Mancata adesione all’Offerta Clausole campione

Mancata adesione all’Offerta. In caso di avveramento delle Condizioni dell’Offerta (ovvero in caso di rinuncia da parte dell’Offerente alle Condizioni dell’Offerta medesima) e, quindi, di perfezionamento dell’Offerta, gli azionisti dell’Emittente che non avranno aderito all’Offerta durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) si troverebbero di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti. (B.1) Raggiungimento di una partecipazione almeno pari al 95%, del capitale sociale dell’Emittente, per effetto sia delle adesioni all’Offerta sia di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile entro il termine del Periodo di Adesione o dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF Nel caso in cui, all’esito dell’Offerta, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori dell’Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile durante il Periodo di Adesione (come eventualmente prorogato) e/o in adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente darà corso (anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto) alla Procedura Congiunta per l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF. In tal caso, i titolari di Xxxxxx che non abbiano aderito all’Offerta saranno obbligati a trasferire all’Offerente la titolarità delle Azioni da essi detenute e, per l’effetto, per ogni Azione da essi detenuta riceveranno un corrispettivo determinato ex articolo 108, commi 3 o 4, TUF, applicandosi il comma 3 o il comma 4 in funzione del numero di Azioni apportate all’Offerta, e potrà essere, a seconda dei casi, pari al Corrispettivo dell’Offerta oppure determinato dalla Consob secondo i criteri di cui all’articolo 50, comma 5, del Regolamento Emittenti. Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto congiuntamente considerate. A seguito dello svolgimento della Procedura Congiunta per l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma ...
Mancata adesione all’Offerta. I possessori di Quote che non avranno aderito alla presente Offerta, rimarranno titolari delle Quote non portate in adesione e, pertanto, continueranno a mantenere i diritti loro spettanti, tra cui in particolare il diritto di alienare in ogni momento sul mercato le Quote, ed il diritto a ricevere le distribuzioni di proventi, i rimborsi parziali pro-quota eventualmente deliberati da Torre SGR, nonché il risultato netto della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo del patrimonio del Fondo nell’ambito della liquidazione finale ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di Gestione (cfr. Tabella 4). Con riferimento alla durata del Fondo si veda quanto previsto al Paragrafo B.2.2, Tabella 14. I possessori di Quote che non abbiano aderito alla presente Offerta avranno diritto a percepire eventuali proventi, rimborsi pro-quota o altri importi di pertinenza delle Quote del Fondo, a prescindere che la corresponsione di tali proventi, rimborsi pro-quota o altri importi avvenga prima o dopo la Data di Pagamento. Con riferimento alle distribuzioni di proventi ed ai rimborsi anticipati di Quote deliberati a favore dei quotisti del Fondo a partire dall’inizio dell’operatività del Fondo, si rinvia al Paragrafo B.2.2, Tabella 19.
Mancata adesione all’Offerta. In caso di mancata adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile e/o riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, gli Azionisti dell'Emittente si troveranno di fronte a uno dei possibili scenari di seguito descritti. (i) Raggiungimento da parte dell'Offerente (congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente (ii) Raggiungimento da parte dell'Offerente (congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente (iii) Mancato raggiungimento da parte dell'Offerente (congiuntamente con le Persone che Agiscono di Concerto) di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale e scarsità del flottante a seguito dell'Offerta
Mancata adesione all’Offerta. In caso di mancata adesione all’Offerta, gli azionisti manterranno la qualità di soci di FullSix, e le azioni FullSix continueranno ad essere quotate al MTA. Al riguardo si rileva che non si può escludere che in futuro il prezzo delle Azioni FullSix risulti diverso ed eventualmente inferiore rispetto al Corrispettivo offerto. Inoltre, qualora all’esito dell’Offerta o dell’espletamento dell’Obbligo dell’Offerta di cui all’articolo 108, comma 1, TUF, sussistesse la necessità di ripristinare il flottante e, l'attività di ripristino del flottante non andasse a buon fine, Borsa Italiana S.p.A. disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni FullSix dal MTA e, in tal caso, coloro che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di azioni non quotate. Per ulteriori informazioni in merito al Corrispettivo si rinvia alla successiva Sezione E del Documento di Offerta.
Mancata adesione all’Offerta. In caso di mancata adesione all’Offerta, gli azionisti manterranno la qualità di soci di Softec. Inoltre, qualora all’esito dell’Offerta e dell’eventuale procedura di obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2, TUF, richiamati dall’art. 12 dello Statuto, l'attività di ripristino del flottante non andasse a buon fine, Borsa Italiana S.p.A. disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni Softec dall’AIM Italia e, in tal caso, coloro che non abbiano aderito all’Offerta saranno titolari di azioni non negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione. Per ulteriori informazioni in merito al Corrispettivo si rinvia alla successiva Sezione E del Documento di Offerta.
Mancata adesione all’Offerta. L’Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale non finalizzata alla revoca dalla quotazione delle Azioni dall’Euronext STAR Milan (delisting). In caso di mancata Adesione all’Offerta, i titolari di Azioni OJM manterranno la qualità di soci dell’Emittente e le relative Azioni continueranno ad essere negoziate su Euronext STAR Milan.
Mancata adesione all’Offerta. Raggiungimento da parte dell’Offerente e delle Persone

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  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.