CHIUSURA DELL’ESERCIZIO Clausole campione

CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. Oltre a quanto stabilito all'articolo precedente in merito alla chiusura alla domenica, l'esercizio potrà rimanere chiuso, durante l'anno, per ferie o altri motivi, per non più di 15 (quindici) giorni, previa autorizzazione della Società "TRENTINO TRASPORTI S.P.A.". In caso sia necessario effettuare lavori ai beni aziendali la "TRENTINO TRASPORTI S.P.A." potrà autorizzare, previa richiesta scritta, la chiusura dell'esercizio per il tempo strettamente indispensabile all'esecuzione degli stessi. In ogni caso la PARTE AFFITTUARIA" si accorderà con l'impresa esecutrice delle opere affinché le stesse siano eseguite nel più breve tempo possibile.
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. ▇.▇▇ fine di consentirne l’estinzione entro il 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio finanziario, il Comune si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data che sarà fissata di volta in volta dal Tesoriere in funzione delle esigenze di servizio, comunque non anteriormente al 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli a copertura di pagamenti già effettuati d’iniziativa del Tesoriere. 2.I mandati che dovessero rimanere inestinti o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre verranno pagati dal Tesoriere commutandoli d’ufficio in assegni postali ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, applicando al beneficiario le commissioni o spese di cui alle condizioni indicate in offerta, e dandone comunicazione all’ente. 3.Le reversali d’incasso non estinte entro il 31 dicembre dell’esercizio di emissione sono annullate e restituite dal Tesoriere al Comune entro il 5 gennaio successivo, ritirandone regolare ricevuta a discarico. Le reversali collettive, parzialmente estinte, saranno ridotte, a cura del Comune, alla somma riscossa.
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. 1) Il Tesoriere provvede ad estinguere gli ordinativi di pagamento (mandati), interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre di ciascun anno, mediante commutazione d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal servizio bancario o postale (art. 219 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.).
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. Alla chiusura dell’esercizio il sistema dovrà consentire il passaggio, anche massivo, del residuo formale -passivo e attivo- ovvero della quota parte di impegni non pagati o di accertamenti non incassati, al netto di economie e perenzioni, nonché il trasporto dei residui di stanziamento. Il sistema dovrà consentire la gestione delle perenzioni amministrative, in particolare – nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente – le somme dovranno essere eliminate alla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento e inserite nel conto delle somme perente da istituirsi all’interno dei conti d’ordine. Il sistema dovrà consentire l’estrazione di report che evidenzino la storia dell’impegno dal momento della creazione alla conclusione del processo di spesa, consentendo la visualizzazione delle informazioni originarie del residuo (ad esempio anno di provenienza, capitolo finanziario originale, centro di responsabilità). Poiché la finalità principale della contabilità integrata è la funzione di supporto all’organo politico e gestorio nelle fasi della programmazione, del controllo e della valutazione, il sistema dovrà consentire l’elaborazione di report di dati aggregati per centro di responsabilità, per centro di costo o per tipologia di spesa. La reportistica sarà trattata nei paragrafi seguenti.
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. Al fine di consentirne l’estinzione entro il 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio finanziario, il Comune si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli a copertura dei pagamenti già effettuati d’iniziativa del Tesoriere. I mandati che dovessero rimanere inestinti alla data del 31 dicembre verranno pagati dal Tesoriere in conformità alle norme di cui all’art. 219 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo quanto previsto all’art. 9. Le reversali d’incasso non estinte entro il 31 dicembre dell’esercizio di emissione sono annullate e restituite al Comune dal Tesoriere entro il 5 gennaio successivo, ritirandone regolare ricevuta di discarico.
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. In caso di necessità di lavori di manutenzione straordinaria, il Locatore potrà autorizzare, previa richiesta, la chiusura dello stabilimento o di parte dello stabilimento per il tempo strettamente indispensabile all’esecuzione degli stessi. In ogni caso il Affittuario si accorderà con l’impresa esecutri- ce delle opere affinché le stesse siano eseguite nel più bre- ve tempo possibile.