Common use of Mansioni del lavoratore Clause in Contracts

Mansioni del lavoratore. (Art.24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 52, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 52, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione nominativa del dipendente sostituito le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.

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Mansioni del lavoratore. (Art.24 Art. 24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 52, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001165/200123, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della 23 Il comma 1, dell’art.52 del d.lgs. n. 165/2001 è stato sostituito dall’art. 62 del d.lgs. n. 150/2009. Si riporta il testo così sostituito: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 525224, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 9(PAG. 18) del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione nominativa del dipendente sostituito le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgsd.lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. 24 Cfr. nota precedente.

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Mansioni del lavoratore. (Art.24 Art. 24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 52, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001165/200128, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 525229, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 9(PAG. 18) del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione nominativa del dipendente sostituito le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.

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Mansioni del lavoratore. (Art.24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’artdall'art. 5256, commi 2, 3 e 4, del d.lgsD. Lgs. n.165/20013 febbraio 1993, n. 29, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’artdall'art. 52, comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, l’equivalenza l'equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio L'esercizio da parte dell’Amministrazione dell'Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione l'Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione dall'Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area nell'area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 5256, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 5256, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazionel'organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’artall'art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione l'indicazione nominativa del dipendente sostituito le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita l'esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero sull'intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione L'attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’artdell'art. 52 56 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’artdall'art. 5256, comma 5, del D. Lgs. n. 165/200129/1993, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. 6. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall'art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL con atto scritto e formale del soggetto competente secondo l'ordinamento proprio di ciascuna Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica la disciplina di cui al comma 6. 8. (modificato dall’art. 14 del CCNL 13.05.2003) Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente dell'art. 24 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 cessano comunque di produrre effetti dalla data di sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. 2002-2005.

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Mansioni del lavoratore. (Art.24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni man- sioni previste dall’art. 52, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001n.165/200128, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’artdal- l’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità pro- fessionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio L’eserci- zio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione l’Ammini- strazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere chie- dere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenzaappar- tenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata valu- tata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze esi- genze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare informazioni accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari pa- ri contenuto professionale esplicate nell’area per la quale qua- le si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata disci- plinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 52, sono so- no considerate superiori le mansioni incluse nella categoria cate- goria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo tem- poraneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione Amministra- zione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire at- tribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali sinda- cali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento provvedimen- to con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: - l’indicazione nominativa del dipendente sostituito - le motivazioni della attribuzione - il possesso degli eventuali titoli professionali necessari neces- sari - l’esplicita quantificazione della differenza economica economi- ca da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni posizio- ni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’artdel- l’art. 52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità re- sponsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori superio- ri ovvero nel caso previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.

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Mansioni del lavoratore. (Art.24 CCNL 9.8.2000 Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e artl'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi. 16 del CCNL 13.05.2003) Con decorrenza 1. Il ° gennaio 2020 il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 52, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni 116 è modificato come segue: Il lavoratore deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni incluse nella stessa riconducibili allo stesso livello e categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratorelegale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. I lavoratori possono chiedere Nel caso di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, assegnazione a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 52, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, deve essere comunicato ove la medesima non abbia avuto luogo per iscritto al dipendente interessatoragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base dopo un periodo continuativo di: - 3 mesi nel caso di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione nominativa del dipendente sostituito le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’artdi 6° e 5° livello; - 4 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 4° e 3° livello; - 5 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 2° livello; - 6 mesi nel caso di svolgimento di mansioni di 1° livello. 52 citato e Sono fatte salve le specifiche di cui all'art. 113 del presente articoloc.c.n.l. riguardanti le figure di cui ai punti 21, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati 23 e 24 del 5° livello e relativo periodo di permanenza di 18 mesi al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore5° livello medesimo. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.

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Mansioni del lavoratore. (Art.24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il 0.Xx presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 5256, commi 2, 3 e 4, del d.lgsD. Lgs. n.165/20013 febbraio 1993, n. 29, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai 0.Xx fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 5256, comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 165/200129/93, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai 0.Xx fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 5256, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 5256, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione nominativa del dipendente sostituito le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.

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Mansioni del lavoratore. (Art.24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 5256, commi 2, 3 e 4, del d.lgsD. Lgs. n.165/20013 febbraio 1993, n. 29, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 5256, comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 165/200129/93, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 5256, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 5256, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione nominativa del dipendente sostituito le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 56 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 5256, comma 5, del D. Lgs. n. 165/200129/1993, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL con atto scritto e formale del soggetto competente secondo l’ordinamento proprio di ciascuna Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica la disciplina di cui al comma 6. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente cessano comunque di produrre effetti trascorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

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Mansioni del lavoratore. (Art.24 Art. 24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 52, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001165/200125, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 525229, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 9(PAG. 18) del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione nominativa del dipendente sostituito 25 Il comma 1, dell’art.52 del d.lgs. 165/2001 è stato sostituito dall’art. 62 del d.lgs. 150/2009. Si riporta il testo così sostituito: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. 29 Cfr. nota precedente. • le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgsd.lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mansioni del lavoratore. (Art.24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle Le mansioni previste dall’artdel lavoratore sono disciplinate dall'art. 5252 dei D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001, dall'art. 24 C.C.N.L. 16 ottobre 2008 e dall'art. 78, commi 1, 2, 3 3, 4 e 4, 5 del d.lgs. n.165/2001, per la parte demandata alla contrattazioneC.C.N.L. 16 ottobre 2008. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, l’equivalenza L'equivalenza delle mansioni va di cui all'art. 78 comma 3 del C.C.N.L. deve essere valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio L'esercizio da parte dell’Amministrazione dell'Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria Categoria e Area non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione l'Amministrazione stessa si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratorelavoratore medesimo. 3. In caso di trasferimento di personale da una struttura ad un’altra, il Responsabile della struttura di destinazione è tenuto a garantire la riqualificazione del lavoratore trasferito, anche mediante l'affiancamento di un tutore. 4. L'assegnazione del personale a mansioni superiori è oggetto di informazione preventiva alla RSU e alle XX.XX.. 5. Il conferimento di mansioni superiori può avvenire solo nell’ipotesi in cui non sia possibile stipulare un contratto a termine, attingendo da una graduatoria di idonei, approvata a seguito di procedure di mobilità verticale, per la stessa Categoria, Area e profilo specifico necessario a svolgere la mansione, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Qualora sia compatibile con il posto da ricoprire, l’Amministrazione procederà dunque ad utilizzare dette graduatorie degli idonei per la stipula di contratti a tempo determinato di cui all’art. 22 del C.C.N.L. 16 ottobre 2008. 6. Qualora non ricorra il caso di cui al comma precedente, il conferimento di mansioni superiori è disposto dal Direttore Amministrativo, tenuto conto delle esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 7. I lavoratori possono chiedere richiedere di essere inseriti in area Area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; : l'Amministrazione valuterà la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche organizzative tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area nell'Area per la quale si effettua la richiesta. Di tutte le richieste presentate, delle motivazioni addotte per l’accoglimento o il diniego, l’amministrazione fornirà alla R.S.U. e alle XX.XX. informazione successiva. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 52, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 52, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione nominativa del dipendente sostituito le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 52, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Mansioni del lavoratore. (Art.24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’art. 5256, commi 2, 3 e 4, del d.lgsD. Lgs. n.165/20013 febbraio 1993, n. 29, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 5256, comma 1, del d.lgsD.Lgs. n. 165/200129/93, l’equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte dell’Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 5256, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 5256, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamente: l’indicazione nominativa del dipendente sostituito le motivazioni della attribuzione il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 56 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’art. 5256, comma 5, del D. Lgs. n. 165/200129/1993, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. 6. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall’art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL con atto scritto e formale del soggetto competente secondo l’ordinamento proprio di ciascuna Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica la disciplina di cui al comma 6. 8. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente cessano comunque di produrre effetti trascorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mansioni del lavoratore. (Art.24 CCNL 9.8.2000 e art. 16 del CCNL 13.05.2003) 1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall’artdall'art. 5256, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001DLgs n. 29/1993, per la parte demandata alla contrattazione. 2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall’artdall'art. 5256, comma 1, del d.lgs. DLgs n. 165/200129/1993, l’equivalenza l'equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità professio- nalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio L'esercizio da parte dell’Amministrazione dell'Amministrazione del potere di variare unilateralmente unilate- ralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l’Amministrazione l'Ammini- strazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere chie- dere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenzaapparte- nenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall’Amministrazione dall'Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimentoacco- glimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area nell'area per la quale si effettua richiesta. 3. Ai fini della mobilità verticale temporanea disciplinata discipli- nata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 5256, sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 5256, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante me- diante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri precostituitipreco- stituiti, coerenti con l’organizzazionel'organizzazione, che tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all’artall'art. 9 del presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenere esplicitamenteesplicita- mente: l’indicazione – l'indicazione nominativa del dipendente sostituito sostituito, – le motivazioni della attribuzione attribuzione, – il possesso degli eventuali titoli professionali necessari l’esplicita neces- sari, – l'esplicita quantificazione della differenza economica da corrispondere, sull’intero sull'intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate. 4. L’attribuzione L'attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’artdell'art. 52 56 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati asse- gnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia auto- nomia e responsabilità propri della categoria superiore. 5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall’artdall'art. 5256, comma 5, del D. Lgs. DLgs n. 165/200129/1993, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. 6. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall'art. 56 del DLgs n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione defi- nitiva del presente CCNL. 7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL con atto scritto e formale del soggetto competente secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministra- zione e in corso alla predetta data non si applica la disci- plina di cui al comma 6. 8. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente cessano comunque di produrre effetti trascorsi dodici mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

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