Oggetto e limiti della convenzione 1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente specificate all’art. 209 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17. 2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali e assimilate” nonché la riscossione delle entrate tributarie. L’eventuale affidamento al Tesoriere della riscossione delle suddette entrate potrà essere oggetto di separati accordi. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria. 3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
Risoluzione della convenzione Le parti concordano che il contratto possa essere risolto dall’ASL Salerno qualora l’Associazione: 1. commetta più di due infrazioni, ritenute gravi dall’ASL, in violazione delle clausole convenzionali; 2. si renda responsabile di frode amministrativa e contabile nei riguardi dell’ASL Salerno; 3. richieda o percepisca compensi dall’utente a fronte delle prestazioni erogate in convenzione; 4. sia responsabile di vicende gestionali che si ripercuotano sull’utenza e sul pubblico interesse; 5. eserciti, in occasione del servizio convenzionato, qualsivoglia attività pubblicitaria o di procacciamento, svolta con qualunque mezzo atto a procurare un profitto ovvero a offrire una qualunque attività di trasporto infermi, effettuata con qualsiasi mezzo; 6. non provveda tempestivamente, secondo quanto indicato al precedente articolo 3, alla sostituzione del veicolo indicato con un altro automezzo dotato di caratteristiche analoghe; 7. non provveda, in caso di indisponibilità del personale in servizio sull’automezzo, alla sua adeguata e tempestiva sostituzione; 8. ceda, in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente convenzione, ovvero lo faccia eseguire per interposta persona o lo subappalti a terzi; 9. utilizzi per scopi personali o per qualsivoglia ragione le informazioni raccolte durante l’esecuzione del servizio in oggetto; 10. ometta di osservare gli obblighi di legge in materia di disciplina del lavoro, di trasparenza fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente. In tutti i casi predetti l’Azienda ha facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1456 CC, senza che l’Associazione possa sollevare eccezioni o pretendere risarcimenti di sorta o che occorrano adempimenti specifici quali citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità all’infuori delle semplice notifica, a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, del provvedimento di irrogazione della penale e/o della mera comunicazione di risoluzione del contratto. L’ASL Salerno, a seguito di circostanze sopravvenute, ovvero in caso di disposizioni regionali, nazionali od europee ostative al prosieguo del vincolo convenzionale, nonché al venir meno delle condizioni che hanno richiesto l’esternalizzazione del servizio in parola, quali, ad esempio, procedure di reclutamento di personale interno le cui unità assegnate sopperissero integralmente alle carenze di organico del predetto Presidio, procederà unilateralmente all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale in atto, prima della sua naturale scadenza.
Durata della convenzione 1. La presente convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, risultante dall’apposito verbale di attivazione che sarà sottoscritto tra l’istituto di credito e per l’Azienda dal Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) o, su sua delega, dal Direttore dell’Esecuzione (di seguito DEC), con contestuale passaggio di consegne dal precedente Tesoriere, ove diverso dall’aggiudicatario. Qualora, allo scadere del termine previsto dalla convenzione, l’Azienda non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’istituto affidatario resterà obbligato, alle stesse condizioni previste dalla convenzione scaduta, per il tempo strettamente necessario a stipularne una nuova e comunque per un periodo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti: - previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx; - vigenza del contratto; - avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante. 3. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Azienda, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Azienda fino alla nomina del nuovo Tesoriere e riguardo ai soli elementi essenziali del cessato servizio di tesoreria. Ricorrendo tali ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.
Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla fornitura da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, Lotti 2, 3 e 5, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente, lotti 2, 3 e 5, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a 1.250 veicoli per il Lotto 2, 1.250 per il Lotto 3 e 500 veicoli per il Lotto 5. 2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato D; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione. 3. Le predette forniture dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato D. 4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. 5. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la Amministrazione contraente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Amministrazione contraente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 6. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Assistenza diretta/in convenzione non prevista.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch