Adempimenti in materia antimafia L’Affidatario prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Associazione - in ogni caso non oltre 15 giorni dall’evento, pena la risoluzione di diritto del presente accordo: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula dell’accordo; - ogni variazione della propria composizione societaria nelle strutture dell’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011; - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula dell’accordo. Il presente articolo si applica anche per l’eventuale soggetto subappaltatore laddove ci sia autorizzazione al subappalto. L’Associazione si riserva la facoltà di recedere dall’accordo nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. L’Associazione procederà alla risoluzione automatica dell’accordo nei casi previsti dalla l. 120/2020.
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.
Area Giuridica Risorse Umane 0000579/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE COMPONENTI LA MEDICINA DI GRUPPO DENOMINATA XXXXX NELL'AMBITO DELLA CASA DELLA SALUTE XXXXX - NUCLEO CUPRE PRIMARIE XXXXX. DISTRETTO di Parma 0000580/2019 24/07/2019 Accordi stipulati con soggetti privati o altre P.A. (art.23, comma1, lett.d. del D.Lgs. 33/2013) PROGETTO DI SORVEGLIANZA EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI (PAIP) DI PARMA - SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS-PAIP). TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA XXXXXX XXXXXXX (ARPAE) - CENTRO TEMATICO REGIONALE AMBIENTE E SALUTE - PER ATTIVITA' DI ANALISI DELLE ESPOSIZIONI AD AGENTI INQUINANTI. DIREZIONE SANITARIA Aziendale 0000581/2019 24/07/2019 Assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 CPS - cat. D - Ostetrica, con sede di lavoro presso l'Ospedale di Fidenza.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Obblighi in materia di sicurezza Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
CONDIZIONI GENERALI a) Il servizio è attivo solo per i soggetti persone fisiche o giuridiche che fanno già parte del sistema GS1 (uso del prefisso aziendale GS1 di base “master”). b) Il numero GTIN/EAN-8 appartiene a GS1 Italy. c) Il numero GTIN/EAN-8 viene gestito e attribuito da GS1 Italy al Noleggiante, il quale si impegna ad utilizzarlo secondo le regole del sistema GS1. d) Il Noleggiante è responsabile dell’applicazione del GTIN (Global Trade Item Number), cioè del codice a barre, indipendentemente da chi o dove è stato prodotto, confezionato, assemblato il bene. e) Il Noleggiante non ha alcun titolo a vendere, ad affittare, sub-affittare, né a considerare il numero GTIN/EAN-8 come una sua proprietà. L’attribuzione, il ritiro o il trasferimento del numero GTIN/EAN-8 rimane una facoltà esclusiva di GS1 Italy. f) Il numero GTIN/EAN-8 noleggiato deve essere utilizzato per gli scopi previsti. g) Il Noleggiante si impegna a garantire che i codici stampati con numero GTIN/EAN-8 siano letti correttamente lungo tutta la filiera di riferimento. GS1 Italy non è responsabile dei problemi causati da un’errata applicazione degli standard GS1. h) Il Noleggiante è responsabile del rispetto integrale delle norme che sottendono il sistema GS1. Tali indicazioni sono raccolte nel Manuale delle Specifiche tecniche GS1. La versione aggiornata è disponibile sul sito internet xxx.xx0xx.xxx e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui il Noleggiante dichiara di aver preso visione e che si impegna pertanto a rispettare in ogni sua parte. In caso di mancato rispetto del Manuale delle Specifiche tecniche GS1 da parte del Noleggiante GS1 Italy potrà risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tramite comunicazione scritta diretta al Noleggiante e procedere con il ritiro e la disabilitazione del numero GTIN/EAN-8 e di tutti i codici da esso derivanti. i) Il Noleggiante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione sui dati comunicati al momento dell’iscrizione (cambio ragione sociale, forma giuridica, fatturato, ecc); GS1 Italy verifica periodicamente l’integrità della propria base dati anagrafica utilizzando Banche Dati Pubbliche (es. Camere di Commercio, Banche dati dei bilanci, ecc.). j) Nei casi di acquisizione, fusione, vendita di azienda o di ramo d’azienda, il Noleggiante deve comunicare a GS1 Italy la necessità di trasferimento del numero GTIN/EAN-8 entro trenta giorni dal perfezionamento dell’operazione economica in questione. Rimane in capo a GS1 Italy la facoltà di fornire la propria approvazione e trasferire così al soggetto richiedente il numero GTIN/EAN-8. k) Nei casi in cui il Noleggiante affitti integralmente o parzialmente la propria azienda o un ramo della stessa, oppure conceda in licenza d’uso esclusiva o non esclusiva il proprio marchio a soggetti terzi non utenti di GS1 Italy, l’affittante/licenziante dovrà darne immediatamente – e comunque non oltre trenta giorni dal perfezionamento del contratto stesso – comunicazione scritta a GS1 Italy, specificandone tutti i dettagli (durata, natura, ecc.). Nelle fattispecie in questione, è fatto obbligo a carico dell’affittante/licenziante di sottoscrivere una scrittura privata con GS1 Italy e l’affittuario/licenziatario che disciplini – relativamente all’utilizzo del numero GTIN/EAN-8 – diritti e obblighi in capo alle parti e preveda inter alia l’obbligo dell’affittante/licenziante di garantire in ogni caso e in via solidale con l’affittuario/licenziatario il pagamento della quota associativa e dei contributi annuali dovuti. È in ogni caso fatto obbligo all’affittante/licenziante di continuare a corrispondere la quota associativa e i contributi annuali dovuti fino al momento dell’effettiva comunicazione a GS1 Italy di cui sopra. l) In tutti i casi in cui si rileva un utilizzo errato o fraudolento del numero GTIN/EAN-8, nonché dei codici costruiti partendo da questo, GS1 Italy si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di ritirare immediatamente tale numero GTIN/EAN-8 e a inibirne la lettura in tutti i punti della filiera. GS1 Italy si riserva altresì la facoltà di intraprendere le azioni necessarie. GS1 Italy si riserva di provvedere analogamente nel caso in cui sia omessa la comunicazione di cui al punto 6-k) sopra. m) Il Noleggiante si impegna a saldare nei tempi stabiliti i documenti contabili per il rinnovo del canone di noleggio. In caso di insolvenza e di mancato pagamento del contributo una tantum iniziale o di quello canone annuale oltre il termine di 60 giorni dalla data di esigibilità degli stessi, GS1 Italy potrà risolvere unilateralmente il presente contratto (e contratti collegati) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tramite comunicazione scritta diretta al Noleggiante e procedere con il ritiro e la disabilitazione del numero GTIN/EAN-8 e di tutti i codici da esso derivanti. n) GS1 Italy non fornisce software, hardware, programmi di gestione delle anagrafiche, ecc. Tali aspetti vengono definiti e sovrintesi direttamente dal Noleggiante.