Mercato elettronico Clausole campione
Mercato elettronico. 1. La Camera di commercio, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, per l’acquisizione di forniture e servizi in economia può avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione, del mercato elettronico, inteso come l’insieme delle procedure che consentono di effettuare l’approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati. Avvalendosi del mercato elettronico, di cui all’articolo 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.
2. Oltre al mercato elettronico, eventualmente realizzato dallo stesso ente camerale, potranno essere utilizzati, previo convenzionamento, i sistemi in essere della Consip spa o di altri organismi pubblici.
Mercato elettronico. Art. 14 - Scelta del contraente
Mercato elettronico. 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.
2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sotto soglia di cui all'articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l'altro:
a) le categorie merceologi che per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione;
d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi ...
Mercato elettronico. 1. In applicazione dell’art. 328 del DPR 207/2010 l’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione .
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all’articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti si procede seguendo alternativamente due modalità:
a) ordini di acquisto diretto (OdA): modalità da adottare per acquisire beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità della Amministrazione;
b) Acquisto attraverso richiesta di offerta (RdO): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari .
3. Per acquisizione di beni e servizi presenti nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all’articolo 125, comma 11 del Codice dei Contratti ed inferiore alla soglia comunitaria si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all’Amministrazione.
Mercato elettronico. La soluzione offerta dovrà ospitare la funzione mercato elettronico. Attraverso questo strumento le Amministrazioni potranno accede al sistema per visualizzare gli Operatori economici, abilitati ad una o più categorie merceologiche, per l’acquisto dei beni e servizi disponibili, formulando, direttamente sul sistema, richieste di offerta (RdO). Il Punto Ordinante (utente della Centrale) potrà selezionare categorie di beni ovvero servizi disponibili con l’ausilio di un motore di ricerca avanzato e allegare documenti in cui siano definite le specifiche tecniche dei beni/servizi oggetto della RdO.
Mercato elettronico. 1. Per Mercato elettronico si intende la piattaforma informatica tramite la quale l'Amministrazione comunale acquista beni e servizi di valore fino alla soglia comunitaria dai cataloghi predisposti dai Fornitori selezionati ed abilitati secondo le procedure di cui al successivo articolo 41.
2. Per Catalogo si intende l'elencazione dei beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti all'interno del mercato elettronico sulla piattaforma.
Mercato elettronico. 1. L’acquisto di beni e servizi di importi inferiore ad Euro 193.000,00 (IVA esclusa) - salva diversa soglia fissata con Regolamento CE- con il sistema del mercato elettronico avviene mediante adesione al sistema elettronico di e-procurement per la pubblica amministrazione realizzato dalla Consip Spa per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché avvalendosi della centrale regionale d’acquisto Intercent-ER, secondo le modalità e procedure previste dalla normativa vigente.
2. Il sistema informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera automatica le offerte ricevute predisponendo una graduatoria sulla base dei criteri scelti dal responsabile del procedimento tra le operazioni proposte dal sistema stesso.
3. L’abilitazione al mercato elettronico dei fornitori di beni e servizi è effettuata da dette Centrali di Committenza sulla base di bandi pubblicati in conformità alla normativa vigente.
Mercato elettronico. 1.. L’Ente potrà ricorrere al mercato elettronico, inteso come l’insieme delle procedure che consentono allo stesso di effettuare approvvigionamento di beni e servizi dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.
Mercato elettronico. Deroghe - prevalenza dei principi di economicità e concorrenza
Mercato elettronico. 1. Qualora non ricorra l’ipotesi indicata al precedente articolo, il responsabile del procedimento deve verificare la possibilità di procedere all’acquisto dei beni o dei servizi di interesse all’interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del Regolamento.
2. L’effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso i M.E.P.A. avviene mediante un confronto concorrenziale delle offerte attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi dei M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all’art. 125, comma 11 (€ 40.000 EURO) del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità:
a. ordini di acquisto diretto (ODA): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell’Agenzia;
b. acquisto attraverso richiesta di offerta (RDO): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
4. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo pari o superiore al limite di cui all’art. 125, comma 11 del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta (RDO), ad almeno 5 fornitori abilitati per le categorie merceologiche di interesse.