LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE. L’Amministrazione Contraente provvede ad indicare e mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei alla installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni e nel Piano Operativo. L’Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore: lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime; l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica. Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall’Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all’attivazione, l’eventuale inidoneità tecnica degli stessi. L’Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui. L’Amministrazione Contraente, successivamente all’esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
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