Materie di contrattazione. 1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie: a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali che sono parte integrante del presente contratto; b) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti; c) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 7 del DPR 13 maggio 1987 n. 268 e dell'art. 28 del DPR 19 novembre 1990 n. 333. d) mobilità di cui all’art. 35, comma 8, del D. Lgs. n. 29 del 1993 e all’art. 24; e) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626/94 e nei limiti stabiliti dall’eventuale accordo quadro relativo all’attuazione dello stesso decreto. 2. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui all’art. 38, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Materie di contrattazione. 1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali che sono parte integrante del presente contratto;
b) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
c) pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125. In tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell'art. 7 del DPR 13 maggio 1987 n. 268 e dell'art. 28 del DPR 19 novembre 1990 n. 333.
d) mobilità di cui all’art. 35, comma 8, del D. Lgs. n. 29 del 1993 e all’art. 24;.
e) criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626/94 e nei limiti stabiliti dall’eventuale accordo quadro relativo all’attuazione dello stesso decreto.
2. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui all’art. 38, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Materie di contrattazione. 1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) a. individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge 146 del 1990, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali che sono parte integrante del presente contratto;della
b) b. linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
c) c. pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125125 . In tale materia sono confermate tutte le disposizioni dell'artdell' art. 7 del DPR 13 maggio 1987 n. 268 e dell'artdell' art. 28 del DPR 19 novembre 1990 n. 333.;
d) d. mobilità di cui all’artall' art. 35, comma 8, del D. Lgs. n. 29 del 1993 e all’artall' art. 24;
e) e. criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.LgsD. Lgs. n. 626/94 e nei limiti stabiliti dall’eventuale dall'eventuale accordo quadro relativo all’attuazione all'attuazione dello stesso decreto.
2. I contratti decentrati non possono comportare, né nè direttamente né nè indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto riguarda le eventuali risorse di cui all’artall' art. 38, e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
Appears in 1 contract