati dal Contraente, la precedente lettera a) va letta nel modo seguente: avvenga entro i primi sei mesi dalla data di versamento del Premio aggiuntivo 8.4. e tutte le limitazioni sopra elencate attengono unicamente all’incremento del valore del Contratto determinato da ogni Premio aggiuntivo versato.
Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. La percentuale di maggiorazione del 1,00%, 0,50% o 0,10% di cui all’articolo 1 delle presenti Condizioni di assicurazione non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato: a) avvenga entro i primi 6 mesi (periodo di carenza) dalla data di decorrenza del contratto; b) avvenga entro i primi 5 anni (estensione del periodo di carenza) dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata; c) sia causato da: - dolo del Contraente o dei Beneficiari; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio, se avvenuto nei primi 2 anni dalla data di decorrenza. La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta: - di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; - di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza; - di infortunio, intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso, avvenuto dopo la data di decorrenza.
Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. 8.1. La maggiorazione di cui al precedente art. 7.2 per il caso morte non viene applicata, qualora il decesso dell’Assicurato: a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di Conclusione del Contratto; b) sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata allo stato di positività all’HIV; c) sia causato da: 8.2. La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta: epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; 8.3. Con riferimento ai Premi aggiuntivi eventualmente pagati dal Contraente, la precedente lettera a) va letta nel modo seguente: avvenga entro i primi sei mesi dalla data di versamento del Premio aggiuntivo, 8.4. e tutte le limitazioni sopra elencate attengono unicamente all’incremento del valore del Contratto determinato da ogni Premio aggiuntivo versato.
Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. 8.1. La maggiorazione di cui all’art. 7.2 per il caso morte non viene applicata, qualora il decesso dell’Assicurato: a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di Conclusione del Contratto; b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di Conclusione del Contratto e sia dovuto a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata; c) sia causato da: 8.2. La limitazione di cui alla lettera a) non viene applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenza diretta:

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  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

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  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

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