Mancato accatastamento degli immobili. 1. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del territorio, ai sensi dell’art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell’art. 3, comma 58 L. 662/1996. 2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della sanzione massima di cui all’art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Samples: Regolamento Per l'Imu, Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Municipale, Regolamento Per l'Applicazione Dell'imposta Municipale Propria (Imu)
Mancato accatastamento degli immobili. 1. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all’Ufficio del territorio, ai sensi dell’art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell’art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della sanzione massima di cui all’art. 14, comma 3 D.LgsD. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
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