Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L’Assicurato non ha diritto ad abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo di indennizzo. (operante esclusivamente per le Sezioni INCENDIO e FURTO)
Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso disciplinato dall’art. 1914 c.c., l’Assicuratore non può essere tenuto per nessun motivo a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo di indennizzo. Il limite massimo di indennizzo per periodo assicurativo ammonta al 5% della somma assicurata riportata in polizza.
Limite massimo di indennizzo. 7 Art. 19 – Facoltà di documentazione degli oggetti e diritto di ispezione 7 Art. 20 – Oggetto dell’assicurazione 8
Limite massimo di indennizzo. Fatta eccezione per il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio” e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la Compagnia in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo di indennizzo in nessun caso l’Impresa potrà essere Salvo il caso previsto dall’Art.1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Limite massimo di indennizzo. Art.10 Pagamento dell’indennizzo
Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna garanzia nell’ambito della Sezione interessata al sinistro.