Modalità di corresponsione della retribuzione. 2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto ed al precedente punto 1 è corrisposta su base mensile, secondo le procedure previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente. 2.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all’art. 73 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’art. 28 del presente contratto e per le indennità di cui agli artt. 51 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF nonché quella di cui ai restanti articoli del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 2.1. 2.3 La 13a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno. 2.4 La 14a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, o l’assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto, sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale
Modalità di corresponsione della retribuzione. 2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto ed al precedente punto 1 è corrisposta su base mensile, secondo le procedure previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente.
2.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all’art. 73 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’art. 28 del presente contratto e per le indennità di cui agli artt. 51 46 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF nonché quella di cui ai restanti articoli del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 2.1.
2.3 La 13a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.
2.4 La 14a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, o l’assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto, sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Modalità di corresponsione della retribuzione. 2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell’artdell'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto ed al precedente punto 1 è corrisposta su base mensile, secondo le procedure previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente.
2.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all’artall'art. 73 del CCNL MobilitàMobil ita/Area AF ed all’artall'art. 28 del presente contratto e per le indennità di cui agli artt. 51 46 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF nonché quella di cui ai restanti articoli del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 2.1.
2.3 La 13a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.
2.4 La 14a mensilità di cui all’artall'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, o l’assegno l'assegno personale pensionabile di cui all’artall'art. 28 del presente contratto, sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Modalità di corresponsione della retribuzione. 2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli artt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto ed al precedente pre- cedente punto 1 è corrisposta su base mensile, secondo se- condo le procedure previste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto, entro il giorno 27 del mese corrente.
2.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all’art. 73 del CCNL Mobilità/Area AF ed all’art. 28 del presente contratto e per le indennità di cui agli artt. 51 46 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzione retribu- zione di cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AF nonché quella di cui ai restanti articoli ar- ticoli del presente contratto, legata a prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente contestual- mente con la retribuzione del mese corrente di cui al precedente punto 2.1.
2.3 La 13a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre dicem- bre di ogni anno.
2.4 La 14a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL MobilitàMo- bilità/Area AF, o l’assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto, sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmente alla retribuzione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.
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