Common use of LIMITI DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE Clause in Contracts

LIMITI DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE. Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi, ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane, e dell’ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, trova attuazione - per quanto non esplicitato nel presente Avviso - la LR n. 7/2000 e la normativa di riferimento regionale. Inoltre, si applicano i seguenti limiti di spesa: • le spese di segreteria, monitoraggio e rendicontazione non potranno superare globalmente il 10% del valore complessivo del progetto; • le spese di affidamento a enti terzi di specifici servizi o attività, a cui si potrà far ricorso unicamente in caso di mancanza di professionalità e competenze interne ed entro i limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti, non potranno superare complessivamente il 30% del valore del progetto. L’affidamento richiede apposito contratto o lettera commerciale o lettera d’incarico che ne evidenzi la necessità, la capacità tecnica, l’attività affidata, la modalità di esecuzione e il dettaglio della spesa e non deve riguardare le funzioni di direzione, coordinamento, organizzazione, gestione o monitoraggio; • le spese relative ad incarichi professionali a persone fisiche con rapporto di lavoro autonomo (nel limite del 20% del valore complessivo del progetto), a cui si potrà far ricorso unicamente in caso di mancanza di professionalità e competenze interne ed entro i limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti, dovranno prevedere compensi in linea con i valori di mercato rilevati dagli enti competenti quali, ad esempio, Camere di Commercio e Ordini professionali, e rientrare nei limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti: euro 80,00 lordo orari ovvero euro 400,00 lordi per l’intera giornata. Corrispettivi ritenuti anomali o incongruenti saranno segnalati agli enti competenti per le dovute valutazioni di competenza. L’affidamento richiede apposito contratto o lettera commerciale o lettera d’incarico che ne evidenzi la necessità, la capacità tecnica, l’attività affidata, la modalità di esecuzione e il dettaglio della spesa e non deve riguardare le funzioni di direzione, coordinamento, organizzazione, gestione o monitoraggio; • le spese per acquisto di beni, materiali, arredi e attrezzature di valore unitario massimo di euro 516,46 (IVA inclusa), a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto dovranno essere contenute entro il limite del 20% del valore complessivo del progetto; • le spese per l’acquisto di derrate alimentari non destinate alla distribuzione a persone svantaggiate, ovvero all’utilizzo nell’ambito di attività assistenziali, didattiche o formative a carattere continuativo o ricorrente e funzionalmente indispensabili alla realizzazione del progetto devono essere contenute entro il limite del 5% del valore progettuale. I suddetti limiti percentuali di spesa, rispetto al valore complessivo del progetto, non possono essere superati né in fase di presentazione della domanda di contributo (il mancato rispetto di tali limiti è causa di inammissibilità del progetto) né successivamente al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività comporta il mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti). Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese di personale, il rimborso spese dei volontari, l’affidamento degli incarichi retribuiti a titolari di cariche sociali, la compatibilità fra le qualifiche di associato, lavoratore e volontario, nonché la diversa qualifica di ODV e APS con le conseguenti ricadute, si rinvia alle Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2088 dd. 27 febbraio 2020, n. 6214 dd. 9 luglio 2020 (cfr. pag. 2), n. 18244 dd. 30 novembre 2021. Tali note e, in ogni caso tutti gli orientamenti ministeriali, costituendo interpretazione autentica delle disposizioni del Codice del Terzo settore, saranno rigorosamente applicate dallo scrivente Servizio. Resta inteso che dovrà essere rispettato, sempre e comunque, il rapporto fra volontari e lavoratori, rispettivamente previsto per le ODV e le APS dagli articoli 33 e 36 del d.lgs. 117/2017.

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LIMITI DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE. Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi, ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane, e dell’ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costocosto trova attuazione, trova attuazione - e per quanto non esplicitato nel presente Avviso - Avviso, la LR n. 7/2000 e la normativa di riferimento regionale. Inoltre, si applicano : • i seguenti limiti costi di spesa: progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo; • le spese di segreteria, monitoraggio e rendicontazione del PROGETTO o dell’INIZIATIVA non potranno superare globalmente il 10% del valore costo complessivo del e non dovranno costituire attività ordinaria dell’eventuale personale interno dedicato al progetto/iniziativa; • le spese di affidamento a enti terzi (persone giuridiche o persone fisiche) di specifici servizi o attività, a cui si potrà far ricorso unicamente in caso di mancanza di professionalità e competenze interne ed entro i limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti, (nel caso di persone fisiche: euro 80,00 lordo orari ovvero euro 400,00 lordi per l’intera giornata) non potranno superare complessivamente il 30% del valore del progettocosto totale. L’affidamento richiede apposito contratto o lettera commerciale o lettera d’incarico che ne evidenzi la necessità, la capacità tecnica, l’attività affidata, la modalità di esecuzione e il dettaglio della spesa e non deve riguardare le funzioni di direzione, coordinamento, organizzazione, gestione coordinamento e gestione. Le spese di incarico a persone fisiche con rapporti professionali o monitoraggiodi lavoro autonomo non potranno eccedere il limite massimo di euro 3.000,00 per singolo rapporto; • le spese relative ad incarichi professionali a persone fisiche con rapporto in conto capitale (che non comportino aumento di lavoro autonomo (nel limite del 20% del valore complessivo del progetto), a cui si potrà far ricorso unicamente in caso di mancanza di professionalità e competenze interne ed entro i limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti, dovranno prevedere compensi in linea con i valori di mercato rilevati dagli enti competenti quali, ad esempio, Camere di Commercio e Ordini professionali, e rientrare nei limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti: euro 80,00 lordo orari ovvero euro 400,00 lordi per l’intera giornata. Corrispettivi ritenuti anomali o incongruenti saranno segnalati agli enti competenti per le dovute valutazioni di competenza. L’affidamento richiede apposito contratto o lettera commerciale o lettera d’incarico che ne evidenzi la necessità, la capacità tecnica, l’attività affidata, la modalità di esecuzione e il dettaglio della spesa e non deve riguardare le funzioni di direzione, coordinamento, organizzazione, gestione o monitoraggio; • le spese patrimonio) per acquisto di beni, materiali, arredi e ed attrezzature di non dovranno superare il valore unitario massimo di euro 516,46 (IVA inclusa)516,46, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e in ogni caso dovranno essere contenute entro il limite del 20% del valore costo complessivo del progetto; • le spese per l’acquisto di derrate alimentari non destinate alla distribuzione a persone svantaggiate, ovvero all’utilizzo nell’ambito di attività assistenziali, didattiche o formative a carattere continuativo o ricorrente e funzionalmente indispensabili alla realizzazione del progetto devono essere contenute entro il limite del 5% del valore progettuale. I suddetti limiti percentuali di spesa, rispetto al valore costo complessivo del progettodelle INIZIATIVE o dei PROGETTI, non possono essere superati né in fase di presentazione della domanda di contributo (il mancato rispetto di tali limiti è causa di inammissibilità del progetto) né successivamente al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività comporta il mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti). Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese di personale, il rimborso spese dei volontari, l’affidamento degli incarichi retribuiti a titolari di cariche sociali, la compatibilità fra le qualifiche di associato, lavoratore e volontario, nonché la diversa qualifica di ODV e APS con le conseguenti ricadute, si rinvia alle Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2088 dd. 27 febbraio 2020, n. 6214 dd. 9 luglio 2020 (cfr. pag. 2), n. 18244 dd. 30 novembre 2021. Tali note e, in ogni caso tutti gli orientamenti ministeriali, costituendo interpretazione autentica delle disposizioni del Codice del Terzo settore, saranno rigorosamente applicate dallo scrivente Servizio. Resta inteso che dovrà essere rispettato, sempre e comunque, il rapporto fra volontari e lavoratori, rispettivamente previsto per le ODV e le APS dagli articoli 33 e 36 del d.lgs. 117/2017.

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LIMITI DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE. Ai fini dell’individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi, ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane, e dell’ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, trova attuazione - per quanto non esplicitato nel presente Avviso - la LR n. 7/2000 e la normativa di riferimento regionale. Inoltre, si applicano i seguenti limiti di spesa: • Le spese di progettazione non potranno superare il 5% del valore complessivo del progetto/iniziativa; • le spese di segreteria, monitoraggio e rendicontazione non potranno superare globalmente il 10% del valore complessivo del progetto/iniziativa e non dovranno costituire attività ordinaria dell’eventuale personale interno dedicato al progetto/iniziativa; • le spese generali di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e relative utenze strettamente connesse allo svolgimento delle iniziative/attività progettuali e, in ogni caso, nei limiti di durata delle stesse, dovranno essere imputate pro quota attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile e non superare il 10% del valore complessivo del progetto/iniziativa; • le spese di affidamento a enti terzi di specifici servizi o attività, a cui si potrà far ricorso unicamente in caso di mancanza di professionalità e competenze interne ed entro i limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti, non potranno superare complessivamente il 30% del valore complessivo del progetto/iniziativa. L’affidamento richiede apposito contratto o lettera commerciale o lettera d’incarico che ne evidenzi la necessità, la capacità tecnica, l’attività affidata, la modalità di esecuzione e il dettaglio della spesa e non deve riguardare le funzioni di direzione, coordinamento, organizzazione, gestione o monitoraggiocoordinamento e gestione; • le spese relative ad incarichi professionali a persone fisiche con rapporto di lavoro autonomo (nel limite del 20% del valore complessivo del progetto/iniziativa), a cui si potrà far ricorso unicamente in caso di mancanza di professionalità e competenze interne ed entro i limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti, dovranno prevedere compensi in linea con i valori di mercato rilevati dagli enti competenti quali, ad esempio, Camere di Commercio e Ordini professionali, e rientrare nei limiti previsti dai Regolamenti regionali vigenti: euro 80,00 lordo orari ovvero euro 400,00 lordi per l’intera giornata. Corrispettivi ritenuti anomali o incongruenti saranno segnalati agli enti competenti per le dovute valutazioni di competenza. L’affidamento richiede apposito contratto o lettera commerciale o lettera d’incarico che ne evidenzi la necessità, la capacità tecnica, l’attività affidata, la modalità di esecuzione e il dettaglio della spesa e non deve riguardare le funzioni di direzione, coordinamento, organizzazione, gestione o monitoraggiocoordinamento e gestione; • le spese in conto capitale (che non comportino aumento di patrimonio) per acquisto di beni, materiali, arredi e ed attrezzature di non dovranno superare il valore unitario massimo di euro 516,46 (IVA inclusa)516,46, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto progetto/iniziativa e in ogni caso dovranno essere contenute entro il limite del 20% del valore complessivo del progetto; • /iniziativa. Nella medesima percentuale sono ammissibili le spese per l’acquisto in conto capitale in quota parte in applicazione della disciplina in materia di derrate alimentari ammortamento. L’ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che: ✓ i beni oggetto di ammortamento non destinate alla distribuzione a persone svantaggiate, ovvero all’utilizzo nell’ambito abbiano già usufruito di contributi pubblici; ✓ il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti; ✓ il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo di attività assistenziali, didattiche e alla effettiva quota di utilizzo del bene per la realizzazione dell’attività stessa; ✓ il bene sia inserito nel libro dei cespiti o formative a carattere continuativo o ricorrente e funzionalmente indispensabili alla realizzazione del progetto devono essere contenute entro il limite del 5% del valore progettualealtra documentazione equivalente. I suddetti limiti percentuali di spesa, rispetto al valore complessivo del progetto/iniziativa, non possono essere superati né in fase di presentazione della domanda di contributo (il mancato rispetto di tali limiti è causa di inammissibilità del progetto) né successivamente al momento della presentazione della relazione e del rendiconto finale (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività comporta il mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti). Per quanto riguarda la rendicontazione delle spese di personale, il rimborso spese dei volontari, l’affidamento degli incarichi retribuiti a titolari di cariche sociali, la compatibilità fra le qualifiche di associato, lavoratore e volontario, nonché la diversa qualifica di ODV e APS con le conseguenti ricadute, si rinvia alle Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2088 dd. 27 febbraio 2020, n. 6214 dd. 9 luglio 2020 (cfr. pag. 2), n. 18244 dd. 30 novembre 2021. Tali note e, in ogni caso tutti gli orientamenti ministeriali, costituendo interpretazione autentica delle disposizioni del Codice del Terzo settore, saranno rigorosamente applicate dallo scrivente Servizio. Resta inteso che dovrà essere rispettato, sempre e comunque, il rapporto fra volontari e lavoratori, rispettivamente previsto per le ODV e le APS dagli articoli 33 e 36 del d.lgs. 117/2017.

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