LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI Clausole campione

LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI. Gli indennizzi vengono corrisposti in Euro nell’ambito dell’Unione Europea. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all’euro, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese. Se la copertura assicurativa è prestata esclusivamente per il conducente del Veicolo richiamato nel Certificato di Assicurazione, in caso di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la liquidazione del danno avverrà sulla base delle somme assicurate riportate in polizza. In caso di estensione della copertura assicurativa anche ai Passeggeri trasportati, si precisa che il capitale assicurato per questi ultimi sarà ripartito, per ciascuna garanzia, proporzionalmente in ragione del numero totale dei Passeggeri a bordo del Veicolo al momento del sinistro (ad esclusione del Conducente). A maggior precisazione si conviene che, per i Xxxxxxxxxx di età inferiore agli otto anni il limite massimo di indennizzo è pari a € 25.000,00 per il caso di morte e per il caso di invalidità permanente da infortunio.
LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione di cui al punto 1.6, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza direttamente all'Assicurato.
LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione di cui al punto 2.6, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all'Assicurato.
LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvede al pagamento dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza direttamente all'Assegnatario utilizzatore della Carta di Credito e/o Assicurato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).