Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale della trasparenza e integrità e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso contenute.
3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è garantita dall’elaborazione, adozione e registrazione degli atti amministrativi attraverso supporti informatici documentali e di processo appositamente individuati dall’amministrazione (programmi software dedicati) anche in grado di gestire e monitorare l’iter dei procedimenti
4. E’ dovere del dipendente utilizzare e mantenere aggiornati i dati e i documenti inseriti nei programmi informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti.
5. Nella pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti, che non siano determinazioni dirigenziali o atti deliberativi, il dipendente si accerta che l’atto pubblicato contenga tutte le informazioni necessarie a ricostruire tutte le fasi del procedimento stesso.
Trasparenza e tracciabilità. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
Trasparenza e tracciabilità. Moncler ritiene che sia fondamentale adottare un approccio improntato su relazioni trasparenti ed etiche. Pertanto, i Fornitori sono tenuti a promuovere nell'ambito della loro catena di fornitura pratiche di approvvigionamento che siano responsabili e che garantiscano il rispetto del Codice di Condotta dei Fornitori, sia da parte delle loro strutture organizzative interne che dei Sub-fornitori, favorendo il monitoraggio della conformità a tutti i livelli della filiera. Moncler si impegna a non utilizzare materiali provenienti da zone di conflitto nei propri processi produttivi. I Fornitori sono tenuti pertanto a condurre regolarmente indagini sul paese di origine delle materie prime utilizzate per stabilirne la provenienza; nel caso in cui una di queste provenisse da aree di conflitto, i Fornitori devono comunicarlo tempestivamente a Moncler. I Fornitori sono tenuti a comunicare per approvazione a Moncler, prima dell’inizio di ogni stagione produttiva, i Sub-fornitori di cui intendono avvalersi nel processo di fornitura di prodotti e di servizi prestati a favore di Moncler, fornendo informazioni sulla localizzazione geografica di tutte le strutture coinvolte e sulla provenienza delle materie prime impiegate nel processo produttivo, garantendone così la piena tracciabilità. I Fornitori non possono in alcun caso avvalersi di Sub-fornitori non espressamente approvati per iscritto da Moncler. I Fornitori sono inoltre tenuti, nei rapporti con i loro Sub-fornitori approvati da Moncler, a sancire il divieto per questi ultimi di avvalersi di subappaltatori nel processo di fornitura di prodotti e di servizi prestati a favore di Moncler.
Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente impronta la propria attività al rispetto dei principi di trasparenza e assicura la tracciabilità nei processi decisionali, che deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta la riproducibilità, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi, sia al fine di garantire la soddisfazione degli utenti finali. In particolare, gli atti formati in modalità cartacea dall’amministrazione riportano sempre la sigla del funzionario che elabora l’atto, quella del responsabile dell’articolazione amministrativa (capo settore, capo ufficio), nonché quella del Direttore di Area, del RAD o dei titolari di posizioni organizzative delle Strutture decentrate.
2. Il dipendente pone particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in suo possesso al fine di evitare danni all’immagine di Sapienza.
3. Al fine di garantire la continuità delle attività d’ufficio, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il dipendente utilizza, ove previsto, gli strumenti informatici di Sapienza, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne.
4. Il dipendente conosce e osserva la normativa vigente e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, prestando la massima collaborazione nella elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito web.
5. Il dipendente presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 33/2013.
6. I responsabili delle strutture di Sapienza assicurano la qualità, l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, l’omogeneità, nonché la facile accessibilità delle informazioni, ai sensi degli artt. 6 e 43 del d.lgs. n. 33/2013, sotto il coordinamento del Responsabile della trasparenza, al fine di adeguare le proprie azioni al disegno strategico complessivo previsto dal Piano triennale di cui al comma 4.
Trasparenza e tracciabilità. 1. L’Affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 105, commi 2, 7, 9, CdC, dall’art. 3, comma 1, della l. 136/2010, dell’art. 80, comma 5,lett. h), CdC, in ordine al divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 55/1999, nonché al rispetto della clausola T&T (Trasparenza e Tracciabilità). In merito, l’Affidatario si obbliga a:
a) comunicare al Committente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, periodi quinto e sesto, CdC;
b) depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ai sensi dell’art. 105, comma 7, primo periodo, CdC;
c) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 136/2010, ai sensi dell’art. 105, comma 9, CdC;
d) comunicare l’eventuale iscrizione in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all’art. 1, commi 52 e segg.,l. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), la Prefettura competente, l’attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, il termine di scadenza di efficacia dell’iscrizione, nonché a trasmettere un aggiornamento nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate, entro 30 giorni dalla variazione stessa;
e) ...
Trasparenza e tracciabilità. 1. I dirigenti comunali assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Comune secondo le disposizioni normative vigenti, conformemente alle previsioni del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, adeguandosi a modalità e tempi indicati dal Responsabile della trasparenza.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti finali.
Trasparenza e tracciabilità. 1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del codice generale.
2. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
3. In ogni caso il dipendente, per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal Responsabile del servizio di appartenenza che si conformano a quelle del Responsabile della trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013), assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal Responsabile del servizio di appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza.
5. I Responsabili del servizio sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise.
6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale.
Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti e contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), che diverrà sezione speciale del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è, in tutti i casi, garantita nelle forme previste dal PTPCT stesso.