Limiti quantitativi. La legge e i contratti collettivi prevedono limiti quantitativi per il numero di lavoratori somministrati. I contratti di somministrazione a tempo indeterminato, salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda utilizzatrice al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso l’attività inizi in corso d’anno, il limite percentuale viene computato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite previsto nell’art. 23 per i contratti a tempo determinato (20% ), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso l’attività inizi nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali per i quali non sono previsti limiti specifici93. La legge ha quindi introdotto un limite percentuale massimo del 30 per cento che regola i lavoratori con contratto di somministrazione a termine e contemporaneamente la loro sommatoria con i lavoratori assunti con contratto a termine. La sommatoria di queste due tipologie di lavoratori non potrà superare la suddetta percentuale.
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Samples: Contratti Di Lavoro Subordinato
Limiti quantitativi. La legge e Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i contratti collettivi prevedono limiti quantitativi per il numero di soli lavoratori somministrati. I contratti di somministrazione a tempo indeterminato, salvo diversa previsione da parte è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, non possono superare il 20lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 30% del numero personale in forza, con arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo indeterminato determinato è consentita nella misura del 40% del personale in forza presso l’azienda utilizzatrice al 1° gennaio dell’anno di stipula del contrattoforza, con un arrotondamento all'unità superiore. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a 0,5. Nel caso l’attività inizi in corso d’anno, riferimento il limite percentuale viene computato sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula 1° gennaio dell’anno di assunzione. Ai sensi del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminatocomma 7 lett. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite previsto nell’art. 23 per a) dell’art.10 D.Lgs 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato (20% )conclusi nei primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto dall'entrata in funzione di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno una nuova linea di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso l’attività inizi nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione produzione o di ammortizzatori sociali per i quali non sono previsti limiti specifici93. La legge ha quindi introdotto un limite percentuale massimo del 30 per cento che regola i lavoratori con contratto servizio, ovvero di somministrazione a termine e contemporaneamente la loro sommatoria con i lavoratori assunti con contratto a termine. La sommatoria di queste due tipologie di lavoratori non potrà superare la suddetta percentualeuna nuova unità produttiva aziendale.
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Samples: CCNL Area Comunicazione
Limiti quantitativi. La legge n. 78 del 2014 ha stabilito un limite quantitativo all’utilizzo dei contratti a termine, identico per tutti i settori produttivi. Le parti hanno conseguentemente ritenuto opportuno disciplinare l’ambito e i le modalità di applicazione di tale limite nel settore del turismo. Particolare attenzione è stata dedicata alla posizione delle aziende ad apertura annuale, che hanno necessità di ricorrere in maniera intensiva ai contratti a termine, ben oltre il limite del venti per cento stabilito dalla legge. A tal fine, le parti si sono avvalse di una facoltà esplicitamente prevista dalla legge (comma 7 dell’artico- lo 10 del decreto n. 368 del 2001), che affida ai contratti collettivi prevedono nazionali di lavoro l’individuazione di limiti quantitativi per di utilizzazione dell’istituto del contratto a tempo determinato. La legge n. 78 del 2014 stabilisce che il numero complessivo di lavoratori somministrati. I contratti di somministrazione a tempo indeterminato, salvo diversa previsione determinato stipulati da parte dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, ciascun datore di lavoro non possono superare può eccedere il 20% limite del numero venti per cento del nu-mero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda utilizzatrice al 1° gennaio dell’anno di stipula assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. L’accordo del contratto16 giugno 2014 amplia notevolmente il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva, con un arrotondamento che viene così determinato: La legge n. 78 del decimale all’unità superiore qualora esso 2014 stabilisce che la base di riferimento per il computo del limite del venti per cento sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso l’attività inizi in corso d’anno, il limite percentuale viene computato sul costituita dal numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite previsto nell’art. 23 per i contratti a tempo determinato (20% ), il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno dell’anno di stipulazione dei predetti contrattiassunzione (nuovo articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001) L’accordo del 16 giugno 2014 amplia la base di computo, con arrotondamento del decimale all'unità' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso l’attività inizi nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali per i quali non sono previsti limiti specifici93. La legge ha quindi introdotto un limite percentuale massimo del 30 per cento che regola i lavoratori con contratto di somministrazione a termine e contemporaneamente la loro sommatoria con includendovi anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. L’accordo prevede altresì che le frazioni di unità risultanti dal calcolo percentuale, si computino per intero. Ad esempio, applicando la percentuale del venti per cento ad una unità pro- duttiva con 71 dipendenti, si avrà un risultato pari a 14,2 e quindi la possibilità di assumere 15 lavoratori a tempo determinato, anche se la frazione è inferiore allo 0,5. Inoltre, per semplificare la gestione amministrativa, si prevede che il calcolo sia riferito al numero di lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell’attivazione dei singoli contratti a termine. La sommatoria Si richiama l’attenzione sulla circostanza che – mentrela legge stabilisce il limite con riferimento al datore di queste lavoro – il CCNL Turismo si riferisce all’unità produttiva. Ad esempio, un’impresa aderente a Federalberghi che occupi complessivamente 60 lavoratori a tempo indeterminato, impiegati in due tipologie unità produttive da 30, potrà assumere 18 lavoratori a tempo determi- nato (9 in ciascuna unità), mentre l’applicazione della legge avrebbe comportato un numero massimo di lavoratori non potrà superare la suddetta percentuale12 assunzioni a termine.
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Limiti quantitativi. La legge e Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i contratti collettivi prevedono limiti quantitativi per il numero di lavoratori somministrati. I contratti di somministrazione a tempo indeterminato, salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda utilizzatrice al 1° gennaio dell’anno e gli apprendisti è consentita l'assunzione di stipula 2 lavoratori a termine. Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso l’attività inizi in corso d’anno, il limite percentuale viene computato sul numero 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminatocon arrotondamento all’unità superiore. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite previsto nell’art. 23 per Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato (20% ), il numero dei lavoratori assunti di cui alla lettera a) punti
1) e 2) del presente articolo. Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 di cui alla lett. a) del presente articolo è consentita comunque l’assunzione di 1 lavoratore con contratto a tempo determinato ovvero con contratto termine per le aziende prive di somministrazione dipendenti, nonché l’assunzione di lavoratori ai sensi dell’art. 1, c. 1 bis, del D. Lgs. 368/2001 così come novellato dal D.L. 76 convertito in Legge 99/2013. Ai sensi del comma 7 lett. A) dell’art.10 D.Lgs 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato conclusi nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall'entrata in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno funzione di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso l’attività inizi nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto una nuova linea di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione produzione o di ammortizzatori sociali per i quali non sono previsti limiti specifici93servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. La legge ha quindi introdotto un limite percentuale massimo del 30 per cento Al fine di incentivare le assunzioni presso le nuove attività d’impresa le parti concordano che regola i lavoratori con contratto il periodo di somministrazione a termine e contemporaneamente la loro sommatoria con i lavoratori assunti con contratto a termine. La sommatoria di queste due tipologie di lavoratori non potrà superare la suddetta percentualecui al comma precedente può essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL Area Alimentazione Panificazione