PALI Clausole campione

PALI. La lunghezza dei pali battuti sarà determinata misurando quella progettualmente prevista. La lunghezza dei pali trivellati sarà quella effettivamente posta in opera.
PALI. A 5.01.1. La scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura. La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. A 5.01.1.a. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: A 5.01.1.a.1. per diametro pari a 340 mm m € 50,53 A 5.01.1.a.2. per diametro pari a 400 mm m € 59,26 A 5.01.1.a.3. per diametro pari a 500 mm m € 73,74 A 5.01.1.a.4. per diametro pari a 600 mm m € 87,01 A 5.01.1.a.5. per diametro pari a 800 mm m € 119,33 A 5.01.1.a.6. per diametro pari a 1.000 mm m € 152,47 A 5.01.1.a.7. per diametro pari a 1.200 mm m € 198,04 A 5.01.1.a.8. per diametro pari a 1.500 mm m € 265,18 A 5.01.1.a.9. per diametro pari a 2.000 mm m € 403,55 A 5.01.1.b. in terreni autosostenenti con resistenza alla compressione compresa tra 60 e 120 kg/cmq: A 5.01.1.b.1. per diametro pari a 340 mm m € 53,86 A 5.01.1.b.2. per diametro pari a 400 mm m € 62,98 A 5.01.1.b.3. per diametro pari a 500 mm m € 77,89 A 5.01.1.b.4. per diametro pari a 600 mm m € 94,47 A 5.01.1.b.5. per diametro pari a 800 mm m € 126,80 A 5.01.1.b.6. per diametro pari a 1.000 mm m € 159,93 A 5.01.1.b.7. per diametro pari a 1.200 mm m € 203,85 A 5.01.1.b.8. per diametro pari a 1.500 mm m € 275,11 A 5.01.1.b.9. per diametro pari a 2.000 mm m € 417,64 A 5.01.2. Sovrapprezzo per pali di profondità superiore a 20 m per la sola maggiore lunghezza A 5.01.2.a. da 21 a 30 m % 10% A 5.01.2.b. da 31 a 40 m % 15% A 5.01.2.c. da 41 a 60 m % 30% A 5.01.03 A 5.01.3.a. infisso con vibratore, per ogni m. di palo: A 5.01.3.a.1. fino a 20 m % 25% A 5.01.3.a.2. oltre i 20 m % 35% A 5.01.3.b. infisso con morse, per ogni m. di palo % 100% A 5.01.4. % 130% A 5.01.5.
PALI. Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo del 10%, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione e battitura, anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua, energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo.
PALI. I pali per il supporto delle unità di ripresa, dove non sia possibile utilizzare quelli già esistenti, dovranno essere realizzati in materiale ferroso zincato a caldo spessore adeguato all’altezza e diametro di cima non inferiore a 60mm, altezza 10 metri fuori terra. I plinti di adeguata dimensione dovranno essere realizzati a getto, sul posto, previa verifica da parte dell’amministrazione.
PALI. I pali per il supporto delle unità di ripresa dovranno essere realizzati in materiale ferroso zincato a caldo spessore adeguato all’altezza e diametro di cima non inferiore a 60mm, altezza 10 metri fuori terra. I plinti di adeguata dimensione dovranno essere realizzati a getto, sul posto, previa verifica da parte dell’amministrazione. I pali andranno posati su plinto di fondazione in cemento armato, opportunamente interrati e ancorati alla sede stradale in modo da non subire oscillazioni di sorta il calcolo delle strutture è definito nell’apposita relazione di calcolo. Saranno preventivamente valutate le caratteristiche minime (portata, ingombri) delle macchine utilizzate per il trasporto, il sollevamento e la posa dei pali medesimi, in funzione delle caratteristiche delle aree dove si dovrà operare (spazi disponibili, interferenze di vario tipo). Il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, pubblicato con il Dpr 222/2003, rivolge particolare attenzione alle lavorazioni da eseguire per la realizzazione di tali opere. La circolazione degli addetti in piano, sarà opportunamente pianificata individuando le vie d’accesso, i percorsi ottimali e le opere provvisionali necessarie per garantire la sicurezza del personale, delimitando e segnalando le zone con rischio di caduta di gravi dall’alto o investimento da mezzi e prevedendo adeguate protezioni. Le operazioni di scarico, stoccaggio provvisorio, trasporto, sollevamento e posa in opera dei pali sarà pianificate individuando le area di stoccaggio e le vie di accesso alla zona di posa. Si avrà cura di pianificare la sequenza e tipologie delle attività in modo da limitare al massimo la permanenza del personale in elevazione grazie all’individuazione di una serie di operazioni da svolgersi preventivamente in piano (preassemblaggi, modulabilità eccetera). Le tecniche di montaggio e smontaggio degli elementi dei pali, verranno scelte tenendo conto della necessità di limitare l’utilizzo di attrezzature rumorose, la proiezione di schegge, le operazioni di saldatura. Nel caso in cui la connessione in elevazione degli elementi metallici costituenti il supporto su cui allocare le telecamere ed altri apparati di servizio debba avvenire mediante saldatura, saranno preventivamente definite le modalità per il trasporto e il posizionamento itinerante della saldatrice tenendo conto del peso e delle dimensioni della stessa. Verranno preventivamente definiti i sistemi di sollevamento persone che, in funzione della...
PALI. I pali, per i quali si rimanda integralmente a quanto previsto nelle relazioni specialistiche e negli elaboorati grafici che compongono la partica strutturale a firma di tecnico abilitato depositata presso l'Ufficio Cemento Armato de Antisimica della Provincia di Imperia e dal medesimo Ufficio approvati con rilasciio della Autorizzazione Sismica preventiva, dovranno essere realizzati secondo la seguente procedura: • posizionamento in zona sicura della perforatrice; • esecuzione della perforazione a rotazione e/o rotopercussione per pali di qualsiasi tipo eseguita con qualsiasi inclinazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza; • eventuale fornitura e iniezione di apposito additivo colloidale da utilizzare in fase di trivellazione, al fine di stabilizzare temporaneamente il foro di perforazione; • fornitura e posa dell’armatura metallica a barre come previsto da calcoli strutturali, comprensiva di tutti gli accessori (manicotti di giunzione, piastre di ripartizione, dadi conici, distanziatori a fiasco.. ecc.); • fornitura ed iniezione a pressione di boiacca cementizia di caratteristiche come previsto da calcoli strutturali, convenientemente additivata con correttivo antiritiro, fino al completo intasamento del foro, compresi i rabbocchi necessari per ripristinare il livello sino al boccaforo per tutte le volte e nelle quantità che si rendesse necessario; • eventuale utilizzio di additivo accelerante per la rapida maturazione del getto; • esecuzione delle prove di normativa richieste dal collaudatore. Le seguenti prestazioni accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.): • preparazione dei piani di lavoro e delle aree di cantiere necessarie (in accordo con committenza); • utilizzo di idonei sistemi per l’abbatimento delle polveri; • installazione degli allacciamenti alla rete elettrica e idrica (in accordo con committenza) • misurazione dei punti d'attacco delle perforazioni ed esecuzione di eventuali perforazioni a vuoto • l’esecuzione della perforazione attraverso tutti i tipi di terreno affiorante compresa la roccia compatta e disgregata; • rimozione e smaltimento dei detriti derivanti dalla perforazione e della sospensione di riflusso durante la realizzazione dei tiranti; • iniezione dei bulbi con la possibilità di iniezioni ripetute; • il taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti; • tutte le spese per le verifiche di laboratorio anche se su richiesta della DL sono a carico dell’appaltatore; • eventuali impalcati e piattafor...

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  • Norme finali 1. Con la presente clausola le parti prendono atto del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l’ istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima legge, negli all’artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del regolamento di cui all’art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell’ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi servizi. 2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001. 3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto previsto dall’art. 45 comma 3.

  • Ricorsi Qualsiasi parte interessata può presentare un ricorso contro le decisioni del Bureau Veritas. I ricorsi devono essere considerati solo per i seguenti casi: 1) respinta della richiesta di certificazione 2) sospensione, ritiro ed annullamento della certificazione I ricorsi devono essere presentati per iscritto a Bureau Veritas con tutta la documentazione disponibile e pertinente entro tre (3) mesi dalla decisione di Bureau Veritas. Il Local Technical Manager, a seguito della presentazione del ricorso, si accerta del suo eventuale diretto coinvolgimento nelle attività oggetto di ricorso ed in caso positivo incarica una persona indipendente e qualificata per la gestione dello stesso. In caso negativo il Local Technical Manager conduce direttamente un'analisi del ricorso attraverso tutta la documentazione disponibile e la consultazione delle funzioni coinvolte. Nel caso il Local Technical Manager valuti fondato e ammissibile il ricorso ne dà comunicazione al ricorrente ed avvia le opportune azioni correttive. In caso contrario informa il ricorrente per iscritto delle motivazioni per le quali non si ritiene accettabile il ricorso. Sino a questa fase della procedura il ricorrente non è soggetto ad alcun obbligo finanziario derivante dalla gestione del ricorso e può decidere per la sua prosecuzione o ritiro. Emesso da Ufficio: SL IND Approvato: TRQM/X. Xxxxxxx SLM/X.Xxxxxxxx Verificato: COPM/X.Xxxxxx Redatto: SL IND/X. Xxxxx Data emissione : 18/11/2021 Riferimenti EN ISO 9712:2012 ISO 17024:2012 Distribution list PCM IND Se il ricorrente mantiene il ricorso, il Local Technical Manager, entro 30 giorni, costituisce una commissione dei ricorsi basandosi su criteri di indipendenza e competenza. La commissione è formata da almeno tre membri che siano rappresentativi del settore oggetto del ricorso. A seguito dell’esame della documentazione, la decisione normalmente viene presa in un’unica seduta della commissione ed è rimandata ad altre sedute solo in casi eccezionali. I costi del ricorso devono essere a carico: 1) di Bureau Veritas se il ricorso è accolto 2) del ricorrente se il ricorso è respinto. La decisione deve essere comunicata per iscritto dal presidente della commissione dei ricorsi al ricorrente entro 90 giorni dalla data di conferma del ricorso. Tale decisione è inappellabile

  • Intonaci I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

  • Piani di sicurezza Il piano di sicurezza e coordinamento, redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo, costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del dell'art 90, comma 3 del D.Lgs n 81/2008; b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008; c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b). Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Ai sensi dell’art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Ai sensi dell’art. 117, comma 7 del Codice dei Contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2 del D. Lgs 163/2006, sono nulli. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore. Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista. A pena di nullità del Contratto di Appalto, il Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il Piano operativo di sicurezza del cantiere, saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso. Gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani non sono soggetti a ribasso d’asta.

  • VISTI le disposizioni di cui all'art. 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167: - comma 7: "Per le regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza dell'offerta formativa pubblica di cui all'art. 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti"; - comma 10: "I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale"; - la circolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 29, prot. n. 28/0002433 dell'11 novembre 2011; - l'interpello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 40 del 26 ottobre 2011; concordano - di confermare le vigenti discipline del c.c.n.l. terziario in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino alla scadenza del termine previsto dall'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011; di impegnarsi a tutti i livelli, nei rapporti istituzionali, al rispetto del presente accordo, al fine di garantire una entrata in vigore uniforme della disciplina contrattuale nazionale e delle diverse regolamentazioni legislative regionali alla scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il Testo unico sull'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, legge n. 247/2007 e del D.Lgs. n. 167/2011, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.

  • Risorse finanziarie Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Comune di Fasano ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della legge regionale n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Comune di Fasano oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente convenzione. Per le attività previste all’art. 3 della Convenzione, il Comune di Fasano concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Comune di Fasano nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

  • VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

  • Clausole finali Ai sensi dell’Art. 28, 5° Comma, L. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, la presente convenzione sarà trascritta sui registri immobiliari affinchè le obbligazioni ivi assunte dalle parti siano conoscibili da ogni terzo interessato. In sede notarile il testo della presente convenzione sarà suscettibile di integrazioni e/o modifiche per eventuali adeguamenti e/o precisazioni di carattere anche catastale ovvero richiesti dal Notaio per ragioni di natura contrattuale. Il Notaio rogante resta fin d’ora facoltizzato dalle parti ad introdurre eventuali specificazioni e/o adeguamenti e/o modifiche per una miglior traduzione della volontà delle parti nell’atto notarile, anche per quanto possa concernere una miglior identificazione delle aree. Tutte le spese relative, conseguenti e derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle notarili, tecniche di frazionamento e di trascrizione sono a carico degli OPERATORI, che chiedano i benefici di legge anche per quanto attiene la rilocalizzazione e rassegnazione agli OPERATORI delle aree e delle volumetrie di rispettiva competenza e titolarità, trattandosi di atto di esecuzione di previsioni urbanistiche comunali.

  • Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

  • Rimborsi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.