CAPITOLO I
TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
CAPITOLO I
Prodotti della zootecnia
A) BOVINI DA RIPRODUZIONE, DA LATTE E DA CARNE
a) Norme generali
1) FORMA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La contrattazione del bestiame avviene verbalmente. La conclusione del contratto ha luogo mediante una stretta di mano e con l'assenso di entrambe le parti. Non è necessaria la presenza di testimoni, né l'intervento di mediatori.
2) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
La proprietà dell’animale ed i conseguenti rischi passano al compratore al momento del contratto, salvo che la consegna sia stabilita in altro giorno o luogo, nel qual caso i rischi passano al compratore al momento della consegna.
3) LUOGO DELLA CONTRATTAZIONE
Le contrattazioni avvengono in stalla, in mattatoio o altrove.
4) DISCIPLINA DELLA CONTRATTAZIONE
Mentre un compratore sta contrattando un capo di bestiame, un altro compratore non può intervenire facendo altre offerte.
5) MODALITA’ DEL CONTRATTO
Il contratto viene fatto “a peso” o “a vista”.
6) ESAME DELL’ANIMALE
Anche quando si contratta in presenza dell’animale, il compratore, raggiunto l’accordo sul prezzo, ha diritto di verificare che l’animale sia immune da difetti esterni, salvo che la verifica, su richiesta del venditore, sia stata effettuata prima dell’accordo sul prezzo, nel qual caso il contratto rimane così definito.
7) VENDITA EFFETTUATA IN ASSENZA DEL CONCEDENTE O DEL MEZZADRO
La vendita effettuata dal solo concedente (o da chi per esso) o dal solo mezzadro è sempre fatta con riserva dell’accettazione dell’altra parte del rapporto mezzadrile, peraltro in via di estinzione, salvo che risulti preventiva autorizzazione.
8) QUALITA’ DEGLI ANIMALI DA MACELLO
In caso di contestazione, il compratore è tenuto a richiedere immediatamente la presenza del venditore al mattatoio, e questi è obbligato ad intervenire per la verifica entro 24 ore dal ricevimento dell’avviso. In mancanza di avviso il venditore non è tenuto a restituire il prezzo o a diminuirlo. Il mancato intervento del venditore comporta accettazione tacita della denuncia.
9) TERMINE PER LA DENUNCIA
Il compratore è tenuto ad accertare, nei termini di garanzia indicati al punto n. 30 (bovini) ed al punto n. 34 (equini) nelle rispettive “norme particolari”, che l’animale sia indenne dai vizi, difetti o malattie redibitori.
Il rapporto deve essere fatto con la massima sollecitudine, non più tardi del giorno successivo a quello in cui si è riscontrato il vizio, difetto o malattia, purché nei termini suddetti. Il termine decorre dal giorno successivo alla consegna.
La scadenza del termine in giorno festivo non costituisce ragione di proroga.
10) DENUNCIA DEI VIZI E DIFETTI
L’azione redibitoria è promossa dal compratore appena riscontrati, e comunque entro 8 giorni, i vizi, difetti o malattie per i quali si crede di avere diritto alla risoluzione del contratto, a mezzo del rapporto (avviso) che, o s’invia per cartolina postale raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzi equipollenti, alla persona con la quale si è stipulato il contratto,
o si fa alla stessa direttamente a voce, in presenza di due testimoni validi, ossia maggiorenni, e che non abbiano rapporto di stretta parentela con le parti.
11) DENUNCIA A MEZZO POSTA
Quando il rapporto è fatto per mezzo di cartolina raccomandata, è sufficiente la sua presentazione all’Ufficio Postale entro l’ottavo giorno o entro i termini maggiori a seconda dei casi, ma quando si dubita che la cartolina possa tempestivamente pervenire al destinatario, si preavvisa il venditore a mezzo telegramma.
12) LUOGO DELLA PROVA DEI VIZI E DIFETTI
La constatazione del vizio, difetto o malattia denunciati (prova) si fa nella stalla del compratore, ove l’animale deve essere custodito.
13) CONTESTAZIONE SULL’ESITO DELLA PROVA
In caso di disaccordo sull’esito della prova od esame, tra venditore e compratore, o di impugnativa del certificato, le parti possono avvalersi dell’opera di due esperti di loro rispettiva fiducia (veterinari in caso di malattia) oppure ricorrere ad un arbitro nominato o direttamente da essi o dai due esperti come sopra nominati.
14) SPESE DELLA PROVA
Le spese della prova, ivi comprese quelle dei sanitari eventualmente chiamati, sono a carico della parte riconosciuta in difetto.
15) PROROGA DEL TERMINE DI GARANZIA
Può essere convenuta fra il venditore e compratore una proroga del termine di garanzia che, in mancanza di diversa pattuizione, si intende per un tempo non superiore agli otto giorni.
16) RESTITUZIONE DELL’ANIMALE
In caso di restituzione dell’animale, questo deve essere riportato nel luogo ove fu consegnato a cura e spese del compratore, a meno che il venditore preferisca ritirarlo direttamente dal luogo ove si trova per la constatazione del vizio, o sia stata espressamente determinata dalle parti all’atto della compravendita la località per l’eventuale ritiro. All’atto della restituzione dell’animale il venditore è tenuto a rimborsare quanto abbia ricevuto a titolo di pagamento o di caparra.
La restituzione dell’animale subito dopo la prova non comporta l’obbligo per il venditore di rimborsare al compratore le spese di mantenimento dell’animale.
17) ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE INFETTIVE ED INFESTIVE
Peraltro è fatto divieto di vendere animali di qualsiasi specie affetti da malattie infettive o infestive, in atto o in incubazione, di cui è obbligatoria per legge la denuncia. La loro vendita o permuta è nulla di diritto, anche se il venditore non conoscesse o sospettasse l’esistenza della malattia.
18) VENDITA SENZA GARANZIA
La esclusione di garanzia tanto per gli animali da riproduzione che da carne deve essere espressamente convenuta. Essa si presta normalmente con le seguenti espressioni: “a fiamma e fuoco” oppure “non garantisco fuori stalla” o “alla frogetta” o altre simili, ed esonera il venditore da ogni rischio relativo alla qualità della bestia oggetto della compravendita, sempre che il prezzo pagato sia tanto inferiore al valore venale da far ritenere che il contratto concluso sia volutamente aleatorio.
19) FACOLTA’ ED OBBLIGHI DEL VENDITORE DOPO IL RAPPORTO
Il venditore, ricevuto il rapporto, deve subito dichiarare se intende senza altro ritenere risoluto il contratto, o addivenire alla prova, recandosi egli stesso o mandando persona di sua fiducia per la prova o la constatazione della esistenza del vizio o malattia denunciato.
E’ in facoltà del venditore che ha ricevuto il rapporto di richiedere un certificato veterinario che comprovi la malattia denunciata ed è obbligo del compratore fornirlo immediatamente.
Se il venditore non risponde al rapporto, l’animale resta nella stalla dell’acquirente, sotto custodia di questi, ma a spese del venditore.
20) DECADENZA DELLA GARANZIA
Durante il periodo della garanzia il compratore deve mantenere l’animale con ogni cura, sotto pena della perdita della garanzia stessa. Il compratore può usare l’animale nei limiti della destinazione contrattuale.
Fatto il rapporto, il compratore non può più, sotto pena di decadenza dalla azione redibitoria, fare uso dell’animale. Pendente il rapporto, è consentito però ricorrere all’opera del veterinario e di praticare le cure da questi prescritte e ritenute necessarie.
21) INVALIDITA’ DELLA VENDITA DI PIU’ ANIMALI
Nel caso della vendita di due o più animali della medesima specie, mediante unico contratto, la malattia infettiva o infestiva che colpisca anche un solo animale, rende non valido l’intero contratto. Nel caso di vendita di animali di specie differenti la invalidità della contrattazione è limitata alla compravendita degli animali della specie cui la malattia è trasmissibile per contagio.
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22) TERMINE E CONDIZIONE PER ADIRE IN GIUDIZIO
Il termine per far valere in giudizio l’azione redibitoria nella compravendita degli animali è di quaranta giorni dalla data del rapporto.
La procedura preliminare della denuncia attraverso il rapporto e della prova del vizio è peraltro obbligatoria.
23) CONSEGNA, CAPARRA E PAGAMENTO DEL PREZZO
Al momento della consegna è corrisposto generalmente al venditore il prezzo pattuito. Quando la vendita è a consegna differita, viene corrisposta una caparra, che ha carattere di penale convenzionale per il caso di inadempimento e per entrambe le parti.
Il mancato ritiro ed il mancato pagamento nei termini precisati può dar luogo, a richiesta del venditore, alla risoluzione del contratto per inadempimento.
24) INTERVENTO DEL MEDIATORE O DELL’INTERMEDIARIO E DIRITTO ALLA PROVVIGIONE
Il mediatore interviene nella maggioranza dei contratti.
Il mediatore ha diritto alla provvigione solo quando l’affare è direttamente ed effettivamente concluso per suo tramite.
Quando l’intervento del mediatore avviene in fiera e viene tacitamente accettato dalle parti, la provvigione è a carico del venditore.
Quando, invece, il contratto avviene in stalla con l’ausilio di un mediatore che accompagna l’acquirente la provvigione è a carico di quest’ultimo.
b) Norme particolari
25) VENDITA A PESO VIVO E XXXX CONVENZIONALE
Quando la contrattazione avviene a peso, la pesatura si effettua presso il mattatoio. Al peso del bestiame bovino vivo si apporta una riduzione di peso di 2 kg a capo. Quando il bestiame bovino da carne viene venduto con la clausola “stallato”, si intende che deve essere mantenuto digiuno dopo l’ultimo governo della sera precedente alla consegna, la quale dovrà avvenire entro le prime ore della mattinata seguente.
Ad ogni modo il peso dei prestomaci dell’animale macellato non deve superare il 10% del peso vivo dell’animale medesimo. Il peso dei prestomaci superiore al 10% viene detratto dal peso vivo dell’animale; quello inferiore al 10% viene aggiunto al peso vivo dell’animale.
26) VENDITA DEGLI ANIMALI DA CARNE “A PESO MORTO”
Il peso morto dei bovini appena macellati viene ridotto del 2% (tenuto conto dello sfrido). Il peso morto è calcolato in base al peso dei quattro quarti dell’animale macellato privato delle interiora, della pelle, del sangue, della testa, con gli arti inferiori recisi all’altezza dell’articolazione del ginocchio e con gli arti posteriori recisi all’altezza dell’articolazione del garretto, con i reni e loro grasso (rognonata).
27) PROVE DIAGNOSTICHE E VACCINAZIONI
La prova della tubercolina, le altre prove diagnostiche e le vaccinazioni previste dalle leggi sanitarie in vigore, vanno fatte presso la stalla del venditore prima della consegna. Le relative certificazioni debbono essere prodotte dal venditore, a sue spese, quanto prima. L'acquirente ha la facoltà di trattenere a titolo di garanzia una parte del prezzo fino alla consegna della suddetta certificazione. A richiesta le prove possono essere ripetute e le stesse debbono avvenire presso la stalla del venditore. Le spese relative sono a carico del compratore se risultano negative.
28) GARANZIA PER I BOVINI
Il bestiame bovino da riproduzione viene venduto a “patti di legge” ossia con garanzia legale per i vizi o difetti occulti.
Gli animali da carne godono della stessa garanzia per le malattie occulte o per le altre cause che non li rendessero atti allo smercio o che soltanto rendessero le loro carni di qualità inferiore a quella per la quale furono comprati.
Il compratore è tenuto a dichiarare se l’animale comprato è destinato alla riproduzione (“chiamare i patti”) od alla carne. In mancanza di tale dichiarazione, si intende esclusa la garanzia per la riproduzione.
29) GARANZIA DI GRAVIDANZA DELLE BOVINE ED ACCERTAMENTO
Nella compravendita di bovine adulte, qualora venga garantita la gravidanza, il venditore è tenuto a dichiarare quando furono coperte od inseminate ed a consegnare all’acquirente il relativo certificato di fecondazione.
Le parti ricorrono alla visita del sanitario per stabilire la gravidanza della bovina in contratto; la spesa per la visita stessa è a carico del compratore se la bovina risulta gravida, e a carico del venditore se non risulta tale.
30) DURATA DELLA GARANZIA E VIZI E DIFETTI REDIBITORI
La garanzia legale ha la durata di otto giorni per i seguenti mali, difetti o vizi riconosciuti preesistenti all’atto del contratto e che danno diritto all’azione redibitoria:
a) malattie croniche e gravi dell’apparato circolatorio, respiratorio, digestivo e genitourinario;
b) bronchite cronica con enfisema polmonare;
c) ematuria (“pisciar sangue”);
d) emorroidi;
e) prolasso dell’utero e della vagina (“smatrare”);
f) ritenzione degli invogli fetali nel caso che il parto o l’aborto sia avvenuto prima del contratto e non esistano segni esterni (“non secondare”);
g) prolassorettale;
h) l’alzarsi della cavallina per i maschi, se dipende da malattia, per le femmine in ogni caso;
i) zoppicature croniche intermittenti (“doglia vecchia”);
j) xxxxxx xxxxx xxxxxx (“xxxxxx”);
k) la lingua serpentina;
l) diarrea cronica.
La garanzia ha la durata di venti giorni per le lesioni interne da corpi estranei e di quaranta giorni per l’epilessia (“malcaduco”) e la cenurosi cerebrale (“capo-storno” o “pazzia”).
La garanzia per i vizi redibitori ha la durata di otto giorni per:
animali da latte: quando siano indocili a farsi mungere così come nel caso di ritenzione del latte;
animali da riproduzione: quando ricorra la incapacità al salto o alla procreazione.
31) PROVA DELLA RESA DEL LATTE
La prova della resa del latte si fa normalmente nella stalla del venditore, lo stesso giorno del contratto, mattina e sera.
32) TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E INFESTIVE Il termine perentorio per la denuncia, da parte del compratore, delle sotto specificate malattie infettive ed infestive nei bovini a decorrere dal giorno successivo alla consegna, è rispettivamente di:
a) 8 giorni per la meningite cerebro-spinale nei vitelli, il carbonchio sintomatico ed ematico nei bovini, l’afta epizootica nei ruminanti;
b) 15 giorni per il tetano e la mastite streptcocchica nelle vacche;
c) 40 giorni per la tubercolosi, quando sia clinicamente diagnosticabile, e per la rabbia di tutte le specie.
33) COMPENSI USUALI AL MEDIATORE
Il compenso usuale al mediatore viene corrisposto per ogni capo bovino da macello e da vita da euro 20,00 a euro 40,00.
B) E Q U I N I
a) Norme generali
Valgono gli stessi usi già rilevati per il settore bovino.
b) Norme particolari
34) DURATA DELLA GARANZIA E VIZI E DIFETTI REDIBITORI
La garanzia legale ha la durata di otto giorni per i seguenti mali, difetti o vizi riconosciuti preesistenti all’atto del contratto e che danno diritto all’azione redibitoria:
a) malattie croniche e gravi degli apparati circolatorio, respiratorio, digestivo e genitourinario;
b) bolsaggine;
c) oftalmite periodica, amaurosi o gotta serena (“mal di luna”);
d) ematuria (“pisciar sange”);
e) prolasso della vagina o dell’utero;
f) ticchio volante, d’appoggio e dell’orso;
g) corneggio cronico (“xxxxxxx” x “xxxxxx”);
h) zoppicatura cronica intermittente (“doglia vecchia”);
i) ernia inguinale;
j) sordità;
k) i vizi d’animo gravi (facilità a mordere, rampare, calciare, adombrarsi in modo pericoloso per chi si avvicina o lo governa, l’essere restio).
La garanzia ha la durata di 40 giorni per l’epilessia e per l’idrocefalo cronico.
La garanzia per i vizi redibitori ha la durata di 8 giorni per:
animali da lavoro: quando i vizi d’animo, compresi quelli che dimostrano rifiuto o riluttanza al lavoro o incapacità a bene eseguirlo (l’essere restio, l’esser ombroso, ecc.), compromettono l’uso cui gli animali stessi sono destinati;
animali da riproduzione: quando ricorra la incapacità al salto o alla procreazione.
35) TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE ED INFESTIVE
Il termine perentorio per la denuncia, da parte del compratore, delle sotto specificate malattie infettive ed infestive negli equini, a decorrere dal giorno successivo alla consegna, è rispettivamente di:
a) 8 giorni per la meningite cerebro-spinale;
b) 15 giorni per il tetano e la rogna sarcoptica;
c) 40 giorni per le affezioni morbose e farcinose, per la tubercolosi quando sia clinicamente diagnosticabile, per la rabbia di tutte le specie.
36) GARANZIA PER GLI EQUINI
La compravendita degli equini ha parimenti luogo con la garanzia per i vizi o difetti occulti.
C) SUINI
a) Norme generali
Valgono gli stessi usi già rilevati per il settore bovino.
b) Norme particolari
37) VENDITA A PESO VIVO E XXXX CONVENZIONALE
Quando la contrattazione avviene a peso, la pesatura si effettua dopo concluso il contratto.
Quanto ai suini si apportano le seguenti riduzioni di peso per tara convenzionale:
a) suini grassi da macello kg 2;
b) scrofe grasse Kg 10+2;
c) scrofe da riproduzione gravide al primo parto ed oltre Kg 2;
d) scrofette e verrini da destinare alla riproduzione, fino a Kg 60 Kg 1;
e) scrofette e verrini da destinare alla riproduzione di oltre Kg 60 Kg 2;
f) maiali magroni (chiamati anche “serbatori”) di peso sino a Kg 60 Kg 1.
Per i lattonzoli non esiste tara.
38) VENDITA DEGLI ANIMALI “A PESO MORTO”
Per i suini il peso morto è calcolato in base al peso dei due mezzi o “mezene” o “pacche” dell’animale macellato, privato delle interiora (budella) e del sangue che, peraltro, spettano al compratore. Nella zona dell’ascolano al peso delle mezene viene aggiunto il peso della corata (costituita dal fegato, polmone, cuore, diaframma, lingua, esofago e mesentere – velo).
39) PROVE DIAGNOSTICHE E VACCINAZIONI
La prova della tubercolina, le altre prove diagnostiche e le vaccinazioni previste dalle leggi sanitarie in vigore vanno fatte presso la stalla del venditore prima della consegna. Le relative certificazioni debbono essere prodotte dal venditore, a sue spese, quanto prima. L'acquirente ha la facoltà di trattenere a titolo di garanzia una parte del prezzo fino alla consegna della suddetta certificazione. A richiesta le prove possono essere ripetute e le stesse debbono avvenire presso la stalla del venditore. Le spese relative sono a carico del compratore se risultano negative.
40) TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E INFESTIVE Il termine perentorio per la denuncia, da parte del compratore, delle sotto specificate malattie infettive ed infestive nei suini, a decorrere dal giorno successivo alla consegna, è rispettivamente di:
a) 8 giorni per il mal rossino e l’afta epizootica;
b) 20 giorni per la peste;
c) 40 giorni per la tubercolosi, quando sia clinicamente diagnosticabile, e per la rabbia di tutte le specie.
D) OVINI E CAPRINI
a) Norme generali
Valgono gli stessi usi già rilevati per il settore bovino.
b) Norme particolari
41) VENDITA A PESO VIVO E XXXX CONVENZIONALE
Quando la contrattazione avviene a peso, la pesatura si effettua a contratto concluso. Per ovini e caprini adulti la tara è di kg 2.
Per gli agnelli e capretti la tara convenzionale è di 1/2 kg, subordinatamente alla restituzione del caglio (quarto stomaco).
42) VENDITA DEGLI OVINI E CAPRINI “A PESO MORTO”
Per gli ovini e caprini il peso morto comprende anche la testa e le zampette, con aggiunta dei visceri escluso il tubo gastroenterico.
43) PROVE DIAGNOSTICHE E VACCINAZIONI
La prova della tubercolina, le altre prove diagnostiche e le vaccinazioni previste dalle leggi sanitarie in vigore vanno fatte presso la stalla del venditore prima della consegna. Le relative certificazioni debbono essere prodotte dal venditore, a sue spese, quanto prima. L'acquirente ha la facoltà di trattenere a titolo di garanzia una parte del prezzo fino alla consegna della suddetta certificazione. A richiesta le prove possono essere ripetute e le stesse debbono avvenire presso la stalla del venditore. Le spese relative sono a carico del compratore se risultano negative.
Potrà essere richiesta ed autorizzata la prova della brucellina con il metodo della intrapalpebroreazione per gli ovini ed i caprini con le conseguenze identiche a quelle precisate per la prova a mezzo tubercolina.
44) PROVA DELLA RESA DEL LATTE
La prova della resa del latte si fa normalmente nella stalla del venditore, lo stesso giorno del contratto, mattina e sera.
45) TERMINE PER LA DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E INFESTIVE Il termine perentorio per la denuncia, da parte del compratore, delle sotto specificate malattie infettive ed infestive negli ovini e caprini, a decorrere dal giorno successivo alla consegna, è rispettivamente di:
a) 8 giorni per l’afta epizootica nei ruminanti;
b) 12 giorni per il vaiolo negli ovini e xxxxxxx;
c) 15 giorni per la agalassia contagiosa nelle pecore e nelle capre e la rogna dermatodectica negli ovini;
d) 40 giorni per la tubercolosi, quando sia clinicamente diagnosticabile, e per la rabbia di tutte le specie.
E) UOVA, POLLAME E ANIMALI DA CORTILE
46) SISTEMI DI CONTRATTAZIONE
Il pollame in genere si contratta a peso. Il pollame da riproduzione si contratta a capo. I conigli si contrattano a peso vivo. I piccioni si contrattano a capo. I tacchini adulti e le anatre si contrattano a peso. I tacchinotti e gli anatroccoli si contrattano a capo. Nelle contrattazioni a peso non è uso detrarre alcuna tara. Le uova vengono contrattate a numero e talvolta anche a peso. Le uova di anatre si contrattano a peso nelle partite di una certa importanza.
47) OGGETTO DEL CONTRATTO
a) POLLAME
Pollame in genere
Diviso in soggetti provenienti da allevamenti industriali (batteria o parchetto) o rurali (bradi), viene classificato come qui di seguito indicato:
1) Pollastri: maschi dell’annata.
2) Pollastre: femmine dell’annata.
3) Xxxxx: maschi superiori ad un anno.
4) Capponi: maschi castrati di età superiore a sei mesi fino a tredici mesi circa.
5) Pulcini: sessati o non (fino ad un massimo di giorni 40). Pollame da riproduzione
Si intende quello destinato alla riproduzione intensiva ed è costituito da soggetti per i quali generalmente si esige la garanzia della purezza della razza ed anche i certificati di origine di sanità.
b) UOVA
Classificazione delle uova
1) uova da cova (quelle destinate alla incubazione ed alla riproduzione di pollame in genere);
2) uova destinate al consumo; attualmente la materia è regolamentata per legge.
48) SOGGETTI, FORMA E LUOGO DEL CONTRATTO
Le contrattazioni del pollame si effettuano fra allevatori e commercianti, con contratto generalmente orale.
49) RECLAMI
I reclami relativi a difformità o vizi della merce devono essere denunciati entro il termine di 24 e 48 ore a seconda del quantitativo della merce da controllare.
50) PAGAMENTO
Il pagamento del pollame e delle uova avviene per contanti alla consegna.
CAPITOLO II
Prodotti dell’agricoltura
A) RISO
Non sono stati accertati usi
B) FRUMENTO
C) GRANTURCO
D) CEREALI MINORI
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Qualora non venga fatta specifica menzione della quantità, le parti intendono riferirsi a merce di buona qualità, secca, sana, scevra di carbonature e di semi di trigonella (fieno greco).
2) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni avvengono verbalmente.
3) MODALITA’ DI VENDITA
Le contrattazioni avvengono “su denominazione”; la merce deve essere conforme alle caratteristiche indicate dal venditore.
4) CONTRATTAZIONI “SALVO VISITA”
Con la clausola “salvo visita” il contratto si perfeziona nel momento in cui il compratore ha visitato la merce ed espresso il proprio gradimento. In tale forma di contrattazione, il compratore è tenuto ad impegnarsi a procedere alla visita stessa entro un breve termine, non eccedente comunque i due giorni lavorativi successivi alla contrattazione, in difetto di che il venditore è liberato da ogni obbligazione.
5) UNITA’ DI MISURA
Nelle vendite l’unità di misura è in frazioni di tonnellate.
6) PESO SPECIFICO DEL FRUMENTO
Il venditore garantisce un minimo peso specifico; le eventuali differenze vengono calcolate sul prezzo in misura proporzionale al peso specifico effettivamente riscontrato.
7) PESO LORDO E XXXX
I cereali vengono venduti e fatturati a peso netto. Salvo diversa convenzione, il peso lordo a tonnellate di cereale insaccato viene calcolato in kg 101 per kg 100 di merce netta.
8) PESATURA, CARICO E SCARICO DELLA MERCE
La pesatura e la insaccatura hanno luogo nel magazzino del venditore a cura e spese del venditore stesso.
Il venditore è tenuto a provvedere al carico della merce sul veicolo del compratore. Quando invece la consegna avviene nel magazzino del compratore lo scarico della merce è a carico di quest’ultimo.
9) TERMINE DI CONSEGNA
La convenzione relativa alla consegna immediata, va intesa nel senso che il ritiro o la consegna debbono avvenire entro 24 ore. La convenzione di pronta consegna della merce va intesa come obbligo di consegna o ritiro non oltre 8 giorni lavorativi.
10) NATURA DEL TERMINE DI CONSEGNA
Il termine di ritiro o consegna convenuto tra le parti ha carattere essenziale, e pertanto la scadenza del termine stesso senza che il contratto sia stato eseguito, importa la risoluzione di diritto del contratto stesso e la perdita o il raddoppio della caparra a carico della parte inadempiente.
11) TOLLERANZA
E’ ammessa una tolleranza media per le impurità dell’1%.
12) VERIFICA DELLA MERCE
Per le partite non contrattate franco arrivo, la verifica della merce deve effettuarsi presso il magazzino del venditore.
13) DIFETTO DI QUALITA’
Il compratore ha diritto di rifiutare la consegna quando il cereale sia ammuffito, fortemente riscaldato, fradicio, carbonato, ingombro di materie estranee oltre l’1%.
Il compratore può anche rifiutare la consegna del cereale qualora abbia una umidità superiore al 15%.
14) DIFETTI DI PARTE DELLA MERCE
La qualità della merce consegnata deve essere quella contrattata ed in caso contrario è in facoltà del compratore di rifiutare in blocco tutta la partita, o accettare soltanto la parte che corrisponde alla qualità contrattata: in quest’ultimo caso la penale convenzionale va corrisposta in proporzione all’inadempienza (art. 1382 c.c.). La clausola penale che le parti sono libere di aggiungere o meno al contratto corrisponde ad una “liquidazione anticipata” del danno che la parte inadempiente cagiona all’altra. In caso contrario, il compratore dovrà restituire quanto preliminarmente trattenuto.
15) RECLAMI
Le contestazioni relative a partite di cereali devono essere fatte, anche telegraficamente, entro 24 ore dal ricevimento della merce.
16) CEREALI DA SEME
Quando si tratti di cereali da seme, non sono consentite tolleranze rispetto alla specie contrattata.
E) PATATE
Non sono stati rilevati usi.
F) PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
1) FORMA DEL CONTRATTO
La contrattazione dei prodotti ortofrutticoli avviene verbalmente o per iscritto.
2) SPECIE DI CONTRATTAZIONI
Le forme contrattuali principali praticate nella zona picena sono:
a) Vendita a ricavo
La vendita a ricavo, praticata specialmente per i prodotti di grande coltura destinati a mercati lontani ed aleatori (pomodori da esportazione, cavolfiori, insalate, pesche, mele ecc.) assume il carattere fiduciario nei confronti del commerciante compratore.
Il produttore venditore consegna al commerciante compratore (generalmente esportatore), sull’aia del proprio fondo, il prodotto a mano a mano che viene a maturazione. La raccolta del prodotto viene effettuata a cura del venditore con propria manodopera. La consegna dei prodotti avviene contestualmente alla selezione degli stessi, che viene effettuata dal personale del compratore. Grava sul venditore l’onere del carico. Alla consegna viene annotata la quantità che è indicata a peso o numero dei pezzi e la classifica, secondo i criteri variabili da prodotto a prodotto.
Il commerciante, a vendita eseguita e, comunque, a campagna ultimata, tenendo conto dei ricavi conseguiti, delle spese occorse, liquida al produttore il prezzo netto in base al peso, al numero dei pezzi ed alla classifica fatta al ricevimento, e all’atto del pagamento del saldo detrae gli anticipi corrisposti durante la raccolta.
b) Vendita a prezzo fermo (o finito, o a tronco, o a stucco)
Il prezzo è stabilito all’atto del contratto per la totalità del prodotto di una campagna o all’atto delle singole consegne, anche giornalmente, nel corso della campagna medesima, tenendo sempre per base l’unità di misura che viene indicata a peso o numero dei pezzi, e con la condizione che l’acquirente è tenuto al ritiro soltanto dei prodotti corrispondenti alle caratteristiche della 1° categoria.
Di norma, all’atto della contrattazione viene corrisposto un anticipo di pagamento, il quale è comunemente chiamato “caparra” pur non avendone i requisiti e le finalità.
c) Xxxxxxx con conteggio a pianta “sul campo” o “nelle gabbie”
Per le verdure contrattate a pianta il compratore, o chi per lui, in un periodo compreso tra un mese ed i venti giorni antecedenti alla presunta maturazione, si reca sul fondo ed esegue il conteggio delle piante.
Da quel momento l’acquirente assume ogni rischio inerente alla futura esistenza del prodotto salvo che eccezionali eventi naturali non determinino la distruzione della maggior parte di esso. Nel qual caso l’acquirente provvederà al pagamento del prodotto esitabile secondo il prezzo in precedenza pattuito e corrisponderà il 50% di tale prezzo per il prodotto non esitabile.
Le verdure possono anche essere contrattate “a contare nelle gabbie”. In questo caso è oggetto della compravendita soltanto quel prodotto sano e commerciabile di 1° categoria che è stato selezionato ed ingabbiato dal personale del compratore. Nell’uno e nell’altro caso restano a carico del venditore le spese per la raccolta e la consegna del prodotto sull’aia.
d) Vendita con prezzo minimo garantito
Accanto alle precedenti forme di compravendita, viene anche praticata altra forma di contratto per la quale il prodotto è venduto con la garanzia, da parte del compratore, di un prezzo medio minimo.
Per tale si intende la media ponderale finale che si ottiene moltiplicando la quantità di merce di 1° categoria delle singole consegne per il prezzo unitario corrispondente secondo il listino di una ditta esportatrice o secondo la media di più listini designati dalle parti, facendo la somma degli importi delle singole consegne e dividendola per la complessiva quantità di merce consegnata.
Il venditore ha diritto alla differenza di prezzo risultante dalla media ponderale suddetta quando questa sia maggiore del prezzo medio minimo garantito.
e) Contrattazione “a campo” o “a forfait” o “in blocco”
Per i prodotti la natura dei quali lo consente (finocchi, pomodori, insalate, cavolfiori, ecc.), è praticata anche la contrattazione “a campo”, “a forfait” o “in blocco”. Il compratore visita l’appezzamento, valuta il numero delle piante, lo stato della vegetazione e la quantità di prodotto in peso che se ne potrà trarre; ed in base a tutti questi elementi offre un prezzo complessivo per tutta la partita, da raccogliere nei termini di tempo che verranno stabiliti.
L’intero importo viene pagato al momento del contratto.
Se invece viene pagato soltanto un acconto, il saldo è effettuato al momento della consegna.
La consegna avviene sull’aia franco “camion”.
Nelle aziende condotte in economia la raccolta del prodotto è generalmente a carico del compratore.
f) Vendita nei mercati
Per i prodotti ortofrutticoli le contrattazioni avvengono anche in località in cui abitualmente affluiscono i prodotti stessi ed i compratori (mercati).
Le contrattazioni avvengono in tal caso con immediata consegna e pagamento della merce.
g) Vendita in conto commissione
I prodotti ortofrutticoli vengono confezionati dal produttore e quindi affidati per la vendita ad un commissionario, sui mercati di consumo.
Questi, a vendita avvenuta, rimette al produttore il ricavo al netto già depurato dal trasporto, scarico e provvigione.
3) DISPOSIZIONI COMUNI O PARTICOLARI
a) Fornitura del seme e/o di piantine
Per alcuni particolari prodotti (piselli, taccole, cucurbitacee, pomodori, peperoni, lattughe e cavolfiori), il grossista di ortofrutticoli può fornire il seme e/o la piantina relativa all’agricoltore produttore, purché si tratti di seme e/o piantine riconosciuti originali e selezionati. In questo caso sorge per il fornitore del seme e/o piantina il diritto ad acquistare il prodotto a preferenza di altri commercianti.
b) Anticipazioni di denaro o di mezzi strumentali
Per i prodotti orticoli in alcuni casi viene effettuata la somministrazione da parte del compratore di anticipazioni, sotto forma di denaro o di mezzi strumentali (concimi, anticrittogamici, sostegni, ecc.) che vengono valutati al momento della loro consegna con riferimento alle mercuriali della Camera di Commercio per i concimi e gli anticrittogamici e a quello corrente sulla piazza per i sostegni.
c) Imballaggi
Gli imballaggi vengono forniti dal compratore che è tenuto a portarli sul luogo di produzione, e il venditore risponde della loro eventuale mancata restituzione.
d) Scarto
E’ diritto dell’acquirente, al momento della consegna, effettuare la selezione dei prodotti, con conseguente scarto di quelli non aventi i requisiti di 1° categoria.
e) Termine di consegna o ritiro
Il termine di consegna o di ritiro dei prodotti ortofrutticoli ha carattere perentorio. Per i prodotti orticoli il rispetto dei termini contrattuali va inteso nel senso che il ritardo non debba compromettere le
caratteristiche del prodotto in relazione alla sua qualità ed alla sua destinazione.
f) Pesatura e tara
La pesatura dei prodotti ha luogo tenendo conto della tara convenzionale stabilita per ciascun tipo di imballaggio.
La tara convenzionale è determinata dalle parti in relazione al peso arrotondato di un campione di imballaggio.
Talvolta, in relazione ai cali di peso naturali dei diversi prodotti, vengono concordati abbuoni sul peso.
g) Mediazione
Ai mediatori, incaricati dalle ditte acquirenti e che curano per conto di queste il reperimento dei prodotti e le conseguenti fasi inerenti alla consegna degli stessi, compete una provvigione di cui alla tabella riassuntiva riportata alla fine della presente raccolta.
G) UVA E MOSTO
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le uve vengono contrattate verbalmente. E’ peraltro abitudine di molti commercianti – specialmente quando si tratti di partite di una certa importanza – di compilare un appunto contenente le clausole principali del contratto (“fissato”), che viene firmato dai contraenti e rilasciato in copia al venditore.
Le contrattazioni dei mosti hanno luogo mediante un contratto scritto, salvo per le piccole quantità che vengono contrattate verbalmente.
2) CONTRATTAZIONE DELLE UVE
L’uva si contratta a seguito di visita o con riserva di visita. Si contratta anche senza visita, ma sempre con riferimento al grado zuccherino.
La determinazione del grado zuccherino avviene immediatamente prima dell’inizio della pigiatura.
3) CAPARRA
In ogni compravendita di uve e mosti, il compratore versa al venditore una “caparra” generalmente in ragione del 20%, ma in misura minima non inferiore al 10% del prezzo pattuito.
4) RACCOLTA DELL’UVA
L’uva contrattata prima del raccolto viene colta e pesata a cura del venditore, al momento della consegna, in presenza del compratore.
Il venditore deve comunicare tempestivamente al compratore il giorno della raccolta delle uve ed è in facoltà del compratore presenziare a detta raccolta.
5) CONSEGNA DI UVE E MOSTI
La consegna della merce ha luogo sul veicolo del compratore a cura del venditore. Quest’ultimo deve provvedere alla immissione della merce in recipienti forniti dal compratore.
Il veicolo del compratore destinato al trasporto della merce dovrà giungere, ove possibile, sul luogo di produzione o comunque nel sito camionabile più vicino al luogo di produzione.
6) TERMINE DI CONSEGNA
Il termine contrattuale per il ritiro o consegna della merce è perentorio. Qualora gli eventi metereologici rendessero impossibile la raccolta delle uve nel termine stabilito, le parti devono eseguire il contratto non appena cessata la causa di forza maggiore.
7) EVENTI METEREOLOGICI
Nella compravendita delle uve, quando a causa degli eventi metereologici sopravvenuti, tra la stipulazione del contratto e la consegna, si renda impossibile un adempimento totale, il compratore non può rifiutare un adempimento parziale del contratto.
I danni derivanti dalla caduta della grandine che incidono sulla qualità delle uve, al di là dei limiti di tolleranza, importano la revisione del contratto.
8) UVE DA TAVOLA
Nelle contrattazioni delle uve da tavola è riservato al compratore il diritto di scelta e di “sforbiciatura” al momento dell’incassamento.
9) UNITA’ DI MISURA
Nelle contrattazioni sia per le uve, che per i mosti, l’unità di misura convenzionale per ogni riferimento è la tonnellata.
10) CONTRATTAZIONE DEI MOSTI E DELLE UVE
I mosti vengono contrattati in base alla loro gradazione zuccherina e si intendono venduti senza bucce e senza raspi.
Nella gradazione zuccherina va computata sia la parte svolta, ossia quella già trasformata in alcool, sia la parte da svolgere.
Anche le uve vengono generalmente contrattate sulla base della gradazione zuccherina.
11) PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI
Al momento della consegna dei mosti vengono prelevati campioni dal recipiente del venditore per il controllo della qualità e della gradazione alcolica. Quando si tratta di partite di una certa importanza i campioni vengono, invece, prelevati dal o dai recipienti posti sul mezzo di trasporto.
I campioni sono prelevati in numero di quattro e sigillati; due restano al venditore.
12) MEDIAZIONE
Il mediatore collabora con le parti nella esecuzione del contratto e la provvigione gli viene pagata al termine della consegna del prodotto.
H) OLIVA
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni avvengono verbalmente. Solo per le partite importanti mediante contratto scritto.
2) CONTRATTAZIONE DELLE OLIVE
Le olive si contrattano a peso, a seguito di visita o con riserva di visita e con riferimento al prodotto di una determinata zona di produzione.
Le olive da pasto della varietà “ascolana” si contrattano sempre su campione.
3) CAPARRA
In ogni compravendita di olive il compratore versa al venditore una caparra generalmente in ragione del 20%, ma in misura minima non inferiore al 10% del prezzo pattuito.
La “caparra” ha carattere confirmatorio quando sia pattuita con l’espressione usuale “principio di pagamento”.
In tutti gli altri casi ha carattere penitenziale.
Allorquando la caparra viene considerata come “principio di pagamento” (confirmatoria), viene scomputata solo in occasione dell’ultimo pagamento.
4) PAGAMENTO
Il pagamento avviene al momento della consegna del prodotto.
5) CONSEGNA DELLE OLIVE
La consegna del prodotto ha luogo sul veicolo del compratore a cura del venditore.
Il veicolo del compratore destinato al trasporto della merce dovrà giungere, ove possibile, sul luogo di produzione o, comunque, nel sito camionabile più vicino al luogo di produzione.
6) TERMINE DI CONSEGNA DELLE OLIVE
Il termine contrattuale per il ritiro o consegna della merce è perentorio. Qualora gli eventi metereologici rendessero impossibile la raccolta delle olive nel termine stabilito, le parti devono eseguire il contratto non appena cessata la causa di forza maggiore.
7) EVENTI METEREOLOGICI
Nella compravendita di xxxxx, quando a causa degli eventi metereologici sopravvenuti tra la stipulazione del contratto e la consegna si renda impossibile un adempimento totale, il compratore non può rifiutare un adempimento parziale del contratto.
8) MOLITURA DELLE OLIVE IN FRANTOIO PER CONTO TERZI L’oliva viene portata al frantoio dal committente.
Il compenso per la trasformazione in olio è stabilito in denaro. Il committente fornisce il recipiente per il proprio olio.
Resta di proprietà del frantoiano tutta la sansa prodotta. Il committente ha diritto di assistere o di far controllare la lavorazione delle olive.
9) TARA
La tara viene commisurata al peso.
10) RECIPIENTI
Nelle compravendite di olive i vuoti sono sempre forniti dal compratore.
I) AGRUMI
Non sono stati accertati usi
L) FRUTTA FRESCA
Valgono gli stessi usi degli ortaggi.
M) FRUTTA SECCA
− Castagne
1) QUALITA’
Le castagne si distinguono in castagna “comune” (o bastarda) e “marroni”. Tanto le prime che i secondi possono essere di “casco”, “raccolta”, “curata” e di “ricciara”.
I marroni si distinguono dalle castagne per il colorito più chiaro, per il sapore più dolce e soprattutto per la diversa forma del fondello più stretto.
Le castagne di “casco” sono le castagne cadute naturalmente dall’albero, per avere raggiunto lo stato di maturazione e perciò già distaccate naturalmente dal riccio.
Le castagne di “raccolta” sono quelle giunte a piena maturazione, distaccate dall’albero ad opera dell’uomo.
Le castagne “curate” sono le castagne da casco che sono state sottoposte ad un bagno di acqua fredda per almeno otto giorni.
Le castagne di “ricciara” sono quelle raccolte poco prima che giungano a completa maturazione ed ammucchiate con tutto il riccio. I detti mucchi vengono poi ricoperti con foglie o paglia e lasciate in bosco fino a Natale o a Carnevale, epoca di utilizzazione per le suddette castagne.
Il prezzo della castagna oltre che dalla pezzatura è determinato anche dal colore della buccia.
2) VENDITA A “CAMPIONE”
Le contrattazioni avvengono su “campione”. La campionatura non può essere inferiore ad un kg.
3) UNITA’ DI MISURA
L’unità di misura è la tonnellata netta.
4) PRENOTAZIONE
Per alcune contrattazioni che hanno per oggetto il prodotto non ancora raccolto è uso effettuare la prenotazione circa 20 giorni prima della raccolta stessa.
A tale prenotazione si accompagna il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria e di principio di pagamento.
5) CONSEGNA
La consegna della merce avviene presso il domicilio del venditore. Il termine stabilito dalle parti, per la consegna o per il ritiro, è perentorio.
6) MERCANTILITA’
Il prodotto si considera mercantile quando ha raggiunto la piena maturazione e non vi si riscontrano difetti come la muffa, il marcio, ecc.
7) CONTESTAZIONI
Eventuali contestazioni vengono fatte all’atto della consegna.
N) ERBE, SEMENTI E FORAGGI
− Fieno
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Per i foraggi in erba la compravendita si intende limitata al solo taglio oggetto di contrattazione.
Le spese per il taglio sono a carico dell’acquirente.
2) QUALITA’ DEL PRODOTTO
Il prodotto per essere considerato commerciabile non deve presentare imbrattamenti da terra o corpi estranei.
3) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni del fieno avvengono in genere verbalmente.
4) MODALITA’ DI VENDITA
Il fieno è contrattato in balle site nell’aia colonica o sul campo.
Il fieno venduto in balle è contrattato a peso che viene stabilito su campione di balla.
5) EPOCA DEL TAGLIO
Il taglio del prato non può essere effettuato con operazioni successive, ma deve comunque essere ultimato prima che si verifichi la sfioritura dell’essenza principale che costituisce il prato.
6) TERMINI PER L’ESECUZIONE
L’acquirente del taglio può asportare il prodotto sia allo stato di erba appena falciata sia allo stato di fieno.
In quest’ultimo caso il prodotto viene affienato e deve essere asportato dal terreno non appena abbia raggiunto uno stato di essiccazione tale da garantirne la conservazione.
L’asportazione deve avvenire tempestivamente in modo da non pregiudicare la crescita del successivo taglio.
7) TRASPORTO
Le spese di carico e di trasporto dei foraggi sono a carico dell’acquirente.
8) CAPARRA
All’atto della contrattazione viene corrisposto un anticipo di pagamento, il quale è comunemente chiamato “caparra” pur non avendo carattere confirmatorio.
9) GARANZIE
Il prodotto non deve presentare infiltrazioni di acqua o presenza di muffe sviluppatesi a seguito di inclusione nelle balle di fieno, qualora vi fosse quantità di fieno non perfettamente essiccato.
10) RECLAMI
La garanzia relativa alle infiltrazioni di acqua nel cumulo è valida sempre che l’acquirente la contesti entro un mese dalla data di acquisto.
− Paglia
Valgono per la paglia gli stessi usi per le contrattazioni del fieno.
O) FIORI E PIANTE
1) UNITA’ DI CONTRATTAZIONE PER LE PIANTE
L’unità di base nelle contrattazioni è la singola pianta; per le piantine da vivaio a radice scossa si fa riferimento, invece, al centinaio, salvo per le unità allevate in fitocella.
Per i fiori l’unità di base nelle contrattazioni all’ingrosso è la decina, eccezione fatta per i fiori di pregio per i quali è l’unità.
2) CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE
Le piante allevate ad alberello (ossia non cespugliose) e quelle educate ad alto fusto vengono misurate prima della estirpazione nella circonferenza ad un metro da terra.
Per gli ulivi e per le piante non impalcate, la misurazione della circonferenza avviene al colletto 5 cm sopra il punto di innesto.
Nella valutazione delle piante si tiene conto della loro età e vigoria; le conifere, invece, vengono valutate in base alla altezza.
3) IMBALLAGGIO
La zolla non è computata negli imballaggi, mentre se la spedizione avviene in ceste o, comunque, con protezione del tronco, l’imballaggio viene addebitato all’acquirente all’effettivo prezzo di costo.
4) CONSEGNE
La consegna avviene nell’azienda del vivaista x xxxxxx camion x xxxxxx stazione più prossima all’azienda.
5) SPEDIZIONE
Le piante ed i fiori viaggiano a rischio e pericolo del committente.
6) PAGAMENTO
I conti tra vivaisti vanno definiti di volta in volta, come previsto dalla legge.
7) GARANZIA
Nelle vendite con garanzia di attecchimento, cioè in quelle per cui la ditta fornitrice cura direttamente, o per lo meno fa assistere da incaricati di fiducia, alla messa a dimora delle piante, assicurando l’attecchimento delle stesse, non vi è la possibilità della risoluzione del contratto per mancato attecchimento. L’acquirente però ha la facoltà di restituire le piante non attecchite, entro sei mesi dalla messa a dimora, ottenendone la sostituzione o la defalcazione del prezzo.
8) RECLAMI
Per i difetti evidenti delle piante, il compratore deve avanzare i propri reclami, per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.
P) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI
Non sono stati rilevati usi.
Q) DROGHE E SPEZIE
Non sono stati accertati usi.
CAPITOLO III
Prodotti della silvicoltura
A) LEGNA DA ARDERE E LEGNAME DA LAVORO
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni, tanto del legname da opera, quanto della legna da fuoco, hanno luogo verbalmente e si ricorre al contratto scritto soltanto quando si tratti di partite aventi notevole valore economico.
2) MODALITA’ DI COMPRAVENDITA DEL LEGNAME DA LAVORO
Il legname da lavoro, allo stato grezzo, viene venduto a metro cubo o a peso se si tratta di tronchi da pioppo; a peso i tronchetti per materiale per compensato e da imballaggio; a metro cubo o a metro quadrato se si tratta di tavoloni o di tavole; a metro lineare se si tratta di palanche, palerìa grossa o minuta, a meno che non abbiano lunghezza uniforme: in quest’ultimo caso viene venduto a numero.
Per le vendite a peso l’unità di misura convenzionale è la tonnellata.
In alcune contrattazioni a misura,per tavoloni di spessore di circa 8 cm, viene usata come unità la misura locale chiamata “canna” pari a 4 m² .
3) MODALITA’ DI COMPRAVENDITA DELLA LEGNA DA ARDERE
La legna da ardere si vende esclusivamente a peso, a seconda della specie e qualità del legno ed in base alla pezzatura, che può essere normale, corrispondente al tondello, spacco (squarti) (lunghezza massima ml 1,10, diametro massimo cm 30), depezzata per stufa (lunghezza massima cm 30, spessore massimo cm 12). Le fascine vengono vendute a numero. Per le vendite a peso della legna da ardere, l’unità di misura convenzionale è la tonnellata.
4) COMPRAVENDITA DI PIANTE IN PIEDI
La compravendita di soprassuoli boschivi e piante sparse di alto fusto in piedi avviene nel seguente modo, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia:
a) se trattasi di boschi cedui, mediante indicazione e sopralluogo dei confini fatta dal proprietario e sotto la sua responsabilità;
b) le piante di alto fusto vengono singolarmente contrassegnate su incarico del proprietario e sempre sotto la sua responsabilità.
Al proprietario, comunque, fanno carico gli adempimenti per l’espletamento delle pratiche amministrative relative.
Nella compravendita delle piante sparse in piedi è facoltà dell’acquirente asportare anche la “pedicina” (ciocco) – ad eccezione delle golene-.
Qualora il ciocco (o “pedicina”) sia stato cavato, è fatto, comunque, obbligo all’acquirente di asportarlo dal terreno, risistemando altresì il terreno stesso.
5) QUALITA’ DEL LEGNAME
Il legname da lavoro deve rivelarsi sano, saldo e non tarlato. Si considera stagionato ad umidità normale pari al 12%.
6) QUALITA’ DELLA LEGNA DA ARDERE Le qualità della legna si distinguono in:
a) essenza dolce (castagno, salice, pioppo, fruttiferi in genere);
b) essenza forte (rovere e roverella, cerro, faggio, leccio, olivo, mandorlo);
c) spaccata e pedagna (ceppo o radice);
d) tondello (ramo o polloni);
e) fasciname.
7) CARATTERISTICHE E PEZZATURA DELLA LEGNA DA ARDERE
La legna da ardere deve essere di pezzatura non superiore a quella stabilita per le singole classi specificate al n. 3, e di media stagionatura, intendendosi per tale quella che ha perduto gran parte della sua umidità naturale, ovvero che è stata depezzata da tempo (normalmente non inferiore a tre mesi). In ogni singola partita di un determinato tipo di essenza è tollerata la presenza di legno di altre essenze nella misura massima del 20%.
8) CAPARRA
Nei contratti di vendita viene versata una caparra nella misura minima del 10% dell’importo del contratto. Essa viene scontata all’atto del pagamento del prezzo; ma ha funzione di penale convenzionale in caso di inadempienza.
9) LUOGO DI CONSEGNA
La consegna, sia del legname da lavoro che da ardere, avviene all’imposto (luogo camionabile più vicino alla località di produzione).
B) CARBONE VEGETALE
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni del carbone hanno luogo verbalmente.
2) MODALITA’ DI COMPRAVENDITA DEL CARBONE
Il carbone viene venduto a peso. L’unità di misura convenzionale è la tonnellata.
3) QUALITA’ DEL CARBONE
Il carbone vegetale si distingue in carbone di essenza forte e carbone di essenza dolce, secondo la qualità del legno da cui proviene.
Secondo il taglio si distingue: a) in carbone cannello, proveniente dal legno di macchia o bosco ceduo dai nove ai venticinque anni di età; b) carbone di spacco, proveniente da piante di alto fusto; c) “cioccatura”, proveniente dalle radici.
E’ considerato carbone difettoso, e quindi non mercantile, quello mal cotto od ingombro di terra. Il carbone è quindi di qualità mercantile quando è asciutto, di media pezzatura, con non oltre l’8% di detrito, impurità e materie estranee complessivamente e non oltre l’8% di umidità.
4) ACCERTAMENTO DELLA UMIDITA’ DEL CARBONE
In caso di contestazione sulla misura di umidità del carbone, l’accertamento si effettua confrontando la differenza di peso fra un certo numero di sacchi di carbone riconosciuto asciutto ed un pari numero di sacchi del carbone in contestazione.
5) CAPARRA
Nei contratti di vendita del carbone viene versata una caparra nella misura minima del 10% dell’importo del contratto. Essa viene scontata all’atto del pagamento; ma ha funzione di penale convenzionale in caso di inadempienza.
DISPOSIZIONI COMUNI PER IL COMMERCIO DEL LEGNAME E DEL CARBONE
1) PESATURA E CARICO DELLA LEGNA E DEL CARBONE
La pesatura ed il carico sul mezzo di trasporto sia della legna da ardere che del carbone è a carico del venditore.
2) DIFETTI DI PARTE DELLA MERCE
In caso di legname contrattato senza visita, ove anche soltanto una parte del materiale risultasse di qualità non mercantile o non corrispondente al contratto, il compratore ha diritto di effettuare lo scarto ed anche di rifiutare l’intera partita quando lo scarto superi il 25% della stessa; la medesima regola vale anche per la legna da ardere ed il carbone vegetale.
3) ESPRESSIONE “CIRCA”
Quando alla dichiarazione di quantità della merce è aggiunta l'espressione “circa” è ammessa la tolleranza fino al 10% in più od in meno della quantità contrattata.
C) LEGNAME XXXXX
Valgono gli stessi usi della legna da ardere.
D) FUNGHI E TARTUFI
− Funghi freschi
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni di funghi possono avvenire verbalmente tra il raccoglitore ed il compratore o grossista, trattandosi sempre di modeste quantità.
2) MODALITA’ DI VENDITA
I funghi sono venduti a peso.
3) QUALITA’
Il fungo per essere commerciabile deve rivelarsi di massima raccolto nella giornata – ossia fresco per il 90% - sano, non marcescente e non eccessivamente tarlato.
4) RECIPIENTI
La pesatura viene fatta sul piatto della bilancia con cassettone di legno che di norma è di proprietà del raccoglitore e viene levato dal peso quale tara.
5) MODALITA’ INERENTI ALLA RACCOLTA DEI FUNGHI E LORO SPECIE RACCOLTE OGGETTO DI COMMERCIO
La raccolta non è organizzata, ma avviene per iniziativa dei raccoglitori che immettono il prodotto sul mercato, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie locali.
Le specie oggetto di commercio in provincia sono, secondo la denominazione locale:
a) OVULO BUONO (Xxxxxxx xxxxxxxx)
b) TURINO-PRATAIOLO (Agaricus campester)
c) ROSCIOLO (Pratella campestris)
d) MANICCIOLA (Clavaria flava)
e) SPINAROLA (Calocybe gambosa)
f) CAPPELLETTE O GAMBE SECCHE (Marasmius oreades)
g) PORCINO (Boletus edulis)
h) ORECCHIE DI VACCA (Pleurotus ostreatus)
i) DORMIENTE (Hygrophorus marzuolus)
j) CARDARELLE - CHIODINO (Armillariella mellea)
k) GALLETTO (Cantharellus cibarius)
6) PAGAMENTO
I pagamenti si effettuano per intero in contanti, nel luogo di consegna della merce ed all’atto della stessa.
− Funghi essiccati
1) FORMA DI CONTRATTAZIONE
Le contrattazioni dei funghi secchi hanno luogo verbalmente tra essiccatore e compratore quando si tratta di piccole quantità (pochi chili). Il commercio dei funghi essiccati con metodi tradizionali (all’aria o al forno) viene fatto a peso e riguarda soltanto i funghi porcini (Boletus).
2) MODALITA’ DI COMPRAVENDITA
I funghi secchi sono venduti a peso.
3) QUALITA’ E STATO DEL FUNGO SECCO
Il fungo dovrà risultare affettato, sano e non deve avere parti fatiscenti o molli da disfacimento.
4) RECIPIENTI
La pesatura viene fatta sul piatto della bilancia con o senza involucro. Per piccole quantità al di sotto del chilogrammo, la vendita viene effettuata in buste chiuse normalmente trasparenti.
5) PAGAMENTO
Il pagamento di piccole quantità si effettua per intero in contanti nel luogo e all’atto della consegna della merce.
− Tartufi
1) FORMA DEL CONTRATTO
Fatte salve le norme di legge, la ricerca dei tartufi avviene per contrattazione fra il proprietario del terreno (tartufaia) ed il cavatore, previo atto scritto di affitto annuale o pluriennale, o su autorizzazione data di volta in volta dal proprietario del terreno.
La contrattazione tra il tartufaio ed il grossista avviene verbalmente sul mercato, sulla base del peso in chilogrammo, previa tara ed impurità dallo 0,5% ad un massimo del 2%.
2) QUALITA’
I tartufi vengono distinti a seconda della specie in:
a) TARTUFO NERO PREGIATO: Tuber melanosporum Vitt.
b) TARTUFO BIANCO: Tuber magnatum Pico
c) TARTUFO FORTE X XXXXXXX: Tuber moschatum
d) TARTUFO BIANCHETTO: Tuber borchii Vitt.
e) TARTUFO NERO D’ESTATE O SCORZONE: Tuber aestivum Vitt.
CAPITOLO IV
Prodotti della caccia e della pesca
A) PESCE FRESCO E CONGELATO
1) COMMERCIO ALL’INGROSSO
La vendita del pesce fresco ha luogo attraverso l’organizzazione dei mercati all’ingrosso che funzionano secondo regolamenti approvati dalle competenti Autorità.
2) FORME DELL’ASTA
La vendita dei prodotti ittici nei mercati all’ingrosso di X. Xxxxxxxxx del Tronto ha luogo:
a) con il sistema dell’asta discendente effettuata con apparecchiature elettroniche per quanto riguarda la pesca a strascico;
b) con il sistema dell’asta crescente, bandita a voce, per quanto riguarda il pesce azzurro.
3) INTERVENTO DELL’ASTATORE
A San Benedetto del Tronto l’incanto è curato da personale dipendente del Comune.
4) PESCA A STRASCICO: SVOLGIMENTO DELL’INCANTO E AGGIUDICAZIONE
Una volta arrivata la partita di pesce in vendita in vista degli acquirenti, i quali sono seduti in tribune e dispongono di un interruttore elettronico di asta, l’astatore, dopo aver indicato sul quadrante il prezzo iniziale per kg della partita, attiva l’apparecchiatura elettronica di vendita.
E’ uso che tale prezzo sia superiore a quello della corrispondente qualità venduta il giorno precedente. Iniziata l’asta, la lancetta indica valori che progressivamente diminuiscono ad ogni scatto di 0,10 € per il pesce il cui prezzo è superiore ad 1,00 €. Per il pesce il cui prezzo è uguale od inferiore ad 1,00 € la lancetta indica valori che progressivamente diminuiscono di 0,05 € ad ogni scatto.
Quando un acquirente intende aggiudicarsi la partita in vendita al prezzo indicato al momento, xxxxxx l’interruttore e blocca l’asta a quel prezzo. Contemporaneamente si accende un numero sul quadrante, che corrisponde all’acquirente.
L’armatore, che normalmente si trova nella cabina-comando dell’apparecchiatura insieme all’astatore, può, con il sistema del pulsante, interrompere in qualsiasi momento la vendita e ritirare la partita salvo il venduto. Il pesce che ha formato oggetto di ritiro dalla vendita non può essere ripresentato all’asta nel corso della medesima giornata.
5) PESCA A CIRCUIZIONE E VOLANTE (PESCE AZZURRO): SVOLGIMENTO DELL’INCANTO E AGGIUDICAZIONE NEL MERCATO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Una volta arrivata la partita di pesce azzurro in vendita in vista degli acquirenti, l’astatore bandisce ad alta voce il prezzo per ogni singola cassa. Iniziata l’asta, i valori aumentano progressivamente di 0,50 Euro ad ogni offerta verbale.
6) ORDINE DELLE VENDITE E FORMAZIONE DEI SINGOLI LOTTI
L’ordine di vendita all’incanto è stabilito mediante sorteggio tra gli armatori, o loro rappresentanti, che hanno introdotto il pescato all’interno del mercato. Le licitazioni hanno normalmente luogo in singole partite per specie di pesce, il cui ordine è stabilito secondo le disposizioni dell’armatore, tenuto conto della domanda. Il prezzo si intende per kg di merce netta, per la pesca a strascico; per cassa per quel che riguarda la pesca a circuizione o volante.
7) ABBUONO SUL PREZZO O SUL PESO
Presso il mercato di San Benedetto del Tronto, per quel che riguarda la pesca a strascico, è uso concedere un abbuono nella misura di kg 0,500 sul peso netto di ogni singola cassa, ad eccezione di scampi e sogliole.
8) PAGAMENTO DEL PREZZO
Il pagamento del prezzo delle partite aggiudicate ha luogo mediante operazioni bancarie presso l’Istituto di credito convenzionato con l’Ente gestore del mercato all’ingrosso.
9) IMBALLAGGI
A San Benedetto del Tronto il peso degli imballaggi viene dichiarato prima della licitazione ed è riconosciuto nella misura dichiarata.
CAPITOLO V
Prodotti delle industrie estrattive
A) MINERALI METALLIFERI
Non sono stati accertati usi
B) MINERALI NON METALLIFERI
− Travertino
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni e commissioni avvengono per iscritto.
2) OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è la fornitura di blocchi di travertino squadrato misurato in metri cubi. Nella vendita di blocchi sani, privi di difetti, si pratica costantemente un abbuono che va da un minimo di 5 cm ad un massimo di 10 cm per ogni dimensione (altezza, lunghezza e larghezza).
Ove nel blocco che viene squadrato in forma di parallelepipedo vi siano delle “mancanze”, l’abbuono viene aumentato proporzionalmente al minor ricavo di lastrame. Quei blocchi che presentassero difetti visibili come “stucchi, falde leggere, fascioni a macchie, cavernosità”, vengono venduti a prezzi inferiori e si ammettono contestazioni sulla qualità.
Qualche volta per i blocchi che presentano difetti visibili, fermo restando il prezzo pattuito per i blocchi sani, vengono concordati ulteriori abbuoni compensativi nella misurazione e anche in questo caso non sono ammesse contestazioni sulla qualità.
Quando invece durante la lavorazione del blocco vengono riscontrati difetti invisibili (calcite, arenaria, fossili o altri) si ha diritto ad un abbuono nella misurazione pari alla minore utilizzazione del blocco. Per i blocchi parzialmente difettosi e/o informi, la vendita viene usualmente concordata a peso.
3) CONSEGNA
I blocchi di travertino vengono generalmente consegnati xxxxxx xxxx, posti su automezzo. Le misure relative vengono riportate sul documento di trasporto che viene affidato al trasportatore.
Le modalità di trasporto vengono concordate a parte.
CAPITOLO VI
Prodotti dell’industria alimentare
A) RISO BRILLATO
La Commissione ha rilevato che non esistono usi in quanto tale materia è regolamentata per legge.
B) XXXXXX, XXXXXX E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE
1) MODALITA’ DI CONTRATTAZIONE
Le farine ed i sottoprodotti della macinazione si contrattano “a peso netto”.
C) PASTE
Non sono stati accertati usi.
D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA
La vendita della pizza in provincia viene effettuata anche a pezzo oltre che a peso.
E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI
1) CONDIZIONI DI VENDITA
La vendita dello zucchero si intende effettuata a peso netto, fatti salvi zuccheri particolari o dietetici venduti a pezzo nei vari formati.
2) CONSEGNA
L’obbligazione di consegnare prodotti di biscotteria e pasticceria secca deve essere adempiuta nel domicilio del compratore a cura e spese del venditore. Può capitare che anche il compratore provveda con i suoi mezzi al ritiro della merce presso l’impresa produttrice.
F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE
E’ in uso che in alcune contrattazioni possa avvenire il ritiro, da parte del fornitore, della merce invenduta o prossima alla scadenza.
G) PESCI PREPARATI
E’ in uso che in alcune contrattazioni possa avvenire il ritiro, da parte del fornitore, della merce invenduta o prossima alla scadenza.
H) PRODOTTI SURGELATI
Gli alimenti surgelati seguono tre canali commerciali denominati:
- scambio industriale;
- catering;
- retail.
Lo scambio industriale è il canale attraverso il quale il produttore/trasformatore contratta merce surgelata rinfusa, in box o bulk o sacco, in unità da 5, 10, 20, 25 e 1000 kg, con prezzo riferito al kg, con trasporto a carico del destinatario, con consegne scadenzate a seconda delle esigenze del manipolatore/confezionatore ricevente, salvo diversa contrattazione.
Il catering è il canale attraverso cui si contrattano i surgelati destinati a “grande ristorazione”, nonché a mense, comunità, ristoranti e frigo- center.
In merito alle confezioni non esistono usi in quanto tale materia è regolamentata dalla legge.
I trasporti normalmente vengono determinati a seconda degli accordi tra azienda fornitrice e cliente.
Retail o canale dettaglio per la vendita a consumatori in confezioni.
In merito alle confezioni non esistono usi in quanto tale materia è regolamentata per legge.
La contrattazione si riferisce al kilogrammo o ad unità di vendita, il trasporto avviene normalmente a seconda degli accordi tra azienda fornitrice e cliente.
I) CONSERVE ALIMENTARI
1) MODALITA’ DI VENDITA
Se la vendita viene fatta su campione si intende che questo deve servire unicamente ad indicare la qualità della merce. La confezione deve però sempre corrispondere a quella del campione.
La confezione del campione non deve risultare manomessa ai fini di eventuali confronti.
2) UNITA’ DI MISURA
Nelle compravendite tra produttore e commerciante, l’unità di misura convenzionale è la scatola con riferimento al peso.
3) CONSEGNA
L’obbligazione di consegnare le conserve vegetali, in generale, deve essere adempiuta al domicilio del compratore a cura e spese del venditore, fatti salvi accordi diversi. In particolare per quanto riguarda le conserve di pomodoro – nei rapporti tra produttore e grossista - l’obbligazione di consegnare le conserve stesse deve essere adempiuta nel luogo di produzione ed il ritiro della merce avviene a cura e spese del compratore, salvo patto contrario.
4) LIMITI DI TOLLERANZA NELLA QUALITA’ DELLA MERCE
Il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto quando il difetto di qualità riguardi un quantitativo superiore al 5% della merce contrattata, salvo la possibilità di recuperare la quantità difettosa.
L) LATTE E DERIVATI
− Formaggio
1) FORMA DEL CONTRATTO
Per quanto attiene alla vendita nella fase tra produttore e commerciante di formaggi di produzione locale di latte pecorino o misto con latte
vaccino, le contrattazioni, sia per il prodotto fresco che stagionato, avvengono verbalmente per il tipo di formaggio (pecorino o misto).
2) PAGAMENTO
La consegna della merce ed il pagamento della stessa avvengono contestualmente alla stipulazione del contratto, o successivamente alla consegna del prodotto, dopo il controllo di qualità del prodotto stesso.
3) RECLAMI
Poiché le contrattazioni avvengono in presenza del prodotto, il compratore, una volta ritirata la merce, non può eccepire difetti di qualità che non siano relativi al tipo di formaggio (pecorino o misto) oggetto della compravendita. Per le partite importanti si fa riferimento al contratto scritto. Nel caso di merce di qualità non conforme, il reclamo avverrà tempestivamente.
M) OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni avvengono verbalmente. Solo per le partite importanti mediante contratto scritto.
2) CAPARRA
In ogni compravendita di olio extra vergine d’oliva, il compratore versa al venditore una caparra generalmente in ragione del 20%, ma in misura non mai inferiore al 10% del prezzo pattuito.
La “caparra” ha carattere confirmatorio quando sia pattuita con la espressione usuale “principio di pagamento”.
3) PAGAMENTO
Il pagamento avviene al momento della consegna del prodotto, fatti salvi accordi diversi.
4) MOLITURA DELLE OLIVE IN FRANTOIO PER CONTO TERZI
L’oliva normalmente viene portata al frantoio dal committente. Il compenso per la molitura dell’olio è stabilito in denaro.
Resta di proprietà del frantoiano tutta la sansa prodotta, con l’obbligo dello smaltimento delle acque vegetali.
Il committente ha diritto di assistere o di far controllare la lavorazione delle olive.
5) CONTRATTAZIONE DELL’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
L’olio si contratta su campione, su assaggio o previa analisi. Al momento della consegna dell’olio vengono prelevati dei campioni per il controllo della qualità e del grado di acidità. I campioni sono prelevati in numero di 4 e sigillati; due vanno al compratore e due al venditore.
6) CONSEGNA DELL’OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA
Nella compravendita di olio, fra produttore e commerciante, la consegna ha luogo merce franco automezzo del compratore.
Nella compravendita di olio fra commercianti la consegna ha luogo a domicilio del compratore a cura e spese del venditore.
7) UNITA’ DI MISURA
L’unità di misura adottata nelle contrattazioni dell’olio extra vergine d’oliva è il litro, per la vendita al minuto, ed il kg per la vendita all’ingrosso del prodotto sfuso ed in cisterne.
8) TARA
La tara viene commisurata a quella reale.
9) RECIPIENTI
Nella compravendita di olio extra vergine d’oliva, quando il venditore è il produttore, i recipienti vengono forniti dal compratore o vengono utilizzati recipienti forniti dal produttore, sigillati e completi di etichettatura prevista dalla legge.
N) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
Non sono stati accertati usi.
O) OLI GRASSI E ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
Non sono stati accertati usi.
P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE
− Pelli bovine
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni avvengono verbalmente.
2) PELLI FRESCHE
La compravendita di pelli fresche viene effettuata “a peso coda”, ossia con riferimento al peso della pelle all’atto dello scuoiamento a fresco.
3) OGGETTO E MODALITA’ DEL CONTRATTO
I commercianti usano contrattare con i macellai la produzione di pelli bovine di un periodo determinato.
Il contratto vincola entrambe le parti per la produzione di tutto il periodo previsto dal contratto.
E’ prevista la rinnovazione tacita del contratto per uguale periodo di tempo, qualora non ne venga data disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza.
4) CONSEGNA E PAGAMENTO
Il ritiro da parte del compratore avviene all’atto della macellazione con rilascio di ricevuta scritta contenente l’annotazione del peso, della qualità e delle eventuali tare.
Le pelli fresche vanno consegnate asciutte, senza musi, senza unghioli, senza nature, senza cespi d’orecchio e non sgozzate all’ebraica.
Il pagamento della merce avviene normalmente mese per mese nella prima decade successiva.
La liquidazione del prezzo ha luogo con riferimento ai prezzi del mercato nazionale, tenendo conto della qualità del pellame e delle spese.
5) CAPARRA
Non sono stati accertati usi.
6) PELLI SALATE – CALI
Il venditore che consegna pelli salate deve aver provveduto alla salatura a regola d’arte. Per il prezzo si fa riferimento a “peso coda”.
Alla consegna non devono risultare diminuzioni di peso eccedenti:
a) per pelli di vitello quadrato fino a kg 8: il 4%;
b) per pelli di vitello quadrato da kg 12: l’8%;
c) per pelli di vitello da kg 12 a kg 20: il 10%;
d) per pelli da kg 20 a kg 30: il 13%;
e) per pelli di buoi e vacche da kg 40 e più: il 14%;
f) per pelli di vitelloni interi da kg 40 ed oltre: il 15%. L’eccedenza di calo resta a carico del venditore.
7) PELLI A PESO SALATO
Le pelli possono essere vendute a “peso salato”, ossia al peso delle pelli dopo la salatura, alle seguenti condizioni:
a) impilatura da effettuarsi almeno 24 ore prima della consegna;
b) spazzatura del sale dalle pelli, prima della pesatura.
8) TARE
Sulla vendita “peso coda” o “peso salato” sono consentite le seguenti tare:
a) per pelli porose o tarlate dal 10% al 20%;
b) per pelli tagliate a seconda del punto dove si trova il taglio, se la pelle è di vitello fino al 10%, per le altre pelli da 1 a 2 kg a pelle;
c) per xxxxx spelate, a seconda del punto dove trovasi la spelatura, da 1 a 2 kg a pelle;
d) per pelli riscaldate, dal 10% al 20%;
e) per pelli di vitelloni interi, eccedenti il peso unitario di kg 50, il 15%;
f) per pelli di tori, il 20% a meno che non sia stato pattuito un prezzo separato;
g) per pelli isolane e maremmane, dal 15% al 20%.
9) MEDIAZIONE
Generalmente il contratto di vendita di pellami si conclude tramite commissionario. Mancando un commissionario, se interviene un mediatore, questi ha diritto ad un compenso che è dell’1% dell’importo della partita a carico del venditore e dell’1% a carico del compratore.
− Pelli ovine e caprine
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni per la compravendita di pelli caprine ed ovine avvengono verbalmente.
2) MODALITA’ DI VENDITA
Le pelli di agnello e di capretto si vendono secche, sia a peso che a numero.
Le pelli di capra e di montone si vendono a peso al netto di unghie e stecchi.
3) DETERMINAZIONE DEL PREZZO
Per la determinazione del prezzo si fa riferimento al peso di cento pelli.
4) PELLI DI SCARTO
Le pelli di scarto, se sono vendute a numero, vengono considerate: due per una, tre per due, quattro per una, cinque per due, e così di seguito, in relazione ai difetti che presentano.
5) COMPENSI AL MEDIATORE NELLA COMPRAVENDITA DI PELLAMI
La provvigione al mediatore è di solito commisurata al 2% del valore del contratto ed è a carico per metà a ciascuna delle parti contraenti.
Per i pellami la quota di provvigione dell’1% a carico del venditore viene corrisposta anche quando il contratto si perfeziona tramite il commissionario del compratore.
Q) VINI
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni dei vini hanno luogo mediante un contratto scritto, salvo per le piccole quantità che vengono contrattate verbalmente.
2) CAPARRA
La “caparra” ha carattere confirmatorio quando sia pattuita con l’espressione usuale “principio di pagamento”.
In tutti gli altri casi ha carattere penitenziale.
Allorquando la caparra viene considerata come “principio di pagamento” (confirmatoria), viene scomputata solo in occasione dell’ultimo pagamento.
3) CONSEGNA DEI VINI
La consegna della merce ha luogo sul veicolo del compratore a cura del venditore. Quest’ultimo deve provvedere alla immissione della merce in recipienti forniti dal compratore.
Il veicolo del compratore destinato al trasporto della merce dovrà giungere, ove possibile, sul luogo di produzione o, comunque, nel sito camionabile più vicino al luogo di produzione.
4) TERMINE DI CONSEGNA
Il termine contrattuale per il ritiro o consegna della merce è generalmente perentorio.
5) UNITA’ DI MISURA
Non sono stati accertati usi.
6) CONTRATTAZIONE DEI VINI
La vendita dei vini da produttore a commerciante è fatta su campione, oppure su tipo di campione e con riferimento alla gradazione alcolica. Quella da commerciante a commerciante è fatta su campione oppure con riferimento contestuale alla gradazione alcolica, alla percentuale di acidità, al colore ed al sapore.
I vini destinati al consumatore o all’oste vengono contrattati su assaggio o campione. In ogni caso è tollerata una lieve differenza, sempre che tale differenza non incida sulle caratteristiche e qualità commerciali del prodotto contrattato.
7) PRELEVAMENTO DI CAMPIONI
Al momento della consegna dei vini vengono prelevati campioni dal recipiente del compratore per il controllo della qualità e della gradazione alcolica.
I campioni sono prelevati in numero di quattro e sigillati; due restano al venditore.
8) GRADAZIONE ALCOLICA DEI VINI
Nel caso di contrattazioni di vini in base alla gradazione alcolica, è tollerata una differenza di 3/10 di grado in più od in meno. Le eccedenze oltre i 3/10 di grado comportano una revisione del prezzo unitario a grado, stabilito dalle parti e la differenza di gradazione in meno, oltre la suddetta tolleranza dei 3/10 di grado, dà diritto al compratore di chiedere la risoluzione del contratto, quando sia stata indicata una gradazione base.
E’ fatta comunque salva la misurazione con il metodo “per distillazione” secondo le disposizioni.
9) MEDIAZIONE
Nella compravendita di vini spetta al mediatore una provvigione di Euro 0,50 ad ettolitro, che grava per metà su ciascuna delle parti. Il mediatore collabora con le parti nell’esecuzione del contratto e la provvigione gli viene pagata al termine della consegna del prodotto.
R) ALCOOL E LIQUORI
Non sono stati accertati usi.
S) BIRRA
Non sono stati accertati usi.
T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO
Non sono stati accertati usi.
CAPITOLO VII
Prodotti delle industrie del tabacco
A) TABACCHI LAVORATI
Non sono stati accertati usi.
CAPITOLO VIII
Prodotti dell’industria delle pelli
A) PELLI CONCIATE
L’unità convenzionale dei pellami è il piede quadrato pari a centimetri 30,48x30,48. Viene però soprattutto utilizzata una diversa unità di misura, pure indicata correntemente come piede quadrato, pari a cm 30 x 30.
B) LAVORI IN PELLE E CUOIO
1) TERMINE DI CONSEGNA
Per i prodotti di pelletteria di uso stagionale (articoli da caccia, per la scuola e borsette da donna) la consegna si intende debba essere effettuata almeno entro un mese prima dell’inizio della stagione cui gli articoli stessi sono destinati.
2) TRASPORTO
La consegna della merce avviene franco fabbrica e le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente, salvo patto contrario.
3) IMBALLAGGI
E’ compreso nel prezzo se non diversamente specificato.
CAPITOLO IX
Prodotti delle industrie tessili Non sono stati accertati usi.
CAPITOLO X
Prodotti delle industrie dell’abbigliamento e dell’arredamento
A) CAPPELLI
1) TERMINE DI CONSEGNA
Per i cappelli la consegna si intende debba essere effettuata entro il mese prima dell’inizio della stagione cui gli articoli stessi sono destinati.
2) TRASPORTO ED IMBALLAGGIO
La consegna della merce avviene franco fabbrica e le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente.
B) VESTITI E BIANCHERIA
1) TERMINI DI CONSEGNA
Per i vestiti e per la biancheria la consegna si intende debba essere effettuata entro un mese prima dell’inizio della stagione cui gli articoli stessi sono destinati.
2) TRASPORTO ED IMBALLAGGIO
Sono compresi nel prezzo di vendita.
C) CALZATURE
1) SPECIE DI VENDITA
La vendita può essere effettuata anche su “tipo di campione”, tenendo presente che lo stesso serve ad indicare le seguenti caratteristiche:
a) forma;
b) colore;
c) tipo di lavorazione;
d) tipo di pelle.
2) UNITA’ DI BASE DI CONTRATTAZIONE
L’unità di base di contrattazione è il singolo paio di scarpe.
3) NUMERAZIONE DELLE CALZATURE
La numerazione delle scarpe viene effettuata normalmente con il sistema della misurazione francese (ogni punto uguale a 2/3 di cm ) o, saltuariamente, con la numerazione americana (ogni punto uguale a 8,46mm). Quando le calzature vengono fornite per gruppi di numerazione, tali gruppi si intendono così distinti:
“neonato”, da 18 a 21;
“bambino”, da 22 a 27;
“ragazzo”, da 28 a 35;
“sottouomo”, da 36 a 39;
“uomo”, da 39 a 47;
“sottodonna”, da 33 a 36;
“donna”, da 34 a 42.
4) IMBALLAGGI
Sono compresi nel prezzo di vendita salvo diversamente specificato nel contratto.
5) LUOGO DELLA CONSEGNA
Per quanto riguarda la consegna delle merci destinate al mercato interno, le consegne stesse vengono considerate effettuate porto franco salvo patto contrario.
6) TERMINI DI CONSEGNA
Il produttore può prorogare i termini di consegna pattuiti per un massimo di 15 giorni lavorativi.
7) PAGAMENTI
Per i pagamenti in contanti si pratica uno sconto del 3% sull’importo della fornitura. Le spese di emissione di tratta sono a carico dell’acquirente.
8) DIFETTI DELLA MERCE
L’acquirente non può rifiutare in blocco la partita di calzature, quando soltanto una parte di essa dovesse risultare non conforme al campione. In tal caso il compratore ha diritto, d’accordo col venditore, alla riduzione del prezzo o alla sostituzione delle scarpe risultate difettose.
9) RECLAMI
Eventuali reclami sulla difformità qualitativa e quantitativa del prodotto commissionato, devono essere presentati dall’acquirente entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce, salvo difetti occulti, cioè non ravvisabili all’atto del controllo della merce entro i termini stabiliti.
10) TERMINE DI RESTITUZIONE DELLA MERCE DIFETTOSA
La restituzione dell’eventuale merce difettosa deve avvenire entro 8 giorni dal ricevimento dell’ordine di restituzione, con l’autorizzazione del venditore che deve essere preventivamente avvertito a mezzo raccomandata della restituzione stessa o sistemi equivalenti.
Il venditore ha diritto di controllare la veridicità e la fondatezza della contestazione entro otto giorni dall’avvenuta segnalazione.
D) GUANTI, OMBRELLI E ACCESSORI
1. TERMINE DI CONSEGNA
La consegna si intende debba essere effettuata entro il mese prima dell’inizio della stagione cui gli articoli stessi sono destinati.
2. TRASPORTO ED IMBALLAGGIO
La consegna della merce avviene franco fabbrica e le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente, salvo diversamente pattuito.
CAPITOLO XI
Prodotti dell’industria del legno
A) LEGNO COMUNE
Condizioni di consegna:
- per i manufatti interni l’umidità contenuta deve essere compresa tra il 7% ed il 10%;
- per i manufatti per esterno l’umidità contenuta deve essere compresa tra il 10% ed il 13%;
- per chiusure ed oscuranti l’umidità contenuta deve essere compresa tra il 12% ed il 16%.
B) COMPENSATI
Non sono stati accertati usi.
C) MOBILI ED INFISSI
1) CONSEGNA DEI MOBILI
Nella fase di compravendita da negoziante a privato acquirente si intende che i mobili contrattati non sono resi montati franco domicilio dell’acquirente, salvo patto contrario.
2) CONDIZIONI PARTICOLARI
a) Mobili – Il mobilio in legno deve essere consegnato all’acquirente finito, funzionante e completo.
b) Infissi – Laddove non ci sia una particolare norma contrattuale che stabilisca anche la verniciatura, gli infissi devono essere consegnati finiti, completi di finitura speciale e della ferramenta relativa. Qualora manchi una espressa pattuizione contraria, gli infissi si intendono consegnati a cura del fornitore, con esclusione degli oneri relativi ad opere murarie. Il montaggio deve essere effettuato da una ditta certificata nel rispetto della normativa vigente (CASACLIMA).
3) GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO
Il mobilio e l’infisso devono essere eseguiti a regola d’arte ed essere funzionali per l’uso cui sono destinati. Gli eventuali difetti devono essere contestati entro i termini previsti dalla vigente normativa.
D) CARRI DA STRADA
Non sono stati accertati usi.
E) LAVORI IN SUGHERO
Non sono stati accertati usi.
CAPITOLO XII
Prodotti delle industrie della carta poligrafiche e fotofonocinematografiche
A) CARTA E CARTONI
- Unità di misura:
- mq (per acquisti da parte dell’industria come materia prima)
- a pezzo (per vendita prodotti finiti).
- Tolleranze: sullo scatolone finito +/- 8% del peso.
B) PRODOTTI TIPOGRAFICI E STAMPATI
1) ORDINAZIONI
La vendita viene effettuata per merce resa al domicilio del cliente se “in loco” o a domicilio dell’Azienda grafica se la merce deve essere spedita fuori sede. In questo caso le spese di trasporto sono a carico del committente, come pure sono a suo carico l’importo dell’imballaggio, il rischio e pericolo del viaggio.
2) PREVENTIVI
Le offerte scritte e i preventivi esponenti il solo prezzo del lavoro da eseguire sono gratuiti. I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove od altro eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico dello stesso qualora non siano seguiti da ordinazione, sempre che importino un onere preventivamente conosciuto.
I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l’esecuzione di copie di prova, i clichès, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre compresi nel prezzo preventivato.
I prezzi segnati sui preventivi non impegnano l’Azienda grafica che li ha rilasciati per più di quindici giorni dalla data di spedizione o presentazione dell’offerta, salvo diversi accordi scritti.
In mancanza di tale indicazione l’impegno è valido per un periodo di 15 giorni.
Salvo patto contrario, non s’intendono compresi nel prezzo del preventivo:
a) le bozze e le prove richieste in più;
b) le maggiori spese di esercizio e il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguiti in ore straordinarie; la misura del sovrapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;
c) le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione, in condizioni adatte alla regolare lavorazione.
Il preventivo per la fornitura di volumi, dei quali sia impossibile calcolare precedentemente il numero delle pagine, si fa un tanto al sedicesimo, oppure per facciata, salvo accordi diversi. Le facciate
bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo, salvo diverso accordo.
3) ESECUZIONE
L’Azienda grafica garantisce l’esatta riproduzione della tonalità degli originali a colori. Qualora ciò non fosse possibile è tenuta ad avvertire preventivamente il cliente e, se necessario, a suggerire gli accorgimenti tecnici.
Il committente ha diritto:
- per i lavori editoriali, al ritiro di una copia di xxxxx in colonna ed una delle seconde bozze impaginate;
- per i lavori commerciali, al ritiro di una sola copia delle prime e una delle seconde bozze.
L’Azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all’attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.
Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate, o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l’Azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori non segnalati.
Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa; ciò sempre che l’Azienda grafica provveda ad avvertire tempestivamente il committente dell’inconveniente. Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine proporzionato alla mole e alla natura del lavoro. Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli sono addebitate, sempre previa comunicazione della spesa.
4) MODIFICAZIONI DI LAVORO
Iniziato il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente sono a carico di quest’ultimo, secondo la fase del lavoro e l’entità della modifica.
Per ogni lavoro grafico a colori, essendo esso la riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto, ecc., precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modifiche, intendendosi le bozze o prove presentate solo per l’approvazione della tonalità dei colori.
Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più delle stabilite.
5) ESECUZIONE DI CLICHES E PELLICOLE
I clichès e le pellicole sono eseguite su disegni, fotografie, ecc., fornite dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.
I clichès e le pellicole sono fatturati a superficie.
I clichès e le pellicole delle fotolito, se fatturate a parte, si consegnano al committente a sua richiesta; possono venire conservate per eventuali ordini di ristampa.
Trascorsi tre anni senza che il cliente abbia impartito allo stampatore detti ordini, questi, previo interpello del cliente, può procedere alla loro distruzione. Il suddetto termine è ridotto a un anno per i clichès.
6) CARTA, CARTONI E SIMILARI
La carta, i cartoni e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici. Per la carta, i cartoni e qualsiasi altro materiale è ammessa la tolleranza d’uso. Per quei tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione, il committente è tenuto ad anticipare la metà del costo complessivo della carta.
7) QUANTITATIVI – TOLLERANZE
Quando il materiale sia fornito dall’Azienda grafica, per le forniture, le tolleranze qualitative e quantitative valgono le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.
8) STAMPA PERIODICA
I giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunti con reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata del periodo concordato, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta due mesi prima della scadenza.
L’anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà senz’altro diritto allo stampatore di esigere un indennizzo in ragione dei numeri che rimangono ancora da pubblicare nell’anno, senza pregiudizio di quegli eventuali altri risarcimenti per la composizione inutilizzata e per le rimanenze di carta.
Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato e tutte le varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.
La mancata osservanza o violazione da parte dell’autore o dell’editore o del committente, delle leggi sulla stampa, sui diritti d’autore o di quelle di P.S., oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dello stampatore possa alle stesse essere contrario, dà diritto allo stampatore di risolvere il contratto in corso rendendo l’autore o l’editore o il committente responsabile di tutte le conseguenze e dei danni a lui derivanti.
Nel caso di reclami da parte di inserzionisti di pubblicità e riconosciuti fondati dallo stampatore, la rivalsa dell’editore sarà conteggiata in base al valore della prestazione dello stampatore (cioè limitata alla spesa di produzione) senza alcun riconoscimento del valore commerciale attribuito dall’inserzionista o dall’autore all’inserzione (pagina di pubblicità) contestata.
9) TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna sono concordati fra le parti.
C) MATERIALE SENSIBILE PER FOTOGRAFIE E VIDEO
1) REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI
Salvo patto contrario, per i servizi fotografici e video eseguiti sia in studio che a domicilio, è uso generale non consegnare al cliente il negativo originale del servizio stesso che non viene distrutto ma conservato in archivio, a disposizione del committente.
2) SVILUPPO DEL MATERIALE
Se si constata che tutte o alcune fotografie sono riuscite male per fatto del cliente, è uso non stamparle oppure stamparle e dare la facoltà al cliente di non ritirarle senza corrispondere il relativo importo.
3) DANNEGGIAMENTO DEL MATERIALE AD OPERA DEL FOTOGRAFO
In caso di danneggiamento o smarrimento del materiale in occasione di stampa, si restituisce al cliente l’equivalente in materiale sensibile senza addebito del costo.
4) ESECUZIONE DI FOTO TESSERE
Quando si richiede una foto tessera, si eseguono n. 4 foto immediate e a colori e quindi il contratto e relativo prezzo si riferiscono sempre tacitamente a tale numero di copie.
CAPITOLO XIII
Prodotti delle industrie metallurgiche
A) GHISA, FERRI, ACCIAI
1) UNITA’ DI BASE DI CONTRATTAZIONE
Le unità di base di contrattazione per i prodotti metallurgici e siderurgici sono le seguenti:
a) per i prodotti siderurgici: il kg;
b) per bulloneria grezza: il kg;
c) per viti rullate e tornite: il pezzo;
d) per viteria per legno: il kg .
2) IMBALLAGGIO
Gli imballaggi necessari per la natura della merce come pure le spese vive per sistemazioni particolari di materiali, fanno carico al compratore. Se è stata convenuta la restituzione degli imballaggi la restituzione stessa deve avvenire a spese e cura del compratore. Per i prodotti che vengono venduti in quantità imposta dalla ditta produttrice, il costo della confezione è compreso nel prezzo del prodotto. L’imballaggio è addebitato all’acquirente al puro costo, salvo patto diverso. Nel caso di imballaggio “a rendere”, comprese bobine per cavi e “pallets”, la restituzione si intende in “porto franco”.
Le bobine per cavi in relazione al periodo di restituzione diminuiscono mano a mano il loro valore nel tempo.
3) CONSEGNA
Il facchinaggio per le operazioni di carico è a cura e spese del venditore, mentre le operazioni di scarico sono a cura e spese dell’acquirente; il trasporto è a cura e spese dell’una o dell’altra parte a seconda della pattuizione preventiva.
4) VERIFICA DELLA MERCE ED EVENTUALI RECLAMI
La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi.
5) GARANZIA
La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi.
B) ALLUMINIO E XXX XXXXX
Non sono stati accertati usi.
C) RAME E SUE LEGHE
Non sono stati accertati usi.
D) ORO, ARGENTO, PLATINO ED ALTRI METALLI PREZIOSI
Non sono stati accertati usi.
E) ALTRI METALLI
Non sono stati accertati usi.
F) ROTTAMI DI METALLI VARI
Non sono stati accertati usi.
CAPITOLO XIV
Prodotti delle industrie meccaniche
A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI
1) UNITA’ DI BASE DI CONTRATTAZIONE
L’unità di base di contrattazione per i prodotti meccanici è la seguente:
a) oggetti di utensileria: a pezzo;
b) mobili metallici: a pezzo;
c) macchine: a pezzo.
2) IMBALLAGGIO
Valgono le stesse norme degli usi rilevati per i prodotti siderurgici e metallurgici.
3) CONSEGNA
Nelle forniture fatte ad enti pubblici, la consegna si intende “franco destino”, compreso il relativo facchinaggio per le operazioni di carico e scarico.
Per i privati valgono le stesse norme degli usi rilevati per i prodotti siderurgici e metallurgici.
4) GARANZIA
La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi.
5) VERIFICA DELLA MERCE ED EVENTUALI RECLAMI
La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi.
B) MEZZI DI TRASPORTO
Non sono stati accertati usi.
CAPITOLO XV
Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi
A) PERLE, GEMME E PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE
Non sono stati accertati usi.
B) XXXXX, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO
− Lastrame di travertino
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni e commissioni avvengono verbalmente e/o con compilazione di copia commissione.
2) OGGETTO DEL CONTRATTO
Per lastrame di travertino si intende il prodotto greggio risultante dalla semplice segagione del blocco. Nella vendita di lastrame di travertino, privo di difetti, quando le lastre sono ben squadrate, si pratica costantemente un abbuono che va da un minimo di circa 5 cm per le due dimensioni (lunghezza ed altezza).
Ove le lastre non siano ben squadrate o presentino delle mancanze, l’abbuono viene aumentato proporzionalmente al minor ricavo di prodotto finito.
Il prezzo delle lastre varia a seconda della qualità e dello spessore. Pertanto il lastrame che presenta difetti visibili come “stucchi, falde leggere, fascioni o macchie, cavernosità” viene venduto a prezzi inferiori; per esso non si ammettono contestazioni sulla qualità.
Per il lastrame che presenta difetti visibili, fermo restando il prezzo pattuito per il lastrame sano, vengono concordati ulteriori abbuoni compensativi e anche in questo caso non sono ammesse contestazioni sulla qualità.
La misura può essere indicata in metri quadri e metri cubi a seconda degli spessori. Il materiale informe, difettoso ed il “cocciame” viene solitamente determinato a peso. Nel caso che il compratore ordini la merce su un campione preventivamente fornitogli dal venditore, il campione serve soltanto per facilitare al cliente la scelta della qualità e del colore del materiale che desidera acquistare ed ha valore puramente indicativo.
3) CONSEGNA
Il lastrame di travertino viene generalmente consegnato franco segheria, posto su automezzo. Le misure relative vengono riportate sul documento di trasporto che viene affidato al trasportatore. Le modalità di trasporto e di imballaggio vengono concordate a parte.
4) RECLAMI
L’acquirente che non abbia visto il materiale acquistato presso lo stabilimento del venditore può reclamare per eventuali difetti o difformità, precisando, in maniera dettagliata e motivata, la difformità ed i difetti stessi, per iscritto, con atto separato dal documento di trasporto, e/o comunque per posta con Raccomandata R.R. o mezzi equipollenti, nei termini stabiliti per legge.
− TRAVERTINO LAVORATO
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni e commissioni vengono corredate con le misure e, talvolta, anche con disegni e progetti.
2) OGGETTO DEL CONTRATTO
Per travertino lavorato si intende il lastrame di qualsiasi spessore tagliato a misura prestabilita.
Le principali altre fasi di lavorazione sono: stuccato, levigato, lucidato, bocciardato, subbiato e sabbiato. I lavorati di travertino vengono misurati sulla base del minimo parallelepipedo circoscritto. Il prezzo del travertino lavorato varia a seconda della qualità, dello spessore e delle diverse fasi di lavorazione.
Nel caso in cui il compratore ordini merce su campione, preventivamente fornitogli dal venditore, il contratto può essere risolto soltanto se vi siano notevoli difformità tra la merce consegnata e la campionatura, in quanto quest’ultima serve soltanto per facilitare al cliente la scelta della qualità e del colore del travertino con cui devono essere approntati i manufatti.
3) CONSEGNA
Il travertino lavorato viene generalmente consegnato franco stabilimento su automezzo. Le misure relative vengono riportate sul documento di trasporto che viene affidato al trasportatore. Le modalità di trasporto vengono concordate a parte; l’imballaggio viene compreso nel prezzo.
4) TOLLERANZE
Stuccature, masticature ed attaccature sono tollerate se fatte a regola d’arte e purché non pregiudichino l’impiego del manufatto di travertino. Sulle misure è tollerata una differenza in più o in meno di un millimetro sui due lati.
5) RECLAMI
L’acquirente che non abbia visto il materiale acquistato presso lo stabilimento del venditore, può reclamare per eventuali difetti di qualità o difformità nelle misure, precisando - in maniera dettagliata e motivata
- le difformità e i difetti stessi, per iscritto, con atto separato dal documento di trasporto o, comunque, per posta con Raccomandata R.R. e mezzi equipollenti nei termini stabiliti per legge.
ALTRI MATERIALI LAPIDEI
Per altri materiali lapidei, locali o di diversa provenienza, valgono gli stessi usi dei Capp. V e XV.
C) CALCE, CEMENTO E GESSO
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni e commissioni avvengono verbalmente o con compilazione di copia commissione.
2) OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è la fornitura ”a peso” di calce, cemento e gesso.
3) CONSEGNA
Sia la calce che il cemento ed il gesso vengono forniti franco stabilimento del venditore su mezzo di trasporto, per cui, salvo che la fornitura non sia stata pattuita a piè d’opera, le spese di trasporto fanno carico al committente. Gli imballaggi, invece, vengono generalmente compresi nel prezzo della merce.
4) RECLAMI
Gli eventuali reclami vanno proposti, per iscritto, in maniera motivata e dettagliata, nei termini stabiliti per legge.
D) MATERIALI DA COSTRUZIONE
1) FORMA DEL CONTRATTO
Le contrattazioni e commissioni avvengono verbalmente o con compilazione di copia commissione.
2) OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è la fornitura di materiali da costruzione. Tali forniture avvengono:
a) a numero per mattoni pieni e forati, tegole ecc.;
b) a m² per tavelloni e solai, marmette, mattonelle, campigiane, maioliche, vetri;
c) a m³ per ghiaia e sabbia;
d) a peso per il ferro;
e) a ml e sezioni, esclusi i pezzi speciali, per tubi di cemento, grès, terracotta e simili;
f) a m³ o a peso, merce franco cantiere su mezzo di trasporto, il pietrame da muro che viene fornito spaccato a mazza vuoto per pieno.
3) CONSEGNA
I materiali da costruzione vengono forniti franco stabilimento del venditore su mezzo di trasporto, per cui, salvo che la fornitura non sia stata pattuita a piè dell’opera, le spese di trasporto fanno carico al committente.
Gli imballaggi si intendono generalmente compresi nel prezzo della merce.
E) PORCELLANE, MAIOLICHE E TERRAGLIE
Non sono stati accertati usi.
F) LAVORI DI VETRO E CRISTALLO
1) MODO DI MISURAZIONE
La misurazione dei vetri avviene a m² con arrotondamento di cm 4 e multipli (31 x 31 = 32 x 32; 34 x 34 = 36 x 36).
Nella quadratura il prodotto viene sviluppato a 4 decimali.
Per i vetri semplici il massimo del semiperimetro è di mm 2,45, altezza massima della lastra è di cm 180.
Per i vetri comuni, semidoppi, doppi, mezzi cristalli e cristalli esistono in commercio delle categorie di superficie.
I prezzi, in questo caso, aumentano man mano che aumentano le superfici.
Tali categorie sono:
a) vetro float da 3 mm - casse di misura normalizzata da 200 m2 in altezza di cm 210 – 225 – 240 – 260 – 600 x 321 di lunghezza;
b) vetro float da 4 mm - casse di misura normalizzata da 200 m2 in altezza di cm 210 – 225 – 240 – 260 – 600 x 321 di lunghezza;
c) vetro float da 5 mm - casse di misura normalizzata da 120 m2 in altezza di cm 210 – 225 – 240 – 260 – 600 x 321 di lunghezza.
2) CLASSIFICAZIONE DEI VETRI
I vetri, ”semicristalli ed i cristalli” float a seconda dello spessore, si distinguono in:
a) vetri float da mm 1,60 a mm 2,00;
b) vetri float da mm 3,00;
c) vetri float da mm 4,00;
a) vetri float da mm 5,00;
b) vetri float da mm 6,00;
c) vetri float da mm 8,00 a mm 10,00 e fino a 30 mm di spessore;
a) vetri float da mm 4,50 a mm 5,00;
b) vetri float da mm 5,00 a mm 6,00;
c) vetri float da mm 8,00 a mm 10,00 e fino a 30 mm di spessore.
Esistono in commercio vetri greggi o stampati in misure fisse di cm 126/150 e 180 x m 3/3,30.
Lo spessore di dette lastre è da mm 4 a mm 6, a richiesta si può ottenere uno spessore maggiore.
3) TOLLERANZE
L’ ondulazione del materiale nei vetri float, non prevede alcuna tolleranza relativamente allo spessore.
CAPITOLO XVI
Prodotti delle industrie chimiche
A) CONCIMI CHIMICI
1) TERMINI PER LA CONSEGNA
Laddove il termine di consegna non sia stato esplicitamente pattuito, il contratto s’intende risolto qualora il venditore non consegni all’acquirente agricoltore i prodotti oggetto di contrattazione in tempo utile per il loro impiego.
B) ANTICRITTOGAMICI
1) TERMINE PER LA CONSEGNA
Laddove il termine di consegna non sia stato esplicitamente pattuito, il contratto s’intende risolto qualora il venditore non consegni all’acquirente agricoltore i prodotti oggetto di contrattazione in tempo utile per il loro impiego.
C) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA
Non sono stati accertati usi.
D) PRODOTTI FARMACEUTICI
Non sono stati rilevati usi.
E) COLORI E VERNICI
Non sono stati accertati usi.
F) MATERIE PLASTICHE
Non sono stati accertati usi.
G) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO
1) CONSEGNA
Per i prodotti petroliferi liquidi ad uso combustibile, la consegna può avvenire oltre che franco serbatoio del cliente anche franco fornitore.
H) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE
1) CONSEGNA e RICONSEGNA
Per i gas liquidi in bombola (g.p.l.) nella fase del commercio all’ingrosso il concessionario – o direttamente la impresa imbottigliatrice – cura la consegna delle bombole all’esercente ed il ritiro dei vuoti. Nel commercio al minuto del g.p.l. è il dettagliante che cura la consegna, la messa in opera ed il ritiro dei vuoti a domicilio del cliente. Il ritiro delle bombole può essere effettuato inoltre dal cliente presso l’esercizio del dettagliante.
Oltre che in bombole il g.p.l. può essere fornito sfuso a cura del fornitore direttamente nel serbatoio presso l’utente.
Il compratore restituisce le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote, e comunque non oltre il termine massimo di tolleranza di giorni 180 (centottanta) dalla data della consegna.
2) VERIFICA DELLA MERCE
Per le bombole di gas liquido (g.p.l.) la verifica della tenuta dei recipienti stessi avviene al momento della loro messa in uso. La manutenzione del serbatoio relativamente al g.p.l. xxxxx è a cura dello stesso proprietario.
3) RECLAMI – RITORNO DELLA MERCE
In tutte le fasi della commercializzazione di bombole di gas liquido (g.p.l.), gli acquirenti che dovessero riscontrare difetti, perdite o differenze di peso in bombole, hanno il diritto di ottenere la sostituzione delle stesse, senza addebito del contenuto eventualmente utilizzato. Le perdite del gas sfuso, derivanti dalla tenuta del serbatoio, sono a carico del proprietario del serbatoio stesso.
I) PRODOTTI CONFEZIONATI TIPO “SPRAY”
1) RECLAMI – RITORNO DELLA MERCE
Per i prodotti confezionati tipo “spray” (insetticida, deodoranti, lacche per capelli, cere per pavimenti e per mobili, ecc.) l’eventuale difetto che dovesse impedire l’integrale utilizzazione del contenuto dà diritto alla sostituzione della bombola, senza addebito dell’eventuale prodotto utilizzato.
CAPITOLO XVII
Prodotti delle industrie della gomma elastica Non sono stati accertati usi.
CAPITOLO XVIII
Prodotti di industrie varie
COMMERCIO DI OGGETTI PLACCATI IN ORO E ARGENTO
La materia risulta regolamentata dalle norme vigenti e non esistono usi diversi