Mercato elettronico. Art. 14 - Scelta del contraente
Mercato elettronico. 1. La Camera di commercio, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, per l’acquisizione di forniture e servizi in economia può avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione, del mercato elettronico, inteso come l’insieme delle procedure che consentono di effettuare l’approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati. Avvalendosi del mercato elettronico, di cui all’articolo 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.
Mercato elettronico. 1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.
Mercato elettronico. CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia
Mercato elettronico art. 13 - Deroghe - prevalenza dei principi di economicità e concorrenza
Mercato elettronico. 1. Nel rispetto dei criteri di digitalizzazione e di dematerializzazione delle procedure di acquisto, nonché dei principi di economicità e trasparenza, le acquisizioni in economia possono avvenire attraverso il ricorso al mercato elettronico (MEPA). Le scuole sono obbligate a ricorrere al MEPA solo in caso di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività (comma 512 art. 1 l. 208/2015).
Mercato elettronico. Per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria ciascun dirigente ricorre al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010. Per i beni o i servizi non rinvenibili nel MEPA, il dirigente procede all’acquisizione mediante autonome procedure concorrenziali, dando adeguata motivazione nella determinazione a contrarre dell’istruttoria svolta e della indisponibilità della tipologia di prodotto o di attività. I contratti affidati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione sono svincolati dall’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 11, c.10, del D. Lgs. 163/06 ed esentati dal pagamento dei diritti di segreteria.
Mercato elettronico. 1. L’acquisto di beni e servizi di importi inferiore ad Euro 193.000,00 (IVA esclusa) - salva diversa soglia fissata con Regolamento CE- con il sistema del mercato elettronico avviene mediante adesione al sistema elettronico di e-procurement per la pubblica amministrazione realizzato dalla Consip Spa per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché avvalendosi della centrale regionale d’acquisto Intercent-ER, secondo le modalità e procedure previste dalla normativa vigente.
Mercato elettronico. 1.. L’Ente potrà ricorrere al mercato elettronico, inteso come l’insieme delle procedure che consentono allo stesso di effettuare approvvigionamento di beni e servizi dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.
Mercato elettronico. 1. I Responsabili dei Servizi possono stipulare contratti per l’acquisizione di beni o servizi sotto la soglia comunitaria attraverso il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in applicazione della disciplina di cui al D.P.R. 4.4.2002, n. 101.