MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) Clausole campione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA). Per tutti gli ordinativi effettuati sul Mercato Elettronico (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) si rimanda alle Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione.
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA). Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti online, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze.
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA). Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è lo strumento messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario rivolto alle piccole e medie imprese, che possono così diventare fornitori della P.A. Dal punto di vista normativo l’art. 7, c.2 del D.L. 52/2012 (convertito con la legge 6 luglio 2012, n. 94) ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l’obbligo di ricorso al MEPA di Consip o analogo strumento istituito da altri soggetti aggregatori (es. mercato elettronico gestito dal Comune). Si tratta di un vero e proprio mercato totalmente elettronico, disponibile sul portale degli acquisti Consip, in cui i fornitori che hanno ottenuto l’abilitazione possono offrire i propri beni e servizi direttamente on-line (catalogo prodotti). E’ un mercato digitale in cui le amministrazioni abilitate possono acquistare, solo per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip (o altro soggetto gestore del mercato) definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla vetrina del mercato elettronico, o navigando sul catalogo prodotti, le amministrazioni possono verificare l’offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze. Rispetto alle convenzioni tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche. I principali vantaggi del Mercato Elettronico sono: • risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia • trasparenza e tracciabilità dell’intero processo d’acquisto • ampliamento delle possibilità di scelta, potendo confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale • soddisfazione di esigenze anche specifiche, grazie a un’ampia e dettagliata gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).