Trasparenza e tracciabilità Clausole campione

Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
Trasparenza e tracciabilità. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
Trasparenza e tracciabilità. 1. La Trasparenza è intesa come accessibilità alle funzioni istituzionali ed alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione. 2. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all’Azienda USL di Teramo, secondo le disposizioni normative vigenti ed in conformità al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita, in tutti i casi, attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. In particolare devono essere descritti in maniera chiara ed esaustiva tutti gli aspetti relativi al processo decisionale, con particolare riferimento all’iter logico seguito nella disamina, le motivazioni alla base della decisione e le disposizioni (normative, contrattuali, regolamentari o procedurali) relative al caso trattato.
Trasparenza e tracciabilità. 1. I destinatari del Codice secondo quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza aziendale assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni in conformità alle disposizioni normative vigenti, anche prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente. 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale ed informatico, che consenta in ogni momento la replicabilità del processo decisionale, assicurando la completezza e l’integrità della documentazione amministrativa e/o sanitaria, con un linguaggio chiaro e comprensibile. Deve essere garantita la conservazione dei documenti acquisiti e prodotti ai fini della rintracciabilità del relativo fascicolo e della documentazione in generale. 3. La tenuta e la conservazione della documentazione amministrativa e/o sanitaria deve avvenire nel rispetto della normativa privacy. 4. I destinatari concorrono a garantire la piena attuazione del diritto di accesso documentale, civico e generalizzato, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Trasparenza e tracciabilità. Moncler ritiene che sia fondamentale adottare un approccio improntato su relazioni trasparenti ed etiche. Pertanto, i Fornitori sono tenuti a promuovere nell'ambito della loro catena di fornitura pratiche di approvvigionamento che siano responsabili e che garantiscano il rispetto del Codice di Condotta dei Fornitori, sia da parte delle loro strutture organizzative interne che dei Sub-fornitori, favorendo il monitoraggio della conformità a tutti i livelli della filiera. Moncler si impegna a non utilizzare materiali provenienti da zone di conflitto nei propri processi produttivi. I Fornitori sono tenuti pertanto a condurre regolarmente indagini sul paese di origine delle materie prime utilizzate per stabilirne la provenienza; nel caso in cui una di queste provenisse da aree di conflitto, i Fornitori devono comunicarlo tempestivamente a Moncler. I Fornitori sono tenuti a comunicare per approvazione a Moncler, prima dell’inizio di ogni stagione produttiva, i Sub-fornitori di cui intendono avvalersi nel processo di fornitura di prodotti e di servizi prestati a favore di Moncler, fornendo informazioni sulla localizzazione geografica di tutte le strutture coinvolte e sulla provenienza delle materie prime impiegate nel processo produttivo, garantendone così la piena tracciabilità. I Fornitori non possono in alcun caso avvalersi di Sub-fornitori non espressamente approvati per iscritto da Moncler. I Fornitori sono inoltre tenuti, nei rapporti con i loro Sub-fornitori approvati da Moncler, a sancire il divieto per questi ultimi di avvalersi di subappaltatori nel processo di fornitura di prodotti e di servizi prestati a favore di Moncler.
Trasparenza e tracciabilità. 1. L’Affidatario è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 105, commi 2, 7, 9, CdC, dall’art. 3, comma 1, della l. 136/2010, dell’art. 80, comma 5,lett. h), CdC, in ordine al divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 55/1999, nonché al rispetto della clausola T&T (Trasparenza e Tracciabilità). In merito, l’Affidatario si obbliga a: a) comunicare al Committente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, periodi quinto e sesto, CdC; b) depositare il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ai sensi dell’art. 105, comma 7, primo periodo, CdC; c) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 136/2010, ai sensi dell’art. 105, comma 9, CdC; d) comunicare l’eventuale iscrizione in elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list, di cui all’art. 1, commi 52 e segg.,l. 6 novembre 2012, n. 190, al D.P.C.M. 18/04/2016 e disciplina correlata inerenti i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa), la Prefettura competente, l’attività imprenditoriale di iscrizione tra quelle elencate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012 e decreti interministeriali correlati, il termine di scadenza di efficacia dell’iscrizione, nonché a trasmettere un aggiornamento nel caso di variazione di una o più delle informazioni comunicate, entro 30 giorni dalla variazione stessa; e) ...
Trasparenza e tracciabilità. I collaboratori di Terme Xxxxxx adempiono ai loro obblighi in materia di trasparenza conformemente alle vigenti disposizioni di legge contribuendo, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, alla pubblicazione di dati e informazioni sul sito internet di Terme Merano e all’idonea elaborazione e predisposizione degli stessi. I processi decisionali così pubblicati devono essere documentati in modo da garantirne la tracciabilità.
Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti finali.
Trasparenza e tracciabilità. 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti e contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), che diverrà sezione speciale del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti è, in tutti i casi, garantita nelle forme previste dal PTPCT stesso.
Trasparenza e tracciabilità. 1. I dirigenti comunali assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Comune secondo le disposizioni normative vigenti, conformemente alle previsioni del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, adeguandosi a modalità e tempi indicati dal Responsabile della trasparenza. 2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.