Common use of Long term care Clause in Contracts

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione di quanto precede nell’ambito della Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 27 Settembre 2005 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento)Nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).Nazionale. FEDERCASSE 80

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo all'ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda dell'Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione dell'attuazione di quanto precede nell’ambito nell'ambito della Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto dell'istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istitutoall'attivazione dell'istituto; modalità, anche temporali, del versamento). Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale.

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 21 Dicembre 2012 Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane

Long term care. Le Parti parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 1.1.08 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza alla insorgenza di eventi imprevisti ed e invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda della Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapportoTFR. Ai fini dell’attuazione della attuazione di quanto precede nell’ambito della Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, avvieranno i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione alla attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, introdurre con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale nazionale di assistenza sanitaria per il personale delle Banche di Credito Cooperativo dipendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari allo 0,15% a € 50 procapite a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo dell’impresa, da versare entro il mese di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento gennaio di fine rapportoogni anno. Ai fini dell’attuazione di quanto precede precede, nell’ambito della Cassa Mutua Nazionale Casdic si avvieranno, entro il 31 marzo 200890 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, modalità anche temporali, temporali del versamento).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento)Nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, cui sopra potrà essere garantita anche temporali, del versamento).in via diretta da Xxxxx Xxxxx Nazionale. FEDERCASSE 80

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).Nazionale. FEDERCASSE 79

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione Chiarimento a verbale Resta inteso che la copertura di quanto precede nell’ambito della cui sopra potrà essere garantita anche in via diretta da Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).Nazionale. Art. 73‌

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Samples: Verbale Di Accordo Di Modifica Dell’articolo 11 Bis 174