Terrorismo e sabotaggio Clausole campione

Terrorismo e sabotaggio. Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Terrorismo e sabotaggio. Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico. ⚫ atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile; ⚫ ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o ⚫ atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari; ⚫ atti vandalici.
Terrorismo e sabotaggio. Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Eventi Atmosferici Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, antenne camini, attrezzature, impianti. Merci poste anche in fabbricati aperti e/o tettoie da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi, etc.,e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, inclusi quelli procurati da intasamento di gronde e pluviali. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati dall’acqua piovana, dal disgelo e da bagnamento in genere.
Terrorismo e sabotaggio. La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Agli effetti della presente clausola: □ per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. □ per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi. Nel caso di attivazione della garanzia Danni da Interruzione di Xxxxxxxxx, restano comunque sempre esclusi i danni derivanti dalle estensioni di garanzia “Fornitori e Clienti”, “Interruzione imposta da Autorità” e “Interruzione di Pubblico Servizio”, connessi alla presente garanzia. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del % del premio imponibile annuo complessivo pagato.
Terrorismo e sabotaggio. La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Agli effetti della presente clausola: ♦ per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. ♦ per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.
Terrorismo e sabotaggio. Atti che possono includere anche l’uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell’uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in connessione con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici o per ragioni che includano l’intenzione di influenzare il governo o di terrorizzare la popolazione o parte di essa.
Terrorismo e sabotaggio. Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, non verrà liquidata somma maggiore del 50% del valore della singola ubicazione danneggiata, col massimo di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Terrorismo e sabotaggio. Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, si applica uno scoperto del 20% con il minimo di € 10.000,00.
Terrorismo e sabotaggio. Ad integrazione della Garanzia Complementare “Eventi socio-politici” di cui all’Art. 3.4.1, la Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.
Terrorismo e sabotaggio. La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio. - da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.