Estensione della copertura assicurativa Clausole campione
Estensione della copertura assicurativa. La copertura assicurativa sussiste in linea di principio indipendentemente dalla causa del sinistro.
Estensione della copertura assicurativa. Di seguito vengono fornite informazioni sulle opzioni disponibili per la co- pertura assicurativa. Si tratta di una sintesi per consentire di orientarsi più facilmente. Una descrizione generale ed esaustiva della copertura assicu- rativa e delle sue limitazioni (esclusioni di copertura) è riportata nelle con- dizioni contrattuali. Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell’assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costituisce condizione e criterio per la misurazione dell’obbligo di prestazione. Le prestazioni dell’assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento).
Estensione della copertura assicurativa. 1. In relazione al rischio indicato nel contratto di assicurazione (art. 1 AHVB), in funzione della copertura delle AHVB sono assicurati gli obblighi risarcitori del Contraente per il possesso e l’utilizzo dell’intero equipaggiamento aziendale. Nello stesso ambito sono pure assicurati gli obblighi risarcitori per la locazione o il noleggio non a scopo produttivo o commerciale di macchine e apparecchiature di lavoro. Solo in caso di specifico accordo la copertura assicurativa è operante anche per l’esercizio di dette attività a scopo produttivo o commerciale.
Estensione della copertura assicurativa. 8.1 Assicurazione borsetta: borsetta/valigetta ventiquattrore/portafoglio e relativo contenuto
Estensione della copertura assicurativa. Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d’insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC. Tutte le coper- ture sono strutturate come assicurazione contro i danni. Nel caso dell’assicurazione contro i danni la perdita patrimoniale costitui- sce condizione e criterio per la misurazione dell’obbligo di pre- stazione. Le prestazioni dell’assicurazione contro i danni devono essere computate ad altre prestazioni (coordinamento). Con il prodotto Baloise assicurazione d’imprese PMI la copertura assicurativa può essere strutturata a seconda delle esigenze in- dividuali. È possibile stipulare, singolarmente o in combinazione, le seguenti linee di prodotto: → Assicurazione responsabilità civile d’impresa → Assicurazione protezione giuridica impresa → Assicurazione all risks per inventario e interruzione di eserci- zio → Assicurazione cose per inventario e interruzione di esercizio → Assicurazione igiene → Assicurazione tecnica → Assicurazione trasporti I dettagli (linea di prodotti, elementi di copertura, somme assicu- rate, limitazioni delle prestazioni, premi, franchigie) relativi alla copertura assicurativa selezionata sono documentati nell’offerta e dopo la stipula del contratto nel contratto di assicurazione.
Estensione della copertura assicurativa. 4.1.1 La copertura assicurativa inizia con la consegna dell’oggetto assicurato al momento dell’acquisto (senza spedizione) e dura 45 giorni, incluso il trasporto fino al luogo di destinazione definitivo.
4.1.2 Per gli oggetti trasportati da un vettore (spedizione), la copertura assicurativa inizia con la consegna dell’oggetto xx xxxxxxx. Dal momento della consegna dell’oggetto da parte del xxxxxxx xxxx persona assicurata, la copertura assicurativa dura 45 giorni.
Estensione della copertura assicurativa. La copertura assicurativa è operante per le pretese avan- zate a seguito di danni corporali e materiali dovuti a lavori di demolizione, di movimenti di terra o di costruzione, avanzate nei confronti dello stipulante in qualità di com- mittente di detti lavori (committente di opere) o contro il proprietario del terreno secondo la disposizione E10.4. fabbricati e i locali in questione, quali impianti di riscalda- mento e per l’approvvigionamento d’acqua calda, ascen- sori e montacarichi, scale mobili, impianti di condiziona- mento d’aria e di aerazione nonché impianti sanitari. Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le prete- se in rapporto con un progetto di costruzione C8.2.1 se i relativi costi complessivi come da preventivo ecce- dono l’importo di CHF 1 000 000. A tale riguardo i sin- goli oggetti appartenenti allo stesso progetto (comples- sivo) o da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un’unica opera;
Estensione della copertura assicurativa. 1. In relazione al rischio indicato nel contratto di assicurazione (art. 1 AHVB), in funzione della copertura delle AHVB sono assicurati gli obblighi risarcitori del Contraente per il possesso e l’utilizzo dell’intero equipaggiamento aziendale. Nello stesso ambito sono pure assicurati gli obblighi risarcitori per la locazione o il noleggio non a scopo produttivo o commerciale di macchine e apparecchiature di lavoro. Solo in caso di specifico accordo la copertura assicurativa è operante anche per l’esercizio di dette attività a scopo produttivo o commerciale.
2. Sono assicurati anche gli obblighi risarcitori del Contraente per
2.1 la presentazione di prodotti anche all’esterno dei terreni aziendali o nell’esercizio assicurato;
2.2 l’allestimento e la partecipazione a esposizioni e manifestazioni fieristiche;
2.3 il possesso di terreni, edifici o locali utilizzati esclusivamente per l’azienda o la professione assicurate e/o destinati esclusivamente all’uso residenziale del Contraente (trova applicazione la sez. B, par. 11 EHVB);
2.4 il possesso di appartamenti e case di servizio, incluse dipendenze ad uso dei dirigenti e dei dipendenti dell’azienda assicurata (trova applicazione la sez. B, par. 11 EHVB);
2.5 dispositivi pubblicitari, anche se posti all’esterno del terreno aziendale;
2.6 un servizio antincendio aziendale (intervento ed esercitazioni, anche soccorso di terzi, trova applicazione la sez. B, par. 15 EHVB);
2.7 il possesso e l’uso per ragioni di servizio di armi da taglio, da punta e da fuoco da parte del Contraente o di persone da lui incaricate, premessa l'osservanza delle disposizioni legislative e amministrative pertinenti (fatta eccezione per l’uso di armi a scopo venatorio);
2.8 l’assistenza medica di dipendenti. S’intende assicurata pure la responsabilità legale personale dei medici per la loro attività nell’azienda, se per essa non sussiste altra copertura assicurativa;
2.9 strutture sociali per i dipendenti, quali p. es. mense aziendali, stabilimenti balneari, case di cura, asili e gruppi sportivi aziendali, anche se tali strutture sono utilizzate da persone esterne all’azienda (per gli stabilimenti balneari trova applicazione per analogia il par. 8, per le case di cura il par. 7, per i gruppi sportivi aziendali il par. 14 della sez. B, EHVB);
2.10 eventi aziendali. Nell’ambito dell’evento s’intende assicurato anche l’obbligo risarcitorio personale dei dipendenti dell’azienda assicurata (trova applicazione per analogia il punto 3.);
Estensione della copertura assicurativa a) Prestazione d’assicurazione L’assicuratore rimborsa all’assicurato la differenza tra il prezzo originariamente pagato per un oggetto secondo la ricevuta di acquisto (IVA incl.) e il prezzo più basso offerto entro 14 giorni da un altro venditore per un oggetto identico a quello in questione. La differenza di prezzo per l’oggetto identico deve ammon- tare come minimo a CHF 30.
Estensione della copertura assicurativa. Qui di seguito le forniremo informazioni sulle coperture assicurative a sua disposizione. Si tratta di una ricapitolazione che potrà aiutarla ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni la troverà nelle condizioni contrat- tuali. La copertura assicurativa da lei stipulata e i dati individuali, come per esempio la somma d’assicurazione convenuta, li troverà nel suo contratto d’assicurazione. Il presente prodotto d’assicurazione offre la possibilità al contraente come pure alle altre persone o gruppi di persone designate nel con- tratto una protezione contro le conseguenze economiche risultanti da un infortunio. Possono essere incluse le seguenti prestazioni: Se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio assicurato, la Basilese versa una somma convenuta in precedenza (capitale di decesso) ai beneficiari designati nella polizza. In primo luogo si prendono in considerazione le persone che sono state direttamente o indirettamente a carico della persona infor- tunata come pure i membri diretti della famiglia. A questo fine, un ordine delle persone beneficiarie è stato incluso nelle condizioni. In mancanza di queste persone, la Basilese rimborsa le spese funerarie fino al 10% del capitale di decesso alla persona che giustifica che si è presa incarico le spese funerarie a condizione che queste spese non siano state rimborsate da un terzo responsabile o da un’assicuratore. Il capitale d’invalidità già versato per lo stesso infortunio sarà dedotto dal capitale di decesso. Se un infortunio ha come conseguenza un’alterazione della salute presumibilmente definitiva, entro 10 anni dalla data dell’infortunio, la Basilese versa la somma convenuta in precedenza (capitale d’in- validità) in proporzione al grado di invalidità. Le disposizioni sull’in- dennità per menomazione dell’integrità secondo la LAINF sono deter- minanti. In caso di incapacità lavorativa causata da un infortunio assicurato e attestata da un medico, la Basilese versa l’indennità giornaliera con- venuta per ogni giorno civile (con deduzione di un eventuale termine d’attesa convenuto), in proporzione al grado dell’incapacità lavora- tiva. Viene considerato termine d’attesa il periodo che intercorre tra il sopraggiungere dell’evento assicurato (attestazione medica dell’in- capacità lavorativa, al più presto tuttavia un giorno dopo l’infortunio) e l’inizio dell’obbligo della Basilese di corrispondere le prestazioni (versamen...