Modalità di fruizione. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuerà il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedente. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca con i relativi movimenti. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che dì diminuzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato. Capo I Riposi, festività, permessi e congedi
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro
Modalità di fruizione. Il II prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuerà il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedente. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca banca, con i relativi movimenti. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che dì diminuzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'azienda dall'Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale. Qualora ; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'azienda l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.
Capo I Riposi, festività, permessi e congedi
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Modalità di fruizione. Il II prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuerà individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedentein corso. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca banca, con i relativi movimenti. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che dì diminuzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.
Capo I Riposi, festività, permessi e congedi
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Modalità di fruizione. 1) Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. .
2) Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. .
3) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. .
4) I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. .
5) Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. .
6) Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuerà individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno all’anno precedente. .
7) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca banca, con i relativi movimenti. .
8) I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) non possono di cui agli articoli 115 e
9) Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. flessibilità.
10) I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che dì di diminuzione dell'orario dell’orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'azienda dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario dell’orario contrattuale. Qualora ; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'azienda l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.
Capo I Riposi, festività, permessi e congedi
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Modalità di fruizione. Il prelievo dipendente richiedente può fruire delle ore maturate avverrà giornate cedute, solo se ha fruito completamente delle giornate di ferie o di festività soppresse che gli spettano, nonché dei permessi e dei riposi compensativi eventualmente maturati La richiesta, reiterabile, per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. Se il numero di giorni di ferie o di riposo offerti supera quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. Se è inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste sono plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. Sono confermati: Permessi • Permessi giornalieri retribuiti (art. 36) con richiesta scritta presentata dal lavoratore la novità che i 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio possono essere fruiti anche entro 5 45 giorni dalla fruizionedata del matrimonio e i tre giorni per lutto devono essere fruiti entro sette giorni lavorativi dal decesso • Permessi previsti da particolari disposizioni di legge (art. Ai 38) con la novità che per i permessi ex legge 104/1992 è prevista una programmazione mensile dei giorni di assenza da comunicare all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro • Permessi orari a recupero (art. 41) 36 ore con la novità che la richiesta del permesso deve essere formulata non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 37) Per consentirne un utilizzo più flessibile i permessi retribuiti per motivi personali o familiari, già presenti nel vecchio CCNL, possono essere presi anche a ore (18 ore annuali) • non riducono le ferie • non sono fruibili per frazione di ora • sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio • non possono essere fruiti nella stessa giornata con altre tipologie di permessi ad ore né con i riposi compensativi fruiti ad ore • possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tal caso l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione è computata con riferimento all’orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza • sono compatibili con la fruizione dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro . La lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere: • ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi da fruire nell’arco temporale di tre anni • percepisce il trattamento economico previsto per il congedo di maternità • può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera • ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e, su richiesta, il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno • può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione ubicata in un comune diverso da quello di residenza, Entro quindici giorni l'amministrazione di appartenenza se ci sono posti vacanti corrispondenti alla sua area o categoria dispone il trasferimento • dopo il rientro a lavoro può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati per un periodo di un anno Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art. 40) Viene introdotta una nuova tipologia di permessi: 18 ore annuali per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici • sono fruibili su base sia giornaliera che oraria • sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del diritto computo del periodo di precedenza fa fede comporto e sono sottoposti allo stesso regime economico della malattia • se vengono fruiti ad ore non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. • possono essere fruiti anche cumulativamente per la data della richiestadurata dell’intera giornata lavorativa. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativiIn tale ipotesi, non dovranno superare l'incidenza dell'assenza sul monte ore viene computata con riferimento all'orario di lavoro convenzionale nella giornata di assenza Per le visite terapie etc. resta comunque ferma la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo possibilità di avvalersi dei permessi i mesi di luglioper motivi personali, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco dei permessi brevi a recupero, della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendentibanca ore, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuerà il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedente. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca con i relativi movimenti. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che dì diminuzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.
Capo I Riposi, festività, permessi e congedilavoro straordinario
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Samples: Contratto Della Sanità 2016 2018
Modalità di fruizione. Il II prelievo delle ore maturate avverrà avverra con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità dall'unita produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità intensita lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà dovra superare il 5% della forza occupata. Per le unità unita produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà sara goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità modalita potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potràpotra, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuerà individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno precedentein corso. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà fornira al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca banca, con i relativi movimenti. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che dì diminuzione dell'orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario contrattuale. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.
Capo I Riposi, festività, permessi e congedi
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Modalità di fruizione. 1) Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta scritta, anche mediante PEC, presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. .
2) Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data e l’ora della richiesta. .
3) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembredicembre oltre alle settimane precedenti mostre e fiere partecipate dall’azienda. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. .
4) I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore. .
5) Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. aziendale.
6) Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuerà individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all'anno all’anno precedente. .
7) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca banca, con i relativi movimenti. .
8) I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui agli articoli 114 e 115 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. .
9) Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
10) I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che dì di diminuzione dell'orario dell’orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall'azienda dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell'orario dell’orario contrattuale. Qualora ; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l'azienda l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.
Capo I Riposi, festività, permessi e congedi
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