Common use of MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS) Clause in Contracts

MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS). Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12 (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile, Insurance Policy

MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS). Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a (Valida per i veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi carrelli ed i cose, escluso ciclomotori -, per usi speciali e relativi rimorchi e per i veicoli adibiti ad uso speciale o per i trasporti specifici se e relativi rimorchi) Il Contratto è stipulato con una tariffa a premio fisso, e si applicano le seguenti regole : La maggiorazione del 15% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali: a) nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono siano stati pagati o riservati due sinistri come da tabella sottoriportata: N°. SINISTRI N°. SINISTRI PAGATI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA 2 0 1 1 0 2 b) il premio dovuto contratto precedente fosse di durata inferiore all’anno ed il Contraente esibisca il contratto stesso. La maggiorazione del 25% si applica per l'annualità la sola annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali: a) nel periodo di osservazione vengono siano stati pagati o riservati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso sinistri come da tabella di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per esempio sottoriportata: N° SINISTRI N° SINISTRI PAGATI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA 3 0 2 1 1 2 0 3 Per i quali veicoli assicurati precedentemente la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12 (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. Qualora l'attestazione attestazione sia scaduta da non oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che un anno e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 1892/1893 e 1893 del C.C.1894 c.c., di che il veicolo non aver ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, è previsto il mantenimento delle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio, o in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al commissario liquidatore. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel tal caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire dichiarare ai sensi e per effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto si è stipulato risolto prima della scadenza annuale l’eventuale maggiorazione. Per tutti i casi che non siano ricompresi ai premi di punti precedenti è prevista l’applicazione della tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:senza alcuna maggiorazione.

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Samples: Insurance Agreement

MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS). Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione l’attestazione di cui all'artall’art. 12 (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. Qualora l'attestazione l’attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione l’attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'annoall’anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo quest’ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma. In mancanza di consegna dell'attestazionedell’attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione dell’attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale L’eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA’ (PEJUS). Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici se nel periodo di osservazione quale definito nel precedente art. 8 articolo vengono pagati due sinistri il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%. Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all’apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Società, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora l'attestazione di cui all'art. 12 (art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39), rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta. Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

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