Durata del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle istituzioni di cui al successivo articolo 1 parte seconda, "Sfera di applicazione", è di natura subordinata a tempo indeterminato. È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del DLgs 81/15 e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
Durata del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli Istituti aderenti all’AGIDAE è a tempo indeterminato.
2. E’ consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 e successive integrazioni e modificazioni, nel rispetto delle successive norme contrattuali.
Durata del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL è di natura subordinata, a tempo indeterminato. È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato alle condizioni di seguito stabilite.
Durata del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro fra l'Istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la L. 230/62 e cioè: esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7/10/63; sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e aspettativa e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
2. Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della legge 230/62, l'assunzione a tempo determinato con l'indicazione del nominativo del lavoratore assente, della motivazione dell'assenza e della scadenza del rapporto.
3. Le parti concordano che, in applicazione dell'art. 23 della L. 56/87, possano essere assunti lavoratori a tempo determinato:
4. per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, anche didattici definiti o predeterminati nel tempo;
5. per sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell'istituto chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto stesso.
6. Nelle ipotesi indicate, applicative della legge 56 del 28/2/87, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'Istituto con un numero minimo di 3.
7. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore.
8. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo e decentrato, stipulato con le RSI/RSU e/o con le XX.XX. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, a norma della legge 56/87, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell'Istituto.
9. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla L. 638/83.
10. Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore il T.F.R. secondo la L. 297/82 e i ratei della 13°mensilità e delle ferie maturate.
Durata del rapporto di lavoro. 6.1 Se non esiste nessun altro accordo scritto, dopo il periodo di prova il contratto è considerato stipulato a tempo indeterminato. Se il contratto di lavoro viene stipulato per un periodo determinato, ciò deve avve- nire in forma scritta.
6.2 Va da sé che un contratto di lavoro stipulato per iscritto a tempo determinato termina alla scadenza della durata pattuita. Se si continua tacitamente, da quel momento il contratto è considerato come stipulato a tempo indeterminato.
Durata del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle istituzioni di cui all’Art. 1 - Sfera di applicazione, Parte seconda, è di natura subordinata a tempo indeterminato ai sensi del d.lgs. n. 23/2015. È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.lgs. 81/15 e successivi aggiornamenti e nel rispetto delle successive norme contrattuali. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato, nel rispetto dell’Accordo interconfederale del 16 aprile 1998 e suc- cessivi rinnovi.
Durata del rapporto di lavoro. 1) Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti gestori aderenti alla FISM è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dai successivi commi.
2) È consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.lgs. n. 368/01 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
Durata del rapporto di lavoro. 1) Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti gestori aderenti alla FISM è a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dai successivi commi.
Durata del rapporto di lavoro. 14.1 - Apposizione del termine e contingente • 14.2 - Divieti • 14.3 - Disciplina della proroga • 14.4 - Scadenza del termine. Successione dei contratti • 14.5 – Criteri di computo • 14.6 – Esclusioni • 14.7 - Principio di non discriminazione • 14.8 – Formazione • 14.9 – Diritto di precedenza e informazione
Durata del rapporto di lavoro. 2.1. Il rapporto di lavoro decorre dal ………..
2.2. L’incarico durerà fino al 31 dicembre 2019;
2.3. In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, subordinando comunque il periodo di lavoro alle cause di rescissione previste al successivo art. 8, punto 2.