Common use of MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA Clause in Contracts

MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA. La Banca opera in base alla legislazione vigente in Italia, ove è previsto che l'attività bancaria può essere svolta esclusivamente dalle Banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In quanto Banca, è soggetta al rispetto dei principi fondamentali del sistema bancario e creditizio italiano contenuti, in particolare, nel Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia) e nelle disposizioni regolamentari emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza (Consob e Banca d'Italia) che disciplinano le banche e l'attività bancaria, la vigilanza sulle stesse e la prestazione dei servizi bancari. A tali fonti normative, si aggiungono il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e i successivi regolamenti Consob di attuazione (che regolamentano lo svolgimento della prestazione di servizi e attività di investimento). In particolare, le finalità della vigilanza sono indicate dall'art. 5 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia), il quale al comma 1 prevede che le autorità creditizie esercitino i poteri ad esse attribuiti avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. Questo modello di regolamentazione attribuisce quindi rilevanza all'analisi della situazione tecnica dei soggetti vigilati, volta a valutare l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa delle singole banche e dei gruppi a fronte dei rischi assunti e a verificare gli altri aspetti rilevanti della gestione aziendale. L'individuazione di problemi tecnici degli intermediari e il mancato rispetto delle regole prudenziali determinano interventi della Vigilanza. Con questo termine si intendono le diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire i deterioramenti tecnici, a garantire il rispetto della normativa bancaria. L'attività di supervisione si fonda anche sugli accertamenti ispettivi, che consentono di integrare, con gli elementi conoscitivi acquisiti in loco, la valutazione sulla qualità degli attivi e i profili tecnici della gestione aziendale nonché di verificare l'affidabilità complessiva dell'organizzazione e dei controlli interni della banca. Le risultanze vengono rappresentate in un documento i cui contenuti assumono rilievo fondamentale ai fini della successiva azione di vigilanza, specie in presenza di situazioni che richiedano l'adozione di misure di rigore quali la sottoposizione dell'azienda alla gestione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa. In tema di vigilanza, si segnala altresì che il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il quale ha iniziato ad operare il 4 novembre 2014, è un quadro di riferimento per la vigilanza bancaria in Europa. Esso comprende la Banca centrale europea (BCE) e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi dell’UE partecipanti. All’interno dell’MVU, la BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, si occupa in via diretta della vigilanza delle banche cc.dd. significative. Sulle banche cc.dd. meno significative, la vigilanza è condotta dalle autorità nazionali nell’ambito di linee guida uniformi stabilite dalla BCE, che all’occorrenza può avocare a sé i compiti di supervisione (vigilanza indiretta). Sebbene le autorità nazionali competenti abbiano la responsabilità primaria di organizzare ed esercitare la vigilanza degli enti meno significativi, anche il personale della BCE può partecipare a talune attività, ad esempio alle ispezioni in loco. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Regolamento sull’MVU) e il Regolamento (UE) n. 468/2014 (Regolamento quadro sull’MVU) forniscono la base giuridica per le modalità operative relative ai compiti prudenziali dell’MVU. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari detenuti per conto del cliente presso una delle società di gestione accentrata (depositario centrale ai sensi del Regolamento (UE) 909/2014) ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e successivi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e relativa normativa di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca . La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata (depositario centrale ai sensi del Regolamento (UE) 909/2014), a cui sia consentita comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora tali titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo paragrafo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del contratto Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Xxxxxx e Strumenti Finanziari per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione delle operazioni relative al servizio di custodia e amministrazione titoli da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società subdepositarie. In caso di sub deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto nell'ordinamento italiano o comunitario. La Banca adotta comunque tutti gli accorgimenti necessari affinché tale circostanza non possa influenzare negativamente i diritti del cliente, ferma restando la responsabilità della Banca, nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario. In caso di sub deposito presso intermediari di paesi terzi, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati, possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari, diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano o UE: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali. In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati per contratto stipulato tra la Banca e il Cliente. Le modalità di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel contratto Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari I conti intestati alla Banca per conto terzi sono tenuti distinti da quelli di proprietà della banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub depositari nei confronti della Banca o del depositario, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente. Prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti finanziari per conto proprio o per conto di un altro cliente, la Banca fornisce al cliente in tempo utile prima dell'utilizzo di tali strumenti, su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che le incombono nell'utilizzo di tali strumenti finanziari, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano. Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi illustrato alla lettera H) del presente documento. Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o dell'impresa d'investimento, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.

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MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA. La Igea Banca opera S.p.A in base relazione alla legislazione vigente in Italia, ove è previsto che l'attività bancaria può essere svolta esclusivamente dalle Banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In quanto Banca, è soggetta al rispetto dei principi fondamentali del sistema bancario e creditizio italiano contenuti, in particolare, nel Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia) e nelle disposizioni regolamentari emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza (Consob e Banca d'Italia) che disciplinano le banche e l'attività bancaria, la vigilanza sulle stesse e la prestazione dei servizi bancari. A tali fonti normative, si aggiungono il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e i successivi regolamenti Consob di attuazione (che regolamentano lo svolgimento della prestazione di servizi e attività di investimento)investimento riceve in deposito disponibilità liquide o strumenti finanziari di spettanza della Clientela; tali spettanze possono essere detenuti da un terzo (depositante delle disponibilità liquide o sub-depositante degli strumenti finanziari) per conto della Banca medesima. In particolareNel caso in cui le spettanze della Clientela siano depositate o sub-depositate presso soggetti terzi, le finalità la Banca seleziona i depositari/sub-depositari sulla base delle competenze e della vigilanza sono indicate dall'art. 5 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993reputazione di mercato degli stessi, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia), il quale al comma 1 prevede che le autorità creditizie esercitino i poteri ad esse attribuiti avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in materia creditiziacui gli stessi operano. Questo modello L’attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di regolamentazione attribuisce quindi rilevanza all'analisi della situazione tecnica dei soggetti vigilati, volta a valutare l'adeguatezza patrimoniale riesaminare l’efficienza e organizzativa delle singole banche e dei gruppi a fronte dei rischi assunti e a verificare gli altri aspetti rilevanti della gestione aziendalel’affidabilità del servizio. L'individuazione di problemi tecnici degli intermediari e il mancato Nel rispetto delle regole prudenziali determinano interventi della Vigilanza. Con questo termine si intendono le diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire i deterioramenti tecnici, a garantire il rispetto della condizioni previste dalla normativa bancaria. L'attività di supervisione si fonda anche sugli accertamenti ispettivi, che consentono di integrare, con gli elementi conoscitivi acquisiti in locoapplicabile, la valutazione sulla qualità degli attivi e i profili tecnici della gestione aziendale nonché di verificare l'affidabilità complessiva dell'organizzazione e dei controlli interni della banca. Le risultanze vengono rappresentate in un documento i cui contenuti assumono rilievo fondamentale ai fini della successiva azione di vigilanza, specie in presenza di situazioni che richiedano l'adozione di misure di rigore quali la sottoposizione dell'azienda alla gestione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa. In tema di vigilanza, si segnala altresì che il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il quale ha iniziato ad operare il 4 novembre 2014, è un quadro di riferimento per la vigilanza bancaria in Europa. Esso comprende la Banca centrale europea (BCE) e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi dell’UE partecipanti. All’interno dell’MVU, la BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, si occupa in via diretta della vigilanza delle banche cc.dd. significative. Sulle banche cc.dd. meno significative, la vigilanza è condotta dalle autorità nazionali nell’ambito di linee guida uniformi stabilite dalla BCE, che all’occorrenza può avocare a sé i compiti di supervisione (vigilanza indiretta). Sebbene le autorità nazionali competenti abbiano la responsabilità primaria di organizzare ed esercitare la vigilanza degli enti meno significativi, anche il personale della BCE può partecipare a talune attività, ad esempio alle ispezioni in loco. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Regolamento sull’MVU) e il Regolamento (UE) n. 468/2014 (Regolamento quadro sull’MVU) forniscono la base giuridica per le modalità operative relative ai compiti prudenziali dell’MVU. La Banca è espressamente autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari detenuti per conto del cliente di sua pertinenza presso una delle società organismi di gestione accentrata (depositario centrale ai sensi del Regolamento (UE) 909/2014) ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e successivi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998deposito centralizzato o altri depositari abilitati, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e relativa normativa di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente può disporre in tutto italiani o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca esteri. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare indica al Cliente i titoli depositari abilitati presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata (depositario centrale ai sensi del Regolamento (UE) 909/2014), a cui sia consentita comunque gruppo della Banca e la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzinazionalità. Qualora tali titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente Più in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo paragrafo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del contratto Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Xxxxxx e Strumenti Finanziari per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione delle operazioni relative al servizio di custodia e amministrazione titoli da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società subdepositarie. In caso di sub deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto nell'ordinamento italiano o comunitario. La Banca adotta comunque tutti gli accorgimenti necessari affinché tale circostanza non possa influenzare negativamente i diritti del clienteparticolare, ferma restando la responsabilità della Banca, Banca nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario. In ove quest’ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di sub deposito presso intermediari di paesi terziclienti al dettaglio), i diritti del Cliente sugli gli strumenti finanziari possono essere sub- depositati presso: ⮚ organismi di deposito centralizzato; ⮚ altri depositari abilitati. La Banca ha selezionato i seguenti depositari e sub-depositati, possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari, diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano o UEdepositari: in particolare, nel ⮚ NEXI Spa ⮚ Monte Titoli S.p.A. Nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali. In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati per contratto stipulato tra la Banca e il Cliente. Le modalità di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel contratto Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari I terzi in “conti omnibus” (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati alla Banca per conto terzi medesima, in cui sono tenuti distinti da quelli di proprietà della banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub depositari nei confronti della Banca o del depositario, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente. Prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti finanziari per conto proprio o per conto di un altro cliente, la Banca fornisce al cliente in tempo utile prima dell'utilizzo di tali strumenti, su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che le incombono nell'utilizzo di tali strumenti finanziari, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano. Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi illustrato alla lettera H) del presente documento. Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli immessi strumenti finanziari di proprietà pertinenza di tale terzo una pluralità di clienti), l’utilizzo degli strumenti nell’interesse proprio o dell'impresa d'investimento, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.terzi (es. nell’ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato al soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:

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MISURE PER ASSICURARE LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DEI CLIENTI DETENUTI DALLA BANCA. La Igea Banca opera S.p.A in base relazione alla legislazione vigente in Italia, ove è previsto che l'attività bancaria può essere svolta esclusivamente dalle Banche, previa autorizzazione della Banca d'Italia. In quanto Banca, è soggetta al rispetto dei principi fondamentali del sistema bancario e creditizio italiano contenuti, in particolare, nel Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia) e nelle disposizioni regolamentari emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza (Consob e Banca d'Italia) che disciplinano le banche e l'attività bancaria, la vigilanza sulle stesse e la prestazione dei servizi bancari. A tali fonti normative, si aggiungono il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e i successivi regolamenti Consob di attuazione (che regolamentano lo svolgimento della prestazione di servizi e attività di investimento)investimento riceve in deposito disponibilità liquide o strumenti finanziari di spettanza della Clientela; tali spettanze possono essere detenuti da un terzo (depositante delle disponibilità liquide o sub-depositante degli strumenti finanziari) per conto della Banca medesima. In particolareNel caso in cui le spettanze della Clientela siano depositate o sub-depositate presso soggetti terzi, le finalità la Banca seleziona i depositari/sub-depositari sulla base delle competenze e della vigilanza sono indicate dall'art. 5 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993reputazione di mercato degli stessi, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia), il quale al comma 1 prevede che le autorità creditizie esercitino i poteri ad esse attribuiti avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in materia creditiziacui gli stessi operano. Questo modello L’attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di regolamentazione attribuisce quindi rilevanza all'analisi della situazione tecnica dei soggetti vigilati, volta a valutare l'adeguatezza patrimoniale riesaminare l’efficienza e organizzativa delle singole banche e dei gruppi a fronte dei rischi assunti e a verificare gli altri aspetti rilevanti della gestione aziendalel’affidabilità del servizio. L'individuazione di problemi tecnici degli intermediari e il mancato Nel rispetto delle regole prudenziali determinano interventi della Vigilanza. Con questo termine si intendono le diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire i deterioramenti tecnici, a garantire il rispetto della condizioni previste dalla normativa bancaria. L'attività di supervisione si fonda anche sugli accertamenti ispettivi, che consentono di integrare, con gli elementi conoscitivi acquisiti in locoapplicabile, la valutazione sulla qualità degli attivi e i profili tecnici della gestione aziendale nonché di verificare l'affidabilità complessiva dell'organizzazione e dei controlli interni della banca. Le risultanze vengono rappresentate in un documento i cui contenuti assumono rilievo fondamentale ai fini della successiva azione di vigilanza, specie in presenza di situazioni che richiedano l'adozione di misure di rigore quali la sottoposizione dell'azienda alla gestione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa. In tema di vigilanza, si segnala altresì che il Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), il quale ha iniziato ad operare il 4 novembre 2014, è un quadro di riferimento per la vigilanza bancaria in Europa. Esso comprende la Banca centrale europea (BCE) e le autorità di vigilanza nazionali dei paesi dell’UE partecipanti. All’interno dell’MVU, la BCE, in collaborazione con le autorità nazionali, si occupa in via diretta della vigilanza delle banche cc.dd. significative. Sulle banche cc.dd. meno significative, la vigilanza è condotta dalle autorità nazionali nell’ambito di linee guida uniformi stabilite dalla BCE, che all’occorrenza può avocare a sé i compiti di supervisione (vigilanza indiretta). Sebbene le autorità nazionali competenti abbiano la responsabilità primaria di organizzare ed esercitare la vigilanza degli enti meno significativi, anche il personale della BCE può partecipare a talune attività, ad esempio alle ispezioni in loco. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (Regolamento sull’MVU) e il Regolamento (UE) n. 468/2014 (Regolamento quadro sull’MVU) forniscono la base giuridica per le modalità operative relative ai compiti prudenziali dell’MVU. La Banca è espressamente autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari detenuti per conto del cliente di sua pertinenza presso una delle società organismi di gestione accentrata (depositario centrale ai sensi del Regolamento (UE) 909/2014) ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e successivi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998deposito centralizzato o altri depositari abilitati, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e relativa normativa di attuazione. In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente può disporre in tutto italiani o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca esteri. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare indica al Cliente i titoli depositari abilitati presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari, nonché l’eventuale appartenenza degli stessi al portatore anche presso organismi diversi dalle società di gestione accentrata (depositario centrale ai sensi del Regolamento (UE) 909/2014), a cui sia consentita comunque gruppo della Banca e la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzinazionalità. Qualora tali titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente Più in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo paragrafo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del contratto Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Xxxxxx e Strumenti Finanziari per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente. Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione delle operazioni relative al servizio di custodia e amministrazione titoli da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società subdepositarie. In caso di sub deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto nell'ordinamento italiano o comunitario. La Banca adotta comunque tutti gli accorgimenti necessari affinché tale circostanza non possa influenzare negativamente i diritti del clienteparticolare, ferma restando la responsabilità della Banca, Banca nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario. In ove quest’ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di sub deposito presso intermediari di paesi terziclienti al dettaglio), i diritti del Cliente sugli gli strumenti finanziari possono essere sub- depositati presso:  organismi di deposito centralizzato;  altri depositari abilitati. La Banca ha selezionato i seguenti depositari e sub-depositati, possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari, diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano o UEdepositari: in particolare, nel  NEXI Spa  Monte Titoli S.p.A. Nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali. In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati per contratto stipulato tra la Banca e il Cliente. Le modalità di deposito e sub deposito degli strumenti finanziari dei Clienti sono disciplinate nel contratto Servizio di Deposito a Custodia e/o Amministrazione di Titoli e Strumenti Finanziari I terzi in “conti omnibus” (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati alla Banca per conto terzi medesima, in cui sono tenuti distinti da quelli di proprietà della banca stessa. Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub depositari nei confronti della Banca o del depositario, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente. Prima di realizzare operazioni di finanziamento tramite titoli utilizzando strumenti finanziari da essa detenuti per conto di un cliente o di utilizzare altrimenti tali strumenti finanziari per conto proprio o per conto di un altro cliente, la Banca fornisce al cliente in tempo utile prima dell'utilizzo di tali strumenti, su un supporto durevole, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che le incombono nell'utilizzo di tali strumenti finanziari, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano. Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi illustrato alla lettera H) del presente documento. Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli immessi strumenti finanziari di proprietà pertinenza di tale terzo una pluralità di clienti), l’utilizzo degli strumenti nell’interesse proprio o dell'impresa d'investimento, l'impresa di investimento ne informa il cliente o potenziale cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.terzi (es. nell’ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato al soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni:

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