Modalità di fatturazione e di pagamento. 1. I corrispettivi di cui all’art. 12 comma 1 saranno pagati in 12 rate mensili pari al 90% di 1/12 del valore delle percorrenze previste sulla base del programma di esercizio vigente, previa emissione della relativa fattura al termine del mese di riferimento. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla emissione della relativa fattura, con la sola esclusione della prima rata, per la quale il relativo pagamento potrà essere effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura. Il conguaglio annuale (anno solare) sarà fatturato in concomitanza con l’ultima rata mensile, a valle delle verifiche effettuate, e terrà conto delle eventuali penali applicate, consuntivate su base semestrale in coerenza con quanto indicato nell’art. 18 comma 5 e nell’art. 2.8 dell’Allegato 3, La fattura sarà liquidata entro 30 gg dalla sua acquisizione. Qualora l’importo a conguaglio risultasse negativo, la differenza già erogata sarà recuperata sul primo pagamento utile disponibile. 2. In caso di ritardi nel pagamenti, trova applicazione il D.Lgs. 192/2012. 3. E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal Contratto di Servizio così come disciplinato dal comma 13 dell’art. 106 del DLgs 50/2016. 4. Le parti concordano che, nel caso in cui l’importo del corrispettivo complessivo annuale erogato al gestore sulla base delle prestazioni effettivamente rese risultasse inferiore al corrispettivo di cui all’articolo 12, comma 1, calcolato sulla base della produzione prevista dal programma di esercizio di riferimento, tale eccedenza dovrà essere utilizzata dalla Regione Lazio per finanziare l’acquisto del materiale rotabile ovvero per interventi sulle infrastrutture o, comunque, per iniziative di miglioramento del servizio ferroviario sulle ferrovie regionali oggetto del presente contratto, che potranno essere effettuati direttamente, ovvero avvalendosi di ATAC o di altro soggetto individuato dalla Regione Lazio.
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Modalità di fatturazione e di pagamento. 1. I corrispettivi di cui all’art. 12 comma co. 1 saranno pagati in 12 rate mensili pari al 90% di 1/12 del valore delle percorrenze previste sulla base del programma di esercizio d’esercizio vigente, previa emissione della relativa fattura al termine del mese di riferimento. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla emissione della relativa fattura, con la sola esclusione della prima rata, per la quale il relativo pagamento potrà essere effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura. Il conguaglio annuale (anno solare) - sarà fatturato in concomitanza con l’ultima rata mensile, a valle delle verifiche effettuate, effettuate e terrà conto delle eventuali penali applicate, consuntivate su base semestrale in coerenza con quanto indicato nell’art. 18 comma 5 e nell’art. 2.8 dell’Allegato 3, al netto di quanto previsto dall’art. 22, comma 6. La fattura sarà liquidata entro 30 gg dalla sua acquisizione. Qualora l’importo a conguaglio risultasse negativo, la differenza già erogata sarà recuperata sul primo pagamento utile disponibile.
2. In caso di ritardi nel pagamenti, trova applicazione il D.Lgs. 192/2012.
3. E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal Contratto di Servizio così come disciplinato dal comma 13 dell’art. 106 del DLgs 50/2016.
4. Le parti concordano che, nel caso in cui l’importo del corrispettivo complessivo annuale erogato al gestore sulla base delle prestazioni effettivamente rese risultasse inferiore al corrispettivo di cui all’articolo all’art 12, comma 1, calcolato sulla base della produzione prevista dal programma di esercizio di riferimento, tale eccedenza dovrà essere utilizzata dalla Regione Lazio per finanziare l’acquisto del materiale rotabile ovvero per interventi sulle infrastrutture o, comunque, per iniziative di miglioramento del servizio ferroviario sulle ferrovie regionali oggetto del presente contratto, che potranno essere effettuati direttamente, ovvero avvalendosi di ATAC o di altro soggetto individuato dalla Regione Lazio.
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Modalità di fatturazione e di pagamento. 1. I II corrispettivi di cui all’art. 12 comma 1 18 co. 1, saranno pagati in 12 rate mensili parte mensilmente e in parte con conguagli con L’acconto pari al 90% di 1/12 del valore delle percorrenze previste sulla base del programma di esercizio vigente, previa emissione della relativa fattura al termine annuo potrà essere fatturato 15 giorni prima dell’inizio del mese di riferimento. Il pagamento verrà effettuato La fattura dovrà essere liquidata entro 30 giorni dalla emissione della relativa fattura, con la sola esclusione della prima rata, per la quale il relativo pagamento potrà essere effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fatturasua acquisizione. Il conguaglio annuale trimestrale (anno trimestre solare) – differenza tra l’acconto liquidato nel trimestre di riferimento e il corrispettivo relativo alla produzione effettivamente erogata nello stesso periodo– sarà fatturato in concomitanza con l’ultima rata mensileprevio nulla osta, a valle delle verifiche effettuateeffettuate dall’Amministrazione, con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità S.r.L., e terrà conto delle eventuali dell’eventuali penali applicate, consuntivate su base semestrale in coerenza con quanto indicato nell’artda applicare nel periodo di riferimento. 18 comma 5 e nell’art. 2.8 dell’Allegato 3, La fattura sarà liquidata entro 30 gg giorni dalla sua acquisizione. Qualora l’importo a conguaglio risultasse negativo, la differenza già erogata erogata, sarà recuperata sul primo pagamento utile disponibile. I corrispettivi saranno liquidati in osservanza delle disposizioni in tema di Split Payment di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1 , comma 629 lettera b) della legge n. 190/2014.
2. In caso di ritardi nel pagamenti, trova applicazione il D.Lgs. 192/2012.
3. E’ consentita la cessione dei crediti derivanti dal Contratto I proventi delle tariffe di Servizio così come disciplinato dal comma 13 dell’artcui all’art. 106 6, riscossi da ATAC in nome proprio ma per conto di Roma Capitale, dovranno essere rendicontati in dettaglio e riversati a Roma Capitale mediante emissione da parte di quest’ultima della relativa fattura, con modalità stabilite nella parte IV del DLgs 50/2016presente Contratto.
4. Le parti concordano cheQualora gli introiti derivanti dall’esazione delle tariffe della sosta a pagamento risultino, su base annua, compresi tra un valore superiore a € 28.000.000,00 (IVA inclusa) e un valore inferiore a € 30.250.000,00 (IVA inclusa) il corrispettivo di cui all’art.18, comma 1b verrà ridotto in misura pari al 10% della differenza tra il valore conseguito e la soglia indicata di € 30.250.000,00. Tale riduzione non potrà essere applicata dall’Amministrazione nel caso in cui l’importo del corrispettivo complessivo annuale erogato al gestore sulla base delle prestazioni effettivamente rese risultasse inferiore al corrispettivo di cui all’articolo 12, comma 1, calcolato sulla base della produzione prevista dal programma di esercizio di riferimento, tale eccedenza dovrà essere utilizzata la contrazione degli introiti discenda da provvedimenti adottati dalla Regione Lazio per finanziare l’acquisto del materiale rotabile ovvero per interventi sulle infrastrutture o, comunque, per iniziative di miglioramento del servizio ferroviario sulle ferrovie regionali oggetto del presente contratto, stessa Amministrazione o da cause esogene che potranno essere effettuati direttamente, ovvero avvalendosi di ATAC o di altro soggetto individuato dalla Regione Lazio.determinano
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