PRONTO INTERVENTO Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potrà riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi e impianti d’irrigazione) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata. Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi xxx xxx, xxx e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La reperibilità dell’Aggiudicatario dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24. Per assicurare la necessaria tempestività d’intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante. Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell’intervento eseguito con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, l'Aggiudicatario dovrà rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre 1 (una) ora dalla segnalazione ricevuta, con tutta l’attrezzatura necessaria per l’eliminazione delle cause del problema. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l’insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l’Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.
SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di
Soccorso stradale Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti. Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Le prestazioni sono erogate solo se il veicolo non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.
TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.
Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.