MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI. 7.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono comunicati alla Società dal Distributore locale che ha la responsabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che per il gas. 7.2 Relativamente all’energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure. 7.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al TIVG, il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 7.4 Relativamente al gas, il Cliente può provvedere, anche all’autolettura del contatore, comunicandola alla Società secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura. 7.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura alla Società, rilasciando una nota informativa cartacea. 7.6 Nel caso in cui la Società non disponga dei consumi di gas in tempo utile ai fini della fatturazione, la stessa procede a fatturazione d’acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dell’andamento climatico e della modalità di utilizzo del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguaglio. 7.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente. 7.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore competente accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi e la Società al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.
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Samples: Servizio a Mercato Libero, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto – Servizio a Mercato Libero
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI. 7.1 12.1 Il consumo del Gas Naturale viene misurato mediante il Gruppo di misura ed espresso in metri cubi.
12.2 La fatturazione determinazione dei consumi contabilizzati nella bolletta avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal Distributore. In mancanza dei consumi del Cliente relativi al gruppo dati di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono comunicati alla Società dal Distributore locale che ha effettivi, EEN emetterà la responsabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che per il gas.
7.2 Relativamente all’energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.
7.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al TIVG, il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) bolletta per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo corrispettivi del mese di raccolta l’anno; bcompetenza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno comunicata dal Cliente e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a
7.4 Relativamente al gas, il Cliente può provvedere, anche all’autolettura del contatore, comunicandola alla Società secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettura, se validata dal Distributore competenteovvero, è valida in mancanza dell’autolettura, sulla base dei dati di misura stimati, salvo conguaglio che sarà effettuato con la prima bolletta utile in caso di successiva disponibilità dei dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore, comprese le autoletture. EEN determina il dato di misura stimato sulla base del Consumo annuo dichiarato dal Cliente per ciascun PDR in fase di sottoscrizione della Richiesta di fornitura o successivamente comunicato dal Cliente a EEN tramite i canali di contatto previsti per la gestione del Contratto. Il Consumo annuo sarà ripartito ai fini della fatturazionestima del prelievo sul PDR con riferimento a ciascun mese di fornitura, salvo utilizzando il caso Profilo di prelievo standard assegnato a ciascun PDR dal SII in base
12.3 Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguaglio nella prima bolletta utile degli importi erroneamente inseriti nella bolletta relativamente al periodo per cui l’errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autoletturaverranno corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.
7.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel 12.4 Nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura alla Società, rilasciando una nota informativa cartacea.
7.6 Nel caso in cui la Società non disponga dei consumi di gas in tempo utile ai fini della fatturazione, la stessa procede a fatturazione d’acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dell’andamento climatico e della modalità di utilizzo del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguaglio.
7.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente.
7.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore competente accerti un errore nella lettura del gruppo Gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumirisulti non perfettamente funzionante o bloccato, il i consumi verranno ricostruiti secondo le modalità previste dal codice di rete di distribuzione del gas adottato dal Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi e la Società al ricalcolo degli importi precedentemente fatturatilocale.
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Samples: Gas Supply Agreement, Gas Supply Agreement
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI. 7.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. I consumi con- sumi del Cliente sono comunicati alla Società ad HERA COMM dal Distributore locale che ha la responsabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che per il gas.
7.2 Relativamente all’energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.
7.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al TIVG, il Distributore è tenuto ad effettuare effet- tuare almeno un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino aa 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno; d) per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
7.4 Relativamente al gas, il Cliente può provvedere, anche all’autolettura del contatoreconta- tore, comunicandola alla Società ad HERA COMM secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettural’au- tolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.
7.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare informatore il Cliente dell’eventuale possibilità possibi- lità di comunicare l’autolettura alla Societàad HERA COMM, rilasciando una nota informativa cartacea.
7.6 Nel caso in cui la Società HERA COMM non disponga dei consumi di gas in tempo utile ai fini della fatturazione, la stessa procede a fatturazione d’acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dell’andamento climatico e della modalità di utilizzo del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguaglio.
7.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente.
7.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore competente com- petente accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi e la Società ed HERA COMM al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.
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Samples: General Contract Conditions
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI. 7.1 6.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contrattocontratto. I consumi del Cliente sono comunicati alla Società a HERA COMM dal Distributore locale che ha la responsabilità respon- sabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che per il gas.
7.2 6.2 Relativamente all’energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.
7.3 6.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al “TIVG”, il Distributore è tenuto ad effettuare almeno effet- tuare un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino aa 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno; d) per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
7.4 Relativamente al gas6.4 I Clienti titolari di un PDR con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, il Cliente può provvedere, possono comunicare anche all’autolettura l’autolettura del contatore, comunicandola alla Società comu- nicandola ad HERA COMM secondo le modalità riportate in bollettafattura; l’autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.
7.5 6.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura alla Societàa HERA COMM, rilasciando una nota informativa cartacea. Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura accessibile, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui al comma 6.3, è dovuto, da parte del Distributore, un indennizzo pari a 35,00 euro, che HERA COMM corrisponde nella prima fattura utile.
7.6 6.6 Nel caso in cui la Società HERA COMM non disponga dei consumi di gas in tempo utile ai fini della fatturazione, la stessa HERA COMM procede a fatturazione d’acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dell’andamento climatico e della modalità di utilizzo del gas, dandone evidenza in bolletta fattura e fermo restando il successivo conguaglio.
7.7 6.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas gas, per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal ClienteCliente nella Scheda Tecnica.
7.8 6.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore competente distributore competen- te accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione misura- zione dei consumi, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi e la Società ed HERA COMM al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.
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Samples: Proposta Contrattuale Per L’attivazione Dei Servizi Energetici
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI. 7.1 8.1 La fatturazione avviene sulla base quantificazione dei consumi del Cliente relativi al avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il punto di fornitura PDF oggetto del presente Contrattocontratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati alla Società dal Distributore locale al FORNITORE dai Distributori locali che ha hanno la responsabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che o per il gasgas naturale.
7.2 Relativamente all’energia elettrica, 8.2 Nel caso in ottemperanza cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.fine della fatturazione,
7.3 8.3 Relativamente al gasgas naturale, in ottemperanza al TIVG, il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a
7.4 Relativamente al gas, il Cliente può provvedere, anche all’autolettura del contatore, comunicandola alla Società secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.
7.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura alla Societàal FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea.
7.6 Nel caso in cui la Società non disponga dei consumi di gas in tempo utile 8.4 L’autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore.
8.5 Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la stessa procede a fatturazione d’acconto rilevazione dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici al fine di consentire la lettura diretta del Cliente, dell’andamento climatico e contatore gas. L’impedimento al rilevamento della modalità lettura da parte del Distributore locale o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alla risoluzione di utilizzo diritto del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguagliocontratto.
7.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente.
7.8 8.6 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore competente Locale accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente lo stesso procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la Società al ricalcolo degli importi precedentemente fatturatirettifica di fatturazione.
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Samples: Fornitura
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI. 7.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono comunicati alla Società dal Distributore locale che ha la responsabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che per il gas.
7.2 Relativamente all’energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure. Il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di rilevazione dei dati di misura nei casi in cui i punti siano trattati monorari; in particolare: a) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW; b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. I Clienti titolari di POD trattati monorari, nonché i clienti titolari di POD trattati per fasce oppure trattati orari nei cui confronti siano state emesse una o più bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi, possono comunicare anche l’autolettura del contatore, comunicandola alla Società secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.
7.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al “TIVG”, il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino aa 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno; d) per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
7.4 Relativamente al gasI Clienti titolari di un PDR con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, il Cliente può provvedere, possono comunicare anche all’autolettura l’autolettura del contatore, comunicandola alla Società secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.
7.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura alla Società, rilasciando una nota informativa cartacea. Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura accessibile, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui al comma 7.3, è dovuto, da parte del Distributore competente, un indennizzo pari ad € 35,00, che la Società corrisponde al Cliente nella prima bolletta utile.
7.6 Nel caso in cui la Società non disponga dei consumi di gas in tempo utile ai fini della fatturazione, la stessa procede a fatturazione d’acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dell’andamento climatico e della modalità di utilizzo del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguaglio.
7.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas gas, per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal ClienteCliente nella Scheda Tecnica e/o nelle condizioni particolari di fornitura contenute nella Richiesta di fornitura.
7.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore competente accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi e la Società al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.
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Samples: Servizio a Mercato Libero
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI. 7.1 8.1 La fatturazione avviene sulla base quantificazione dei consumi del Cliente relativi al avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il punto di fornitura PDF oggetto del presente Contrattocontratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati alla Società dal Distributore locale al FORNITORE dai Distributori locali che ha hanno la responsabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che o per il gasgas naturale.
7.2 Relativamente all’energia elettrica, 8.2 Nel caso in ottemperanza cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.
7.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al TIVG, il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a
7.4 Relativamente al gas, il Cliente può provvedere, anche all’autolettura del contatore, comunicandola alla Società secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini fine della fatturazione, salvo la quantificazione dei consumi avverrà alternativamente: - sulla base dell’autolettura comunicata dal Cliente ove prevista dalla normativa di riferimento; - sulla base della stima dei consumi che il caso di non verosimiglianza statistica con i dati FORNITORE provvederà ad effettuare in base ai consumi storici del Cliente. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autoletturae alle caratteristiche della fornitura.
7.5 Per 8.3 Relativamente al gas naturale, per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura alla Societàal FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea.
7.6 Nel caso in cui la Società non disponga dei consumi di gas in tempo utile 8.4 L’autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore.
8.5 Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la stessa procede a fatturazione d’acconto rilevazione dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici al fine di consentire la lettura diretta del Cliente, dell’andamento climatico e contatore gas. L’impedimento al rilevamento della modalità lettura da parte del Distributore locale o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alla risoluzione di utilizzo diritto del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguagliocontratto.
7.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente.
7.8 8.6 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore competente Locale accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente lo stesso procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la Società al ricalcolo degli importi precedentemente fatturatirettifica di fatturazione.
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Samples: Fornitura Di Servizi
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI. 7.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura mi- sura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono comunicati alla Società ad HERA COMM dal Distributore locale che ha la responsabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che per il gas.
7.2 Relativamente all’energia elettrica, in ottemperanza al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione rilevazio- ne mensile delle misure.
7.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al TIVG, il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a
7.4 Relativamente al gas, il Cliente può provvedere, anche all’autolettura del contatore, comunicandola alla Società ad HERA COMM secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata al Cliente, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.
7.5 Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente par- zialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare informatore il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura alla Societàad HERA COMM, rilasciando una nota informativa cartacea. Per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura accessibile, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni riportate al comma 7.3, è dovuto, da parte del Distributore competente, un indennizzo pari a € 35,00, che HERA COMM corrisponde al Cliente nella prima bolletta utile.
7.6 Nel caso in cui la Società HERA COMM non disponga dei consumi di gas in tempo utile ai fini della fatturazione, la stessa procede a fatturazione d’acconto dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici del Cliente, dell’andamento climatico e della modalità mo- dalità di utilizzo del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguaglio.
7.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate effet- tuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente.
7.8 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore competente accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente procede alla ricostruzione dei consumi e la Società ed HERA COMM al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.
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Samples: Proposta Contrattuale Per L’attivazione Dei Servizi Energetici
MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI. 7.1 8.1 La fatturazione avviene sulla base quantificazione dei consumi del Cliente relativi al avviene in base alle rilevazioni sul gruppo di misura installato presso il punto di fornitura PDF oggetto del presente Contratto. I consumi del Cliente sono rilevati e comunicati alla Società dal Distributore locale al FORNITORE dai Distributori locali che ha hanno la responsabilità dell’attività di misura sia per l’energia elettrica che o per il gasgas naturale.
7.2 Relativamente all’energia elettrica, 8.2 Nel caso in ottemperanza cui il FORNITORE non disponga dei consumi in tempo utile al TIME, con riferimento ai punti di misura trattati per fasce e trattati orari, il Distributore è tenuto ad effettuare la rilevazione mensile delle misure.
7.3 Relativamente al gas, in ottemperanza al TIVG, il Distributore è tenuto ad effettuare almeno un tentativo di lettura del gruppo di misura ed in particolare: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a
7.4 Relativamente al gas, il Cliente può provvedere, anche all’autolettura del contatore, comunicandola alla Società secondo le modalità riportate in bolletta; l’autolettura, se validata dal Distributore competente, è valida ai fini fine della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente. Al momento dell’acquisizione dell’autolettura o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi se la modalità di raccolta non permette una risposta immediata quantificazione dei consumi avverrà alternativamente:
8.3 Relativamente al Clientegas naturale, la Società comunicherà al Cliente la presa in carico o meno del dato di autolettura.
7.5 Per per i Clienti titolari di un PDR dotato di un gruppo di misura non accessibile o parzialmente accessibile, nel caso in cui il tentativo di raccolta della misura non vada a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente dell’eventuale possibilità di comunicare l’autolettura alla Societàal FORNITORE, rilasciando una nota informativa cartacea.
7.6 Nel caso in cui la Società non disponga dei consumi di gas in tempo utile 8.4 L’autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nei seguenti casi: non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici; nel caso in cui sia stata comunicata al di fuori del termine indicato in fattura e quando non viene validata dal Distributore.
8.5 Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la stessa procede a fatturazione d’acconto rilevazione dei consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici al fine di consentire la lettura diretta del Cliente, dell’andamento climatico e contatore gas. L’impedimento al rilevamento della modalità lettura da parte del Distributore locale o la mancata comunicazione da parte del Cliente per periodi prolungati può dare luogo alla risoluzione di utilizzo diritto del gas, dandone evidenza in bolletta e fermo restando il successivo conguagliocontratto.
7.7 Relativamente all’energia elettrica e al gas per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza oppure in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente.
7.8 8.6 Qualora su segnalazione del Cliente o di propria iniziativa, il Distributore competente Locale accerti un errore nella lettura del gruppo di misura con conseguente errata misurazione dei consumi, il Distributore competente lo stesso procede alla ricostruzione dei consumi e alla determinazione del relativo conguaglio, con successiva comunicazione al FORNITORE per la Società rettifica di fatturazione.
8.7 Il Cliente conferma sin da ora (i) di astenersi dal sollevare qualunque contestazione nei confronti del Fornitore con riferimento alla ricostruzione prevista dal punto che precede e (ii) che i consumi stimati o effettivi non saranno oggetto di contestazione salvo il caso di non verosimilglianza statistica che deve necessariamente essere basata sui dati di consumo delle forniture erogate al ricalcolo degli importi precedentemente fatturati.FORNITORE. In ogni caso il Cliente si impegna a corrispondere quanto di volta in volta fatturato dal FORNITORE sulla base dei consumi comunicati;
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