DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE Clausole campione

DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. In caso di danno parziale: La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità: - le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. In caso di perdita totale : L’assicurato sarà indennizzato del valore assicurato, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l’Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d’uso. Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro. L’indennizzo, calcolato come indicato nei comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l’Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l’importo risultante con il massimo del valore assicurato. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del c.c.. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Limitatamente alle autovetture, l’indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”/Eurotax; Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” /Eurotax. Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto de...
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: -il valore dei pezzi di ricambio,relativi alle parti meccaniche,viene ridotto del 5% (cinque per cento) per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% (cinquanta per cento); -non sono indennizzabili le spese per modificazioni,aggiunte o migliorie,apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L'indennizzo,anche in caso di danno totale,non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro,l'Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art.1907 del Codice Civile. Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 15% (quindici percento) del valore assicurato.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l’avvertenza che:
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. Salvo il disposto dell'art. 8) il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle sole parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. L' indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. Salvo il disposto dell’art. 24 (Riparazione), il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l’avvertenza che: - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L’indennizzo, calcolato come indicato nel comma precedente, non potrà in ogni caso superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Limitatamente alle autovetture ed ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote”, o con il massimo del capitale assicurato se prestata la forma a P.R.A. Qualora l’autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista “Quattroruote”, in caso di danno totale, l’indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell’autovettura stessa al momento del sinistro.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. 6.5.1 Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i criteri di seguito illustrati. a) entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione; dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro; b) negli altri casi, l’indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale. 6.5.2 Nel calcolo dell’ammontare del danno occorre tenere in considerazione le seguenti avvertenze:
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE. 7.5.1 Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i criteri di seguito xxxxxxxxxx.Xx danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l’avvertenza che il valore a) entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione; dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro; b) negli altri casi, l’indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale. 7.5.2 Nel calcolo dell’ammontare del danno occorre tenere in considerazione le seguenti avvertenze:

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  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita o Sezione di polizza secondo i seguenti criteri: a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell’area b) per il Contenuto: macchinario – attrezzatura e arredamento, escluse le merci come differenza fra il valore di rimpiazzo degli enti assicurati al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, xxxxx i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’assicurazione è prestata unica- mente per il loro valore allo stato d’uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L’Assicurato acquista il diritto all’intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto en- tro un anno dall’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall’Assicurato; c) per le Merci: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, com- presi gli oneri fiscali. Qualora le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si appliche- ranno questi ultimi. L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Determinazione del danno In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Società procede alla liquidazione del danno e del relativo pagamento al netto delle franchigie eventualmente previste. Nel caso di spese sostenute all’estero, il rimborso verrà effettuato in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all’Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.