Common use of MISURAZIONE DEI LAVORI Clause in Contracts

MISURAZIONE DEI LAVORI. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, la D.L. potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute. Xxx l’appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione Lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. L’obiettivo del controllo da parte della D.L. è la determinazione della congruenza dell’erogazione delle prestazioni e dei lavori eseguiti con quanto previsto dalla documentazione contrattuale e dagli elaborati di progetto allegati al presente capitolato. Di converso è preciso obbligo dell’impresa mantenere aggiornata - su supporto telematico e cartaceo e con periodicità almeno settimanale - la documentazione tecnica e contabile, così come previsto dal DPR 207/2010 che descrive i lavori e le prestazioni realizzate e costituisce il punto documentale di partenza per la valutazione e l’erogazione degli S.A.L. Costituisce altro preciso obbligo dell’impresa l’applicazione di un simbolo predefinito, e in accordo con l’ente committente, sui materiali installati, con l’obiettivo di determinare l’impresa responsabile ed il tempo dell’intervento. Il CSE (ove nominato), dovrà provvedere all’accertamento ed all’approvazione dei costi sostenuti dall’impresa, relativi alle singole schede di richiesta intervento, in merito agli apprestamenti di sicurezza adottati per il corretto svolgimento delle lavorazioni. (Allegato XV punto 4.1.6). Verranno valutati, e quindi portati sullo stato di avanzamento dell’erogazione dei lavori e delle prestazioni, soltanto quei lavori e quelle operazioni, materiali, forniture, componenti, apparecchiature, sistemi e sub-sistemi, che risulteranno annotati e descritti nella documentazione tecnica e contabile sopra richiamata, nonché marchiati con l’etichetta indelebile che annoti almeno il simbolo o nome dell’impresa e la data d’installazione. Periodicamente sarà redatto, a cura dell’impresa, lo stato dell’erogazione delle prestazioni e dei lavori che conterrà tutte le eventuali determinazioni delle verifiche periodiche eventualmente attivate dall’ente committente, e tutte le misurazioni, disegni, pesature e quant’altro necessario per consentire la compilazione del S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori e l’emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile del Procedimento. In caso di discordanza tra la contabilità presentata e le valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori, l’impresa dovrà provvedere ad apportare le variazioni conseguenti, fatta salva la possibilità di apporre le riserve sul Registro di Contabilità, che dovranno essere esplicate e quantificate nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione degli atti.

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Samples: www.comune.partinico.pa.it, www.comune.partinico.pa.it

MISURAZIONE DEI LAVORI. Nel corso di esecuzione di ciascun contratto attuativo, la D.L. potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute. Xxx l’appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione Lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. L’obiettivo del controllo da parte della D.L. è la determinazione della congruenza dell’erogazione delle prestazioni e dei lavori eseguiti con quanto previsto dalla documentazione contrattuale e dagli elaborati di progetto allegati al presente capitolato. Di converso è preciso obbligo dell’impresa mantenere aggiornata - su supporto telematico e cartaceo e con periodicità almeno settimanale - la documentazione tecnica e contabile, così come previsto dal DPR 207/2010 che descrive i lavori e le prestazioni realizzate e costituisce il punto documentale di partenza per la valutazione e l’erogazione degli S.A.L. Costituisce altro preciso obbligo dell’impresa l’applicazione di un simbolo predefinito, e in accordo con l’ente committente, sui materiali installati, con l’obiettivo di determinare l’impresa responsabile ed il tempo dell’intervento. Il CSE (ove nominato), dovrà provvedere all’accertamento ed all’approvazione dei costi sostenuti dall’impresa, relativi alle singole schede di richiesta intervento, in merito agli apprestamenti di sicurezza adottati per il corretto svolgimento delle lavorazioni. (Allegato XV punto 4.1.6). Verranno valutati, e quindi portati sullo stato di avanzamento dell’erogazione dei lavori e delle prestazioni, soltanto quei lavori e quelle operazioni, materiali, forniture, componenti, apparecchiature, sistemi e sub-sistemi, che risulteranno annotati e descritti nella documentazione tecnica e contabile sopra richiamata, nonché marchiati con l’etichetta indelebile che annoti almeno il simbolo o nome dell’impresa e la data d’installazione. Periodicamente sarà redatto, a cura dell’impresa, lo stato dell’erogazione delle prestazioni e dei lavori che conterrà tutte le eventuali determinazioni delle verifiche periodiche eventualmente attivate dall’ente committente, e tutte le misurazioni, disegni, pesature e quant’altro necessario per consentire la compilazione del S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori e l’emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile del Procedimento. In caso di discordanza tra la contabilità presentata e le valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori, l’impresa dovrà provvedere ad apportare le variazioni conseguenti, fatta salva la possibilità di apporre le riserve sul Registro di Contabilità, che dovranno essere esplicate e quantificate nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione degli atti.

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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Scuole Diverse

MISURAZIONE DEI LAVORI. Nel corso Le quantità dei lavori e delle provviste saranno di esecuzione di ciascun contratto attuativonorma determinate con metodi geometrici, la D.L. in relazione a quanto previsto in elenco prezzi. Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute. Xxx compiute in contraddittorio con l’appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l’appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorioperentorio di cinque giorni, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuticomunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori. In tal casoNel caso di mancata presenza dell’appaltatore alle misurazioni indicate, inoltre, l’appaltatore quest’ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza. L’Appaltatore è tenuto ad avvisare La misurazione e la Direzione Lavori quandoverifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, per dal direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il progredire documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell’appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguitenei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 207/2010. L’obiettivo del controllo da parte della D.L. è E’ previsto il ricorso a rilievi topografici per la determinazione della congruenza dell’erogazione delle prestazioni e dei lavori eseguiti con quanto previsto dalla documentazione contrattuale e dagli elaborati volumetrie di progetto allegati al presente capitolato. Di converso è preciso obbligo dell’impresa mantenere aggiornata - su supporto telematico e cartaceo e con periodicità almeno settimanale - la documentazione tecnica e contabile, così come previsto dal DPR 207/2010 che descrive i lavori e le prestazioni realizzate e costituisce il punto documentale di partenza per la valutazione e l’erogazione degli S.A.L. Costituisce altro preciso obbligo dell’impresa l’applicazione di un simbolo predefinito, e in accordo con l’ente committente, sui materiali installati, con l’obiettivo di determinare l’impresa responsabile ed il tempo dell’intervento. Il CSE (ove nominato), dovrà provvedere all’accertamento ed all’approvazione dei costi sostenuti dall’impresa, relativi alle singole schede di richiesta intervento, in merito agli apprestamenti di sicurezza adottati per il corretto svolgimento delle lavorazioni. (Allegato XV punto 4.1.6). Verranno valutati, e quindi portati sullo stato di avanzamento dell’erogazione dei lavori e delle prestazioni, soltanto quei lavori e quelle operazioni, materiali, forniture, componenti, apparecchiature, sistemi e sub-sistemi, che risulteranno annotati e descritti nella documentazione tecnica e contabile sopra richiamata, nonché marchiati con l’etichetta indelebile che annoti almeno il simbolo o nome dell’impresa e la data d’installazione. Periodicamente sarà redattoscavo, a cura dell’impresadell’Appaltatore, lo stato dell’erogazione che si avvarrà a proprio onere e spese di una ditta specializzata di sua fiducia, approvata dalla Direzione Lavori. L’Ente Appaltante si riserva il diritto di effettuare rilievi topografici in contraddittorio. E’ fatta sempre salva, in occasione delle prestazioni e dei lavori che conterrà tutte le eventuali determinazioni delle verifiche periodiche eventualmente attivate dall’ente committenteoperazioni di collaudo, e tutte le misurazioni, disegni, pesature e quant’altro necessario per consentire la compilazione del S.A.L. da parte del Direttore dei Lavori e l’emissione del Certificato di Pagamento da parte del Responsabile del Procedimento. In caso di discordanza tra la contabilità presentata e le valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori, l’impresa dovrà provvedere ad apportare le variazioni conseguenti, fatta salva la possibilità di apporre verificare e di rettificare le riserve sul Registro misure rilevate e quanto di Contabilità, che dovranno essere esplicate e quantificate nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione degli atticonseguenza liquidato all’Appaltatore.

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