Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione di quanto precede nell’ambito della Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento)Nazionale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).Nazionale. FEDERCASSE 80
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento)Nazionale.
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Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo all'ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda dell'Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione dell'attuazione di quanto precede nell’ambito nell'ambito della Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto dell'istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istitutoall'attivazione dell'istituto; modalità, anche temporali, del versamento). Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale.
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Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).Nazionale. Art. 73
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Long term care. Le Parti parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 1.1.08 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per ‘long term care, ’ in relazione all’insorgenza alla insorgenza di eventi imprevisti ed e invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda della Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapportoTFR. Ai fini dell’attuazione della attuazione di quanto precede nell’ambito della Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, avvieranno i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione alla attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).
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Long term care. 1. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono avevano convenuto di introdurre, laddove non sia già stata attivata, introdurre con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
2. Detta copertura verrà sarebbe stata garantita per il tramite personale dipendente del settore della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo riscossione attraverso un contributo annuale pari allo 0,15% ad € 50,00 pro capite a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stessodell’Ente/Aziende, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.
3. Il contributo Le Parti, si danno reciprocamente atto che la disposizione contrattuale di cui sopra è al CCNL 9 aprile 2008 non ha potuto trovare applicazione poiché restano ancora da computare sulla retribuzione utile ai fini individuarsi le effettive modalità di attivazione delle coperture della medesima.
4. Le Parti si impegnano, pertanto, in occasione delle procedure di rinnovo del calcolo presente CCNL, e comunque entro dicembre 2019 ad incontrarsi per condurre i necessari studi di fattibilità ed identificare congiuntamente le soluzioni più convenienti sotto il profilo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione di quanto precede nell’ambito rapporto premio/prestazioni per l’attuazione operativa della Cassa Mutua Nazionale si avvierannoLTC, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).decorrenza
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Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).Nazionale. FEDERCASSE 79
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