Calci Clausole campione

Calci. Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
Calci. Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”).
Calci. Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (« Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche »). In particolare si prescrive che : • la calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, non bruciata, né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. • la calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità. • l'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.
Calci. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti d’accettazione di cui alle norme del R.D. 16.11.1939 nr. 2231.
Calci. Le calci aeree ed idrauliche, dovranno r ispondere ai requisiti di accettazione di cui al Regio Decreto 2231 / 39 ; le calci idrauliche dovranno altresì r isponder e alle prescrizioni contenute nella legge 595 / 65 ( Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nel D. M. 31 agosto 1972 ( Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementi zi e delle calci idrauliche) nonchè alle norme UNI EN 459 - 1 e 459 - 2.
Calci. Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al X.X. 00 novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972.
Calci. Le calci aeree ed idrauliche naturali, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”). Il materiale utilizzato dovrà avere la marcatura CE ed essere conforme alle norme UNI EN 13055-1 UNI EN 14063-1 UNI EN 13055-2
Calci. LE CALCI AEREE ED IDRAULICHE, DOVRANNO RISPONDERE AI REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI CUI AL R.D. 16/11/1939, N. 2230; LE CALCI IDRAULICHE DOVRANNO ALTRESÌ RISPONDERE ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA L. 26/05/1965, N. 595, NONCHÉ AI REQUISITI DI ACCETTAZIONE CONTENUTI NEL D.M. 31/08/1972.
Calci. Le calci aeree proveranno dalla cottura a 850÷900° C di calcari purissimi. Le calci idrauliche proverranno dalla cottura a 900÷1000° C di calcari marmosi naturali, contenenti cioè in proporzioni sensibili silice, allumina e ossido ferrico oppure dalla cottura di miscela di calcare e materie argillose.
Calci. Le calci aeree risponderanno ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”). Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli della norma UNI 459, risponderanno alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accetta zione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge n. 595/1965.