Scavi a sezione ristretta Clausole campione

Scavi a sezione ristretta. Per scavi a sezione ristretta si intendono quegli scavi necessari per dar luogo a fondazioni di muri o pilastri e di qualunque altra fondazione propriamente detta. Son scavi a sezione ristretta anche quelli necessari per la posa in opera di fognature, condotte idriche, canali, cunette ecc. Quali che siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi a sezione ristretta dovranno essere spinti fino alla profondità di progetto e/o alla profondità indicata dal Direttore dei lavori all’atto della loro esecuzione. L'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, non può procedere alla realizzazione delle murature e/o di getti in calcestruzzo prima che il Direttore dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere orizzontali. Costituirà onere per l’Appaltatore l’allontanamento delle acque di pioggia o di falda dai cavi di fondazione qualora ce ne fosse la necessità. Nei casi in cui il piano di campagna risulti con pendenze accentuate la fonazione può essere prevista a gradoni con piani di fondazione a quote differenti. Realizzata la fondazione sia in muratura che in calcestruzzo armato o non armato il cavo di fondazione andrà riempito e costipato con lo stesso terreno proveniente dagli scavi, se il, Direttore dei lavori lo ritenga idoneo, sino al piano del terreno circostante previsto in progetto. Qualora il Direttore dei lavori reputi il materiale proveniente dagli scavi non idoneo, per essere impiegato per i riempimenti, questo dovrà essere allontanato dal cantiere, trasportato e conferito presso discariche di inerti autorizzate. Durante gli scavi a sezione ristretta, per profondità superiori a m 1,50, dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza, come puntellamenti, paratie, armature ecc. per impedire il franamento del terreno per evitare il rischio di seppellimento dei lavoratori. L'Appaltatore è responsabile dei danni conseguenti alle persone, alle cose pubbliche e private che dovessero accadere per la mancata adozione delle misure di sicurezza o per la loro insufficienza o per il tardivo posizionamento di puntellamenti, paratie, armature ecc. L’Appaltatore deve sempre provvedere di propria iniziativa alla adozione delle misure di sicurezza previste nel P.O.S. (piano operativo di sicurezza) di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del X.Xxx. 81/2008.
Scavi a sezione ristretta. Per scavi a sezione ristretta si intendono tutti gli scavi che non possano classificarsi come scavi a sezio- ne aperta. Qualora detti scavi dovessero accogliere un qualsiasi manufatto, è vietato all'appaltatore di porvi mano prima che la direzione dei lavori non abbia verificato e accettato le forme e dimensioni degli scavi mede- simi. Portato a termine il manufatto, si dovranno riempire i vuoti rimasti con lo stesso terreno estratto dallo scavo, convenientemente costipato, fino a raggiungere il profilo primitivo, ottenendo una densità del terreno così costipato pari al 90 % della densità Proctor-Standard se richiesto. Il materiale che risulta non impiegato nel riempimento predetto sarà portato a discarica o a deposito in cantiere se la direzione dei lavori lo ritenesse utile per altri impieghi.
Scavi a sezione ristretta. Per scavi a sezione ristretta in generale s'intendono quelli incassati necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno compresi come scavi di fondazione quelli effettuati per piccole porzioni all’interno dei locali. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per il raggiungimento della quota di posa della stratigrafia di pavimento dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. Gli scavi, quando occorra, dovranno essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione, sia del terreno sia delle strutture e delle murature in opera. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni o sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.
Scavi a sezione ristretta. 1. Per scavi a sezione ristretta si intendono tutti gli scavi che non possano classificarsi come scavi a sezione aperta.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: