Trasparenza e tracciabilità Clausole campione

Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
Trasparenza e tracciabilità. 1. L’Affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 105, commi 2, 7, 9, CdC, dall’art. 3, comma 1, della l. 136/2010, dell’art. 80, comma 5,lett. h), CdC, in ordine al divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 55/1999, nonché al rispetto della clausola T&T (Trasparenza e Tracciabilità). In merito, l’Affidatario si obbliga a:
Trasparenza e tracciabilità. Moncler ritiene che sia fondamentale adottare un approccio improntato su relazioni trasparenti ed etiche. Pertanto, i Fornitori sono tenuti a promuovere nell'ambito della loro catena di fornitura pratiche di approvvigionamento che siano responsabili e che garantiscano il rispetto del Codice di Condotta dei Fornitori, sia da parte delle loro strutture organizzative interne che dei Sub-fornitori, favorendo il monitoraggio della conformità a tutti i livelli della filiera. Moncler si impegna a non utilizzare materiali provenienti da zone di conflitto nei propri processi produttivi. I Fornitori sono tenuti pertanto a condurre regolarmente indagini sul paese di origine delle materie prime utilizzate per stabilirne la provenienza; nel caso in cui una di queste provenisse da aree di conflitto, i Fornitori devono comunicarlo tempestivamente a Moncler. I Fornitori sono tenuti a comunicare per approvazione a Moncler, prima dell’inizio di ogni stagione produttiva, i Sub-fornitori di cui intendono avvalersi nel processo di fornitura di prodotti e di servizi prestati a favore di Moncler, fornendo informazioni sulla localizzazione geografica di tutte le strutture coinvolte e sulla provenienza delle materie prime impiegate nel processo produttivo, garantendone così la piena tracciabilità. I Fornitori non possono in alcun caso avvalersi di Sub-fornitori non espressamente approvati per iscritto da Moncler. I Fornitori sono inoltre tenuti, nei rapporti con i loro Sub-fornitori approvati da Moncler, a sancire il divieto per questi ultimi di avvalersi di subappaltatori nel processo di fornitura di prodotti e di servizi prestati a favore di Moncler.
Trasparenza e tracciabilità. 1. In materia di trasparenza e di tracciabilità, si applicano le misure previste dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Ateneo, consultabile nella Sezione Amministrazione Trasparente, link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxx-xxxxxxxxx .
Trasparenza e tracciabilità. B5 - Trasparenza e tracciabilità EFFICACIA B6 - Riduzione del carico amministrativo gravante su cittadini/imprese Iniziative progettuale Descrizione
Trasparenza e tracciabilità. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle Pubbliche Amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, sia nell’ambito di diretta competenza, sia prestando la massima collaborazione al Direttore/Dirigente Responsabile della Pubblicazione dei dati nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati medesimi sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale. Il dipendente assicura altresì la massima collaborazione per l’attuazione di quanto previsto nel Piano della Trasparenza. I Direttori/Dirigenti Responsabili della Pubblicazione garantiscono a loro volta il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge: pertanto, ogni Direttore/Dirigente è Responsabile, nell’ambito dei procedimenti di competenza, delle pubblicazioni dei dati secondo quanto previsto dalla normativa in materia, garantendo a tal fine la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento di poter essere riprodotto per ogni consentita valutazione. Più in generale, ogni operazione, autorizzata secondo le procedure aziendali vigenti, dovrà essere adeguatamente registrata al fine di dar conto delle motivazioni che ne sono state alla base nonchè del rispetto dell'iter autorizzativo previsto. Ogni registrazione di informazioni e di dati deve rispondere a principi di trasparenza, chiarezza, correttezza e completezza.
Trasparenza e tracciabilità. I collaboratori di Terme Xxxxxx adempiono ai loro obblighi in materia di trasparenza conformemente alle vigenti disposizioni di legge contribuendo, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, alla pubblicazione di dati e informazioni sul sito internet di Terme Merano e all’idonea elaborazione e predisposizione degli stessi. I processi decisionali così pubblicati devono essere documentati in modo da garantirne la tracciabilità.
Trasparenza e tracciabilità. 1. La Trasparenza è intesa come accessibilità alle funzioni istituzionali ed alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.
Trasparenza e tracciabilità. 1. I destinatari del Codice secondo quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aziendale assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, anche prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente.
Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente impronta la propria attività al rispetto dei principi di trasparenza e assicura la tracciabilità nei processi decisionali, che deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta la riproducibilità, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi, sia al fine di garantire la soddisfazione degli utenti finali. In particolare, gli atti formati in modalità cartacea dall’amministrazione riportano sempre la sigla del funzionario che elabora l’atto, quella del responsabile dell’articolazione amministrativa (capo settore, capo ufficio), nonché quella del Direttore di Area, del RAD o dei titolari di posizioni organizzative delle Strutture decentrate.