Limite massimo di indennizzo Clausole campione
Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L’Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo di indennizzo. (operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
Limite massimo di indennizzo. Il limite massimo di indennizzo per periodo assicurativo ammonta al 5% della somma assicurata riportata in polizza.
Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso disciplinato dall’art. 1914 c.c., l’Assicuratore non può essere tenuto per nessun motivo a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo di indennizzo. 7 Art. 19 – Facoltà di documentazione degli oggetti e diritto di ispezione 7 Art. 20 – Oggetto dell’assicurazione 8
Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata maggiorata dell’inden- nizzo di cui all’art.48 – Aumento dell’indennizzo.
Limite massimo di indennizzo. Salvo quanto previsto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo di indennizzo. Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, in nessun altro caso l’Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro indennizzi maggiori delle somme assicurate.