Common use of Misure di prevenzione e protezione Clause in Contracts

Misure di prevenzione e protezione. Al personale che telelavora si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute previste per le o i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa nella struttura di servizio ed in particolare le disposizioni previste all’art. 3, comma 10 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Anche se la lavoratrice o il lavoratore svolgono l’attività presso il proprio domicilio, il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del personale in regime telelavoro, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite a livello nazionale, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili, in particolare si applicano le disposizioni relative all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale, secondo quanto disposto al titolo VII del D.Lgs. n.81/2008, nonché le disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro, di cui al titolo III del D.Lgs. n.81/2008. Al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate, saranno consentite visite da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o da parte della o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o di altri tecnici necessari, subordinate a consenso della persona che telelavora e preavviso per concordare il momento del sopralluogo. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi della L. n.445/2000 l’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli a campione chiedendo di produrre la relativa documentazione. La persona che telelavora può chiedere ispezioni di sua iniziativa. La postazione di lavoro deve essere esclusivamente utilizzata, nell’interesse dell’Amministrazione, per le attività attinenti al rapporto di lavoro rispettando le norme di sicurezza, non manomettendo in alcun modo l’apparecchiatura fornita. Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008, chi telelavora deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti in prossimità del proprio spazio lavorativo, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alle istruzioni relative ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

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Samples: Bando Di Selezione Per Telelavoro

Misure di prevenzione e protezione. 1) Al personale che telelavora telelavoratore si applicano le norme vigenti disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute previste per le o i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa nella struttura di servizio ed in particolare le disposizioni previste all’art. 3, comma 10 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Anche se la lavoratrice o il lavoratore svolgono l’attività presso il proprio domicilio, il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del personale in regime telelavoro, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite a livello nazionale, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabilidei lavoratori, in particolare si applicano le disposizioni relative all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale, secondo quanto disposto al titolo VII del D.Lgs. n.81/2008, nonché le disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro, quelle di cui al titolo III del D.Lgs. n.81/2008. Al fine 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche (comprese le norme relative alla sorveglianza sanitaria). 2) L’Amministrazione ed il dipendente – ognuno nei limiti delle rispettive attribuzioni – si impegnano affinché la prestazione di verificare la corretta applicazione delle disposizioni telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di sicurezzaambiente, relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori. 3) La installazione della postazione di telelavoro, nel telelavoro a domicilio, verrà effettuata in locali segnalati dal lavoratore e che siano in linea con la normativa riguardante la sicurezza del lavoro, con particolar riguardo all’impiantistica elettrica (L. 46/90), sulla base di indicazioni tecniche fornite dall’Ufficio prevenzione e Protezione. 4) Il lavoratore si impegna a presentare, prima dell’avvio effettivo del telelavoro, il certificato di conformità relativo all’impianto elettrico, ovvero copia della dichiarazione presentata al Comune di residenza se non ancora registrata, ovvero certificazione relativa al rispetto dell’articolo 5 comma 8 del DPR n. 447 del 6 dicembre 1991, regolamento attuativo della L. 46/90, per impianti privi di dichiarazione di conformità. 5) Ciascun dipendente addetto al telelavoro deve ricevere preventivamente una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate, saranno consentite visite da parte proprie mansioni. 6) Saranno responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o da parte della o lavoratore tutte le inadempienze in riferimento all’articolo 20 del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o di altri tecnici necessari, subordinate a consenso della persona D.Lgs 81/08 in cui si prescrive che telelavora e preavviso per concordare il momento del sopralluogo. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi della L. n.445/2000 l’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli a campione chiedendo di produrre la relativa documentazione. La persona che telelavora può chiedere ispezioni di sua iniziativa. La postazione di lavoro deve essere esclusivamente utilizzata, nell’interesse dell’Amministrazione, per le attività attinenti al rapporto di lavoro rispettando le norme di sicurezza, non manomettendo in alcun modo l’apparecchiatura fornita. Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008, chi telelavora ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti in prossimità del proprio spazio lavorativosul luogo di lavoro, su cui ricadono possono ricadere gli effetti delle sue azioni o od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative e ai mezzi forniti dal datore di lavoro, sancendo cos’ la responsabilizzazione del lavoratore rispetto alla propria autotutela. 7) L’Amministrazione garantirà ai telelavoratori la copertura assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Misure di prevenzione e protezione. Al personale che telelavora si applicano La Ditta aggiudicataria deve trasmettere entro 30 giorni dall’affidamento del servizio il documento di individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori previsto dalla D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.. Il documento deve contenere almeno le norme vigenti seguenti informazioni: - valutazione dei rischi specifici connessi al servizio oggetto del presente Capitolato; - modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in materia relazione ai rischi ad esso connessi e di primo soccorso; - mezzi, attrezzature e prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio e relative schede di sicurezza e tutela della salute previste per le o i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa nella struttura informazioni date ai lavoratori; - dotazione di servizio dispositivi di protezione individuale e relativa formazione ed in particolare le disposizioni previste all’art. 3, comma 10 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Anche se la lavoratrice o il lavoratore svolgono l’attività presso il proprio domicilio, il datore addestramento all'uso; - individuazione di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del personale in regime telelavoro, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite a livello nazionale, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili, in particolare si applicano le disposizioni relative all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale, secondo quanto disposto al titolo VII del D.Lgs. n.81/2008, nonché le disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro, di cui al titolo III del D.Lgs. n.81/2008. Al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate, saranno consentite visite da parte R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/Protezione), R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), medico competente e altre figure responsabili e relativi compiti; - formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza; - soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori della ditta appaltatrice o da parte terzi presenti a qualsiasi titolo presso le strutture della o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaS.A. (dipendenti, o utenza, personale scolastico, ditte terze, fornitori, ispettori, ecc.); - adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di altri tecnici necessarisalute, subordinate a consenso della persona che telelavora e preavviso per concordare il momento del sopralluogo. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi della L. n.445/2000 l’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli a campione chiedendo di produrre la relativa documentazione. La persona che telelavora può chiedere ispezioni di sua iniziativa. La postazione di lavoro deve essere esclusivamente utilizzata, nell’interesse dell’Amministrazione, per le attività attinenti al rapporto di lavoro rispettando le norme di sicurezza, non manomettendo in alcun modo l’apparecchiatura fornita. Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008, chi telelavora deve prendersi cura della propria salute igiene e sicurezza del lavoro. In attesa della redazione del documento sopra descritto la Xxxxx prenderà in esame la ricognizione dei rischi redatta dalla S.A. ed adotterà i provvedimenti immediatamente armonizzati con le misure di prevenzione necessarie, informerà e formerà il proprio personale e doterà il proprio personale di quella delle altre persone presenti in prossimità del proprio spazio lavorativoidonei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioniche devono comunque essere sempre utilizzati, conformemente alle istruzioni relative ai mezzi forniti dal datore di lavoroe dell’eventuale segnaletica antinfortunistica.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Misure di prevenzione e protezione. Al personale 1. L’Amministrazione deve garantire che telelavora la prestazione di telelavoro si applicano svolga in piena conformità con le norme normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e tutela della salute previste per le o i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa nella struttura di servizio ed in particolare dei lavoratori. 2. Al telelavoro si applicano le disposizioni previste all’art. 3, comma 10 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Anche se la lavoratrice o il lavoratore svolgono l’attività presso il proprio domicilio, il datore in materia di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del personale in regime telelavoro, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite a livello nazionale, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabilidei lavoratori, in particolare si applicano le disposizioni relative all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale, secondo quanto disposto al titolo VII del D.Lgs. n.81/2008, nonché le disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro, quelle di cui al titolo III D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. 3. La predisposizione della postazione di telelavoro domiciliare viene effettuata in locali segnalati dal lavoratore, purché in regola con la normativa riguardante la sicurezza del D.Lgslavoro, con particolare riguardo alle caratteristiche ambientali, all’impiantistica elettrica (Legge n. 37/08), all’illuminazione, agli arredi e alle apparecchiature, sulla base di indicazioni tecniche fornite dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente. 4. n.81/2008L’Amministrazione deve fornire adeguata formazione ai lavoratori, affinchè la prestazione lavorativa sia effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza per sé e per le persone che eventualmente vivano negli spazi adiacenti a quelli utilizzati per il telelavoro. 5. Al fine Il telelavoratore si impegna a non modificare la disposizione del posto di lavoro e dei collegamenti elettrici, ad usare correttamente le attrezzature, al rispetto della “quantità globale massima” di lavoro al videoterminale e delle relative pause ed a frequentare eventuali corsi di formazione specifici come indicate nel Documento Valutazione Rischi; inoltre, si impegna a sottoporsi alle visite mediche previste nel piano di sorveglianza sanitaria. 6. Il telelavoratore deve consentire, previa richiesta e con preavviso di almeno tre giorni, visite da parte dei componenti del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Amministrazione, del Medico Competente e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di sicurezzalavoro, relativamente alla postazione di lavoro ed e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. 7. Una copia del documento di valutazione dei rischi, saranno consentite visite da parte ai sensi del Servizio di Prevenzione D.Lgs 81/2008 e Protezione e/o da parte della o del rappresentante dei lavoratori ss.mm.ii., è inviata ad ogni dipendente, per la sicurezzaparte che lo riguarda; evidenziando che, o di altri tecnici necessari, subordinate a consenso della persona che telelavora e preavviso per concordare il momento del sopralluogo. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi della L. n.445/2000 l’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli a campione chiedendo di produrre la relativa documentazione. La persona che telelavora può chiedere ispezioni di sua iniziativa. La postazione di lavoro deve essere esclusivamente utilizzatadel medesimo decreto, nell’interesse dell’Amministrazione, per le attività attinenti al rapporto di lavoro rispettando le norme di sicurezza, non manomettendo in alcun modo l’apparecchiatura fornita. Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008, chi telelavora ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti in prossimità del proprio suo spazio lavorativo, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ed ai mezzi forniti dal datore ed agli strumenti di lavorolavoro utilizzati.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Del Telelavoro

Misure di prevenzione e protezione. Al L’O.E.A. deve trasmettere entro 30 giorni dall’inizio del servizio il documento di individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori previsto dalla L. 81/2008 e s.m.i.. Il documento deve contenere almeno le seguenti informazioni: - valutazione dei rischi specifici connessi al servizio oggetto del presente Capitolato; - modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi e di primo soccorso; - mezzi, attrezzature e prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio e relative schede di sicurezza e informazioni date ai lavoratori; - dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione ed addestramento all'uso; - individuazione figure R.S.P.P., R.L.S., medico competente e altre figure responsabili e relativi compiti; - copia attestati per R.S.P.P., X.X.X. xx xxxxxxx; - formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale che telelavora si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza salute e tutela della salute sicurezza; - soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori della Concessionaria o da terzi presenti a qualsiasi titolo presso le o i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa nella struttura di servizio ed in particolare le disposizioni previste all’art. 3strutture della S.A. (dipendenti, comma 10 D.Lgs. n.81/2008 utenza, personale scolastico, ditte terze, fornitori, ispettori, ecc.); - adempimenti documentali prescritti da norme generali e s.m.i.. Anche se la lavoratrice o il lavoratore svolgono l’attività presso il proprio domicilio, il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del personale in regime telelavoro, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite a livello nazionale, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili, in particolare si applicano le disposizioni relative all’utilizzo di attrezzature munite di videoterminale, secondo quanto disposto al titolo VII del D.Lgs. n.81/2008, nonché le disposizioni relative all’uso delle attrezzature di lavoro, di cui al titolo III del D.Lgs. n.81/2008. Al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezzasalute, relativamente alla postazione igiene e sicurezza del lavoro. In attesa della redazione del documento sopra descritto l’O.E.A. prenderà in esame la ricognizione dei rischi redatta dalla S.A. ed adotterà i provvedimenti immediatamente armonizzati con le misure di lavoro ed alle prevenzione necessarie, informerà e formerà il proprio personale e doterà il proprio personale di idonei D.P.I., che devono comunque essere sempre utilizzati, e dell’opportuna segnaletica antinfortunistica. Il personale che utilizza attrezzature tecniche ad essa collegateelettriche, saranno consentite visite da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e/a gas o da parte della o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaa vapore, o di altri tecnici necessari, subordinate a consenso della persona che telelavora e preavviso per concordare il momento del sopralluogo. Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi della L. n.445/2000 l’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli a campione chiedendo di produrre la relativa documentazione. La persona che telelavora può chiedere ispezioni di sua iniziativa. La postazione di lavoro deve essere esclusivamente utilizzata, nell’interesse dell’Amministrazione, per le attività attinenti al rapporto informato sulle corrette modalità di lavoro rispettando le norme utilizzo delle stesse e dei quadri di sicurezza, non manomettendo in alcun modo l’apparecchiatura fornita. Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n.81/2008, chi telelavora deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti in prossimità del proprio spazio lavorativo, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alle istruzioni relative ai mezzi forniti dal datore di lavorocomando ed alimentazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto