Misura dell’assegno ordinario - Revisione dei massimali. Le Parti stipulanti ritengono che gli importi indicati al comma 4 dell’art. 10 del Regolamento del Fondo di solidarietà (D.M. 28 aprile 2000, n. 158) debbano essere aggiornati come segue. Nei casi di sospensione temporanea dell’attività di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’in- teressato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribu- zione lorda mensile dell’interessato è superiore a detto ultimo limite. Le Parti stipulanti ritengono, altresì, che dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento del Fondo vadano depennate le seguenti parole: “superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite (…) per le ore eccedenti tale limite”.
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Samples: Employment Agreement, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali, CCNL Per I Dirigenti Delle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali
Misura dell’assegno ordinario - Revisione dei massimali. Le Parti stipulanti ritengono che gli importi indicati al comma 4 dell’art. 10 del Regolamento del Fondo di solidarietà (D.M. 28 aprile 2000, n. 158) debbano essere aggiornati come segue. Nei casi di sospensione temporanea dell’attività di lavoro, l’assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’in- teressato dell’interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribu- zione retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore a detto ultimo limite. Le Parti stipulanti ritengono, altresì, che dal comma 2 dell’art. 10 del Regolamento del Fondo vadano depennate le seguenti parole: “superiori a 37 ore e 30 minuti annui procapite (……) per le ore eccedenti tale limite”.
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