Liquidazione dei corrispettivi. L'Impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito - al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell'Amministrazione - raggiunga l'importo di € 180.000,00 (diconsi euro centoottantamila/00). I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale dei LL.PP. compresi negli stati di avanzamento dei lavori. L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego. La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili. Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitolato Generale dei LL.PP. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi, nei limiti e nei termini di cui all'art. 30 del Capitolato Generale dei LL.PP., esclusa ogni altra indennità o compenso. Le spese derivanti dall’esecuzione dei contratti affidati per l’attuazione dei progetti, affinchè possano essere pagate con le risorse del PON Sicurezza, devono essere approvate dal Responsabile di Obiettivo Operativo e sono oggetto di controllo amministrativo contabile da parte del Responsabile dei controlli. Viene esclusa la possibilità della cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario xxxxxx non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo. In base alla Legge n.136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie” come modificato dal Decreto Legge n.287 del 2010, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi, e alle forniture, a pena di nullità assoluta, l’apposita clausula con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge e cioè che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.
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Liquidazione dei corrispettivi. L'Impresa avrà diritto all'emissione Nel corso dell’esecuzione dei lavori di stati di avanzamento ciascun contratto applicativo sono erogati all’Aggiudicatario, in corso d'opera base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, ogni qualvolta il suo credito - l’ammontare dei lavori eseguiti risulti, al netto delle trattenute di legge, superiore ad € 30.000,00 (trentamila/00). La liquidazione del ribasso contrattualecredito residuo di ogni singolo contratto affidato avverrà dopo l’emissione e l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto per ogni singolo contratto applicativo. Per i singoli contratti applicativi, il cui importo totale sia inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00), si procederà alla liquidazione del corrispettivo in un’unica soluzione dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti. Per i lavori di importo inferiore a € 30.000,00 (trentamila/00) sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art.15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato. L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori; A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle prescritte ritenute leggi e degli eventuali crediti dell'Amministrazione - raggiunga l'importo di € 180.000,00 (diconsi euro centoottantamila/00). I materiali approvvigionati nel cantieredei regolamenti sulla tutela, regolarmente accettati dalla Direzione protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei Lavorilavoratori, verranno sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi e nei limiti dell'artdell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 28 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale del Capitolato Generale dei LL.PP. compresi negli stati di avanzamento dei lavori. L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego. La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabilisingolo contratto. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Aggiudicatario con l’elenco di tutti i subcontratti relativi al singolo Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. La stima che individuerà il costo degli acconti oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all’A.Q., verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Aggiudicatario. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Aggiudicatario stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo di ciascun Contratto Applicativo. Per ogni singolo contratto applicativo sarà effettuato nei termini previsti redatto un CIG. Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 29 7 del Capitolato Generale dei LL.PPD.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa L’Aggiudicatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di sospendere o rallentare riferimento anche per i lavori né di chiedere lo scioglimento del contrattopagamenti destinati ai dipendenti, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessiconsulenti, nei limiti fornitori, subappaltatori e nei termini i subcontraenti di cui all'artal singolo contratto. 30 del Capitolato Generale dei LL.PP.Ai sensi dell’articolo 3, esclusa ogni altra indennità comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o compensodella Società Poste Italiane. Le spese derivanti dall’esecuzione dei contratti affidati per l’attuazione dei progettiL’Aggiudicatario, affinchè possano essere pagate con le risorse del PON Sicurezza, devono essere approvate dal Responsabile di Obiettivo Operativo e sono oggetto di controllo amministrativo contabile da parte del Responsabile dei controlli. Viene esclusa la possibilità il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario xxxxxx non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo. In base alla Legge n.136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie” come modificato dal Decreto Legge n.287 del 2010, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi, e alle forniture, a pena di nullità assoluta, l’apposita clausula con la quale essi assumono gli propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge e cioè che i pagamenti relativi finanziaria, ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la piena tracciabilità delle operazioniStazione Appaltante. L’Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione di diritto del contrattocontrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.
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Liquidazione dei corrispettivi. L'Impresa avrà diritto all'emissione di La stazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull’importo contrattuale. Il Comune pagherà all’appaltatore il corrispettivo degli stati di avanzamento del servizio come risultante dalla relativa contabilità e sulla base al numero delle presenze giornaliere dei cani ospitati nella struttura e al numero delle catture effettuate come altresì dettagliate nella distinta riepilogativa a corredo della fattura ed in corso d'opera ogni qualvolta relazione alle altre spese sostenute per il suo credito - al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell'Amministrazione - raggiunga l'importo di € 180.000,00 (diconsi euro centoottantamila/00)servizio. I materiali approvvigionati nel cantierepagamenti saranno corrisposti nei 30 giorni seguenti alla fatturazione con cadenza minimo bimestrale. L’Amministrazione Comunale procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, regolarmente accettati dalla Direzione dei Lavorimediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verranno ai sensi della permanenza della regolarità contributiva e nei limiti dell'artassicurativa dell’Aggiudicatario. 28 del Capitolato Generale dei LL.PP. compresi negli stati In caso di avanzamento dei lavori. L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego. La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili. Il pagamento degli acconti e della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dall’art. 29 del Capitolato Generale dei LL.PP. Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi, nei limiti e nei termini di cui all'art. 30 del Capitolato Generale dei LL.PP., esclusa ogni altra indennità o compenso. Le spese derivanti dall’esecuzione dei contratti affidati per l’attuazione dei progetti, affinchè possano essere pagate con le risorse del PON Sicurezza, devono essere approvate dal Responsabile di Obiettivo Operativo e sono oggetto di controllo amministrativo contabile ottenimento da parte del Responsabile dei controlli. Viene esclusa la possibilità della cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. Al Procedimento di DURC che segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livellol’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario xxxxxx non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo. In base alla Legge n.136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie” come modificato dal Decreto Legge n.287 del 2010, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi, e alle forniturel’esecutore, a pena di nullità assolutaprovvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’apposita clausula con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge e cioè che i pagamenti relativi Stazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
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Liquidazione dei corrispettivi. L'Impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento Ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n. 207/2010 nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito - al netto base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti dell'Amministrazione - raggiunga l'importo di corrispettivo dell’appalto non inferiori a € 180.000,00 50.000,00 (diconsi euro centoottantamila/00)Euro cinquantamila/00) a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I materiali approvvigionati nel cantierecertificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, regolarmente accettati dalla Direzione la qualità e l’importo dei Lavorilavori eseguiti, verranno ai sensi e nei limiti dell'artnon appena scaduto il termine sopra indicato. 28 del Capitolato Generale dei LL.PP. compresi negli stati Ogni stato di avanzamento dei lavori conterrà gli ordinativi relativi alla manutenzione ordinaria. L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori. L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione Nel caso di sospensione dei suddetti materiali lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino al loro impiegoalla data di sospensione. La Direzione Lavori avrà contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010, quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto applicativo stesso, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'esecuzione sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro negativo per due volte consecutive, il responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la facoltà insindacabile risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di ordinare l'allontanamento un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’esecutore con l’elenco di tutti i subcontratti relativi al singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro. La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all’accordo quadro per il presente lotto, in applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’esecutore. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabiliresponsabile unico del procedimento. Il pagamento degli acconti e è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato nei termini previsti dall’artè disposto entro 90 giorni dalla data di emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro. 29 del Capitolato Generale dei LL.PP. Qualsiasi ritardo nel Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi, nei limiti sia ritardato spettano all’esecutore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c.. Ai sensi dell’ art. 142,comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 l’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217. L’esecutore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui all'art. 30 del Capitolato Generale dei LL.PP., esclusa ogni altra indennità o compenso. Le spese derivanti dall’esecuzione dei contratti affidati per l’attuazione dei progetti, affinchè possano essere pagate con le risorse del PON Sicurezza, devono essere approvate dal Responsabile di Obiettivo Operativo e sono oggetto di controllo amministrativo contabile da parte del Responsabile dei controlli. Viene esclusa la possibilità della cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. La sottoscrizione del presente contratto non impegna il beneficiario xxxxxx non è stato approvato dalla Autorità competente, Responsabile di Obiettivo Operativo e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo. In base alla Legge n.136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie” come modificato dal Decreto Legge n.287 del 2010, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi, e alle forniture, esclusivamente a pena di nullità assoluta, l’apposita clausula con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge e cioè che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di mezzo bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento. Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, il relativo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane. L’esecutore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la piena tracciabilità delle operazionistazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. L’esecutore si obbliga, pena la risoluzione di diritto del contrattocontrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della L. n. 136/2010.
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