Mobilitazione Clausole campione

Mobilitazione. La attivazione e la mobilitazione dei moduli USAR-H sono disposte dal Centro Operativo Nazionale e sono strettamente connesse ad emergenze che, oltre a richiedere l’invio di risorse extraregionali, necessitano di una accentuata azione di direzione, comando e controllo sul teatro operativo. Il Centro Operativo Nazionale dispone inoltre la mobilitazione dei moduli USAR-H accreditati presso la banca dati CECIS della UE per eventuali interventi in ambito internazionale.
Mobilitazione. 1.1. Acquisizione documentazione di base. L'attività consiste nell'acquisizione della documentazione di base necessaria per l'espletamento delle indagini e dello studio: dati statistici sul sistema socio-economico, cartografie, studi esistenti, strumenti urbanistici, progetti in corso, ecc.
Mobilitazione. In conformità a quanto previsto dal dispositivo nazionale di Colonna Mobile la mobilitazione dei moduli USAR-L, che per quanto indicato corrispondono sostanzialmente a 2 Sezioni Operative versione Sisma, è disposto: - dalla Direzione Regionale competente territorialmente per gli interventi in ambito regionale, - dal Centro Operativo Nazionale per tutte le emergenze che richiedono l’invio di risorse extraregionali. In conformità alle consolidate direttive, il tempo intercorrente fra la disposizione e la partenza della S.O. versione Sisma è non superiore a 30 minuti (tmob ≤.30’)
Mobilitazione. In conformità a quanto previsto dal dispositivo nazionale di Colonna Mobile la mobilitazione dei moduli USAR-M, è disposta: - per gli interventi in ambito regionale, dal Direttore Regionale competente territorialmente, qualora la regione disponga di un modulo USAR-M, - dal Centro Operativo Nazionale per tutte le emergenze che richiedono l’invio di risorse extraregionali. Il Centro Operativo Nazionale dispone inoltre la mobilitazione dei moduli USAR-M accreditati presso la banca dati CECIS della UE per eventuali interventi in ambito internazionale. Come precedentemente indicato il tempo di mobilitazione, cioè il tempo intercorrente fra la disposizione operativa e la partenza di ciascun modulo USAR-M, sarà non superiore a 6 ore. 2.c. USAR Heavy 2.c.1. Caratteristiche generali I moduli USAR Heavy (USAR-H) sono in grado operare su due siti operativi distinti h24 per almeno 10 giorni ed intervengono sullo scenario emergenziale nei tempi tecnici strettamente necessari, e comunque entro 24 ore dal verificarsi del sinistro. Il tempo di mobilitazione, cioè il tempo intercorrente fra la disposizione operativa e la partenza di ciascun modulo USAR, sarà non superiore a 6 ore. Ciascun modulo USAR-H è sostanzialmente costituito dall’aggregazione di n. 2 USAR- M ed è caratterizzato dalla messa a fattore comune di alcune unità funzionali dei 2 USAR-M in modo da ridurre il complesso di risorse umane costituente il modulo Heavy, pur mantenendo i requisiti prestazionali richiesti dalle linee guida internazionali.

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  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Relazione Il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87, del 5 ottobre 1987, ha modificato lo statuto dei funzionari delle Comunità europee aggiungendovi l'allegato X, contenente disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo. In particolare, è stato instaurato un regime pecuniario specifico: gli articoli 11, 12 e 13 dell'allegato X riguardano infatti le retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi suddetti. Secondo questo regime, la retribuzione è corrisposta in Belgio in euro, ma può anche essere corrisposta, interamente o in parte, nella moneta del paese sede di servizio. In quest’ultimo caso, alla parte della retribuzione corrisposta in moneta locale viene applicato un coefficiente correttore. Conformemente all’articolo 13, primo comma, del suddetto allegato, il Consiglio è tenuto a fissare ogni sei mesi i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Con regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88, del 18 luglio 1988, il Consiglio ha fissato i primi coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 10 ottobre 1987. Dall’entrata in vigore del nuovo statuto dei funzionari, a decorrere dal 1º maggio 2004 (regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004, del 22 marzo 2004), tale regime pecuniario si applica anche agli agenti contrattuali. Conformemente all’articolo 13, primo comma, dell’allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa una volta all’anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi. Gli ultimi coefficienti correttori, applicabili a decorrere dal 1° luglio 2009, sono stati fissati dal Consiglio con regolamento (UE) n. 768/2010, del 26 agosto 2010. La presente proposta riguarda la fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° luglio 2010 alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi. Il sistema di retribuzioni per i paesi al di fuori dell’Unione si basa sul principio dell’equivalenza del potere d’acquisto fra le retribuzioni corrisposte in moneta locale e quelle di Bruxelles, conformemente all'articolo 64 dello statuto. L’applicazione di questo principio richiede il calcolo delle parità economiche, che viene effettuato da Eurostat. Il coefficiente correttore è il fattore risultante dalla divisione del valore della parità economica per il tasso di cambio. L’operazione principale per la fissazione dei coefficienti correttori consiste quindi nel calcolare le parità economiche mediante un confronto (dei prezzi) fra le diverse sedi di servizio e Bruxelles. I tassi di cambio utilizzati sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data d'applicazione dei coefficienti correttori. L'Allegato del regolamento proposto indica, per ogni sede di servizio e per il mese di luglio 2010, i coefficienti correttori risultanti dalle parità comunicate da Eurostat. Nella tabella in appresso (Summary of the Overall Change in the Parities) figura un confronto completo con il mese di luglio 2009. L'incidenza finanziaria è limitata (in percentuale): si veda la «Scheda finanziaria». 2011/0208 (NLE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Alimentazione 1) commercio all'ingrosso di generi alimentari; 2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount; 3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni; 4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie; 5) importatori e torrefattori di caffè; 6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni); 7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi; 8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata; 9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini; 10) rivendite di pollame e selvaggina; 11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca; 12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati; 13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli; 14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese: a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita; b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini; c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento; 15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio; 16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi); 17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

  • Servizi di telecomunicazioni Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.