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Common use of Mezzi di trasporto Clause in Contracts

Mezzi di trasporto. 1. Secondo lo schema di cui all’allegato C dovrà essere allegata alla presente convenzione una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione o Cooperativa Sociale ONLUS stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi. 2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M 17.12.1987, n°553). 3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale. 4. Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza e avere non più di 6 anni e non oltre 200.000 Km. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore. 5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienza, e avere non più di 9 anni e non oltre i 300.000 KM. 6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale. 7. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all’esterno il logo regionale del servizio “118” , non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal “118”. 8. Il logo del 118 e il contrassegno dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all’utenza che l’ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione. 9. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso

Mezzi di trasporto. 1. Secondo lo schema di cui all’allegato C In allegato alla convenzione dovrà essere allegata alla presente convenzione riportata una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione della associazione o Cooperativa Sociale ONLUS cooperativa sociale stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta l'esatta identificazione dei mezzi stessi. 2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M D.M. 17.12.1987, n°° 553). 3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale. 4. Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza e avere non più di 6 anni e non oltre o 200.000 Km. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore. 5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienza, e avere non più di 9 8 anni e non oltre i 300.000 KMKm. 6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale. 7. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all’esterno all'esterno il logo regionale del servizio "118", non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal “118”. 8. Il logo del 118 e il contrassegno dell’Associazione di Volontariato dell'associazione o Cooperativa Sociale ONLUS cooperativa sociale dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all’utenza all'utenza che l’ambulanza l'ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione. 9. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italiaomologato.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso

Mezzi di trasporto. 1. Secondo lo schema di cui all’allegato C Alla presente convenzione dovrà essere allegata alla presente convenzione da parte delle Associazioni di volontariato una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione o Cooperativa Sociale ONLUS stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi. 2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A A/A1/B (D.M 17.12.1987, n°553). 3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale. 4. Il mezzo di normale uso dedotto in convenzione deve risultare in piena efficienza e avere non più di 6 anni e non oltre 200.000 Km. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore. 5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienza, e avere non più di 9 8 anni e non oltre i 300.000 KM. 6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale. 7. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all’esterno il logo regionale del servizio “118” , non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal “118”. 8. Il logo del 118 e il contrassegno dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all’utenza che l’ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione. 9. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante lampeggiata blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

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Samples: Convenzione Per Il Trasporto Ospedaliero

Mezzi di trasporto. 1. Secondo lo schema di cui all’allegato C dovrà essere allegata alla presente convenzione una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione o Cooperativa Sociale ONLUS stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi. 2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa per le ambulanze di tipo A (D.M 17.12.1987, n°553). 3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale. 4. Il mezzo di normale uso deve risultare in piena efficienza e avere non più di 6 anni e non oltre 200.000 Km. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore. 5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienza, e avere non più di 9 anni e non oltre i 300.000 KM. 6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale. 7. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all’esterno il logo regionale del servizio “118, non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal “118”. 8. Il logo del 118 e il contrassegno dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all’utenza che l’ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione. 9. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso

Mezzi di trasporto. 1. Secondo lo schema di cui all’allegato C dovrà essere allegata alla presente convenzione una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione o Cooperativa Sociale ONLUS del Comitato Provinciale della CRI stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi. 2. I mezzi di soccorso in convenzione non devono avere caratteristiche inferiori a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla vigente normativa dal Testo Unico delle norme per le ambulanze di tipo A (D.M 17.12.1987, n°553)la circolazione dei veicoli della CRI. 3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale. 4. Il mezzo I veicoli di normale uso deve risultare soccorso,di servizio attivo e di riserva, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del TU, possono acquisire o mantenere tale classifica solo se sono stati immessi in piena efficienza e avere circolazione per la prima volta da meno di 7 anni e, comunque, se non hanno percorso più di 6 anni e non oltre 200.000 160.000 Km. Superati tali Oltre questi limiti il mezzo sarà declassato d’impiego, i veicoli riconosciuti idonei a svolgere compiti di soccorso devono essere classificati come veicoli operativi o di trasporto, provvedendo, se già immatricolati C.R.I., alla conseguente rinnovazione dell’immatricolazione nella categoria inferiorecorrispondente. 5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienza, e avere non più di 9 anni e non oltre i 300.000 KM. 6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche previste dal Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI di legge compresa la revisione annualelegge. 76. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all’esterno il logo regionale del servizio “118” , non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal “118”. 87. Il logo del 118 e il contrassegno dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS della CRI dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all’utenza che l’ambulanza può svolgere il servizio in regime di convenzione. 98. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso Territoriale Di Base 118

Mezzi di trasporto. 1. Secondo lo schema di cui all’allegato C dovrà essere allegata alla presente convenzione una tabella indicante il numero, le caratteristiche tecniche e la sede di sosta dei mezzi dell’Associazione o Cooperativa Sociale ONLUS stipulante e quanto altro risulti necessario per l’esatta identificazione dei mezzi stessi. 2. I mezzi di soccorso in convenzione non trasporto, per la consegna delle derrate crude e dei pasti, devono avere caratteristiche inferiori essere idonei e adibiti esclusivamente al trasporto di alimenti, coibentati con pareti interne completamente lavabili e disinfettabili, e comunque conformi al DPR 327/80 art. 43 e Reg. CE 852/2004, e a quelle prescritte per i mezzi a targa civile dalla tutta la restante normativa vigente e dovranno rispettare la vigente normativa per le ambulanze di tipo A tutela ambientale. Si specifica che è tassativamente vietato il trasporto di derrate alimentari (D.M 17.12.1987o altro) non destinate al servizio oggetto della presente concessione. È fatto obbligo provvedere giornalmente alla pulizia e settimanalmente alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati secondo il piano di autocontrollo aziendale, n°553). 3. La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature suddette in modo tale che dai medesimi non può essere inferiore agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria regionale. 4derivi insudiciamento o contaminazione degli alimenti trasportati. Il mezzo Concessionario deve elaborare un piano per il trasporto e la consegna dei pasti nei refettori, con la descrizione degli orari di normale uso deve risultare in piena efficienza carico e avere non più di 6 anni e non oltre 200.000 Km. Superati tali limiti il mezzo sarà declassato alla categoria inferiore. 5. Il mezzo di riserva obbligatorio per la firma della convenzione deve risultare in perfetta efficienzascarico, e avere non più di 9 anni e non oltre i 300.000 KM. 6. Le ambulanze in convenzione dovranno obbligatoriamente essere sottoposte alle verifiche di legge compresa la revisione annuale. 7. Le ambulanze in convenzione dovranno recare all’esterno il logo regionale del servizio “118” , non deve essere presente alcun numero di telefono diverso dal “118”. 8. Il logo del 118 e il contrassegno dell’Associazione di Volontariato o Cooperativa Sociale ONLUS dovranno essere realizzati in modo da poter rendere agilmente rilevabile all’utenza che l’ambulanza può svolgere ridurre al minimo i tempi di percorrenza al fine di salvaguardare le caratteristiche sensoriale dei pasti: tale piano di percorrenza deve essere consegnato all’A.C. prima dell’inizio del servizio. Gli automezzi devono esporre la seguente indicazione “Comune di Chieri – Ristorazione scolastica – Trasporto pasti”. Entro il servizio mese di settembre di ogni anno scolastico il Concessionario deve trasmette all’A.C. l’elenco degli automezzi utilizzati per il trasporto delle derrate o dei pasti, con indicazioni della targa e dell’intestatario. Per ogni terminale di distribuzione dei pasti e delle derrate alimentari, il Concessionario emette apposito documento di trasporto, ai sensi della normativa vigente. Tale documento deve essere redatto in regime duplice copia e contenere l’indicazione della data e dell’ora inizio trasporto, generalità del cedente e del cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, numerazione progressiva. La consegna dei pasti e delle derrate deve essere effettuata in presenza di convenzionepersonale del Concessionario. 9. Le ambulanze dovranno essere dotate, oltre che del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche del dispositivo acustico supplementare di allarme bitonale omologato in Italia.

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Samples: Service Agreement