Common use of Matrimonio Clause in Contracts

Matrimonio. 1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. 2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. 3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio. 4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Matrimonio. 1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. 2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio dell’alloggio spetta, per il periodo del congedocon- gedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso compen- so sostitutivo convenzionale. 3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione documentazio- ne comprovante l'avvenuto l’avvenuto matrimonio. 4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza co- incidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Matrimonio. 1. In caso di matrimonio spetta al ai lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. 2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. 3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio. 4. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva.

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