Diritto di controllo. Il committente potrà procedere in qualsiasi momento al controllo dei documenti dell’appaltatore, da cui possa dimostrare l’ottemperanza da parte di quest’ultimo alle obbligazione dei punti precedenti.
Diritto di controllo. Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento al controllo dei documenti dell’impresa appaltatrice, da cui possa evincersi l’ottemperanza da parte di quest’ultima alle obbligazioni dei punti precedenti.
Diritto di controllo. Il Contraente riconosce all’Assicuratore il diritto di controllare la veridicità e l’esattezza delle sue dichiarazioni e il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della polizza, nonché di effettuare qualsiasi verifica necessaria, anche presso gli uffici del Contraente stesso e dell’Assicurato. In caso di opposizione al controllo da parte del Contraente o dell’Assicurato, l’Assicuratore ha la facoltà di risolvere il contratto con conseguente decadenza da ogni diritto all’indennizzo. Il diritto di controllo può essere esercitato anche in previsione della liquidazione dell’indennizzo e in questo caso il pagamento dell’indennizzo - in assenza di inadempimenti contrattuali- è disposto entro il mese in cui viene conclusa la verifica.
Diritto di controllo. Il COMMITTENTE, su semplice richiesta anche verbale, potrà procedere in qualsiasi momento, al controllo di documenti (libro unico lavoro, libretti di lavoro, etc.) da cui possa dimostrarsi l’ottemperanza da parte dell’APPALTATORE alle obbligazioni di cui ai punti precedenti.
Diritto di controllo. Il locatore può accertare in qualsiasi momento anche mediante sopralluogo presso lo stabilimento termale se l’affittuario osserva gli obblighi di cui al presente contratto.
Diritto di controllo. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale di eseguire controlli in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare le conformità del servizio fornito alle prescrizioni di legge ed alle condizioni contrattuali. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale disporre, senza limiti d'orario, la presenza presso la cucina ed i locali refezionali di un proprio incaricato con il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e delle condizioni contrattuali. Il gestore del contratto dovrà garantire l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione Comunale in qualsiasi ora lavorativa ed in ogni zona della struttura di ristorazione, per esercitare il controllo circa il corretto svolgimento del servizio in ogni sua fase.
Diritto di controllo. E' facoltà del Dirigente Scolastico, effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta alle prescrizioni contrattuali.
Diritto di controllo. Aggiunta Il GI può controllare in qualsiasi momento se l’ITF e il suo personale soddisfino tutti i re- quisiti stabiliti dalla legge e dal contratto per l’utilizzo dell’infrastruttura. I controlli di sicu- rezza si svolgono sotto forma di audit, con o senza preavviso. Ciascuna delle parti si fa carico dei costi dovuti all’audit. L’ITF è tenuta a consentire al personale del GI di viaggiare gratuitamente a bordo delle motrici a fini di controllo e verifica degli im- pianti di tratta. Il GI copre i costi per l’istruzione eventualmente necessaria per la corsa a bordo del veicolo motore. I difetti accertati vengono comunicati di volta in volta per iscritto all’ITF interessata. Se si tratta di difetti gravi viene informato anche l’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
Diritto di controllo. Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Diritto di controllo. L’ente gestore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, lo stato di manutenzione dei servizi e degli spazi attribuiti in autogestione. In caso di particolari esigenze o difficoltà l’ente gestore, sentite le organizzazioni sindacali, può sospendere l’amministrazione in autogestione per il periodo di tempo necessario a rimuovere le cause ostative, previa convocazione dell’assemblea degli Assegnatari.