Mancata adesione all’Offerta, anche durante l’eventuale Riapertura dei Termini Clausole campione

Mancata adesione all’Offerta, anche durante l’eventuale Riapertura dei Termini. In caso di mancata adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, gli azionisti dell’Emittente si troverebbero di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti: Nel caso in cui, ad esito dell’Offerta, l’Offerente venga a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale ordinario dell’Emittente si fa presente che, laddove si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell’Emittente ai sensi dell’art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l’Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni. Qualora, all’esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini), per effetto delle adesioni all’Offerta e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima ai sensi della normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione (ovvero nel periodo di eventuale Riapertura dei Termini), l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell’articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente, non volendo ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell’Emittente, sarà soggetto all’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, dunque, i titolari di Xxxxxx che non abbiano aderito all’Offerta avranno il diritto di far acquistare dall’Offerente le loro Azioni, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF, al corrispettivo determinato ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del TUF. A seguito del verificarsi dei presupposti dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la revoca delle azioni ordinarie dell’Emittente dalla quotazione a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, i titolari di Xxxxxx non aderenti all’Offerta e che non avessero inteso avvalersi del diritto di far acquistare dall’Offerente le proprie Azioni in adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108,...
Mancata adesione all’Offerta, anche durante l’eventuale Riapertura dei Termini. (B.1) Raggiungimento di una partecipazione inferiore al 60% del capitale sociale dell’Emittente Nel caso in cui l’Offerente venga a detenere a seguito dell’Offerta, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione non superiore al 60% del capitale sociale dell’Emittente, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta rimarranno soci dell’Emittente partecipando pertanto ai programmi futuri dello stesso, come descritti nella Sezione G, Paragrafo G.2 del Documento di Offerta. Le Azioni continueranno ad essere negoziate sul MTA e l’Emittente manterrà il regime tributario speciale applicabile alle SIIQ, (B.2) Raggiungimento di una partecipazione superiore al 60% ma inferiore o pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente Nel caso in cui l’Offerente venga a detenere, a seguito dell’Offerta, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, una partecipazione superiore al 60% ma inferiore o pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente: