Modalità di funzionamento e deliberazioni Clausole campione

Modalità di funzionamento e deliberazioni. Anche alla luce dell’art.20 c.c. e dell’art.8 disp. att., lo statuto è chiamato a: • indicare i soggetti legittimati alla convocazione dell’assemblea; • precisare i termini delle riunioni suscettibili di preventiva programmazione, come quelle relative all’approvazione dei bilanci; • definire le modalità di convocazione dell’assemblea; • regolamentare eventuali forme di rappresentanza in assemblea. Assumendo a riferimento le indicazioni di cui all’art.21 c.c., lo statuto determina le presenze necessarie ai fini della valida costituzione dell’assemblea e le maggioranze richieste per le deliberazioni. Laddove le norme statutarie si avvalgano dei margini di derogabilità della suddetta disciplina legislativa - prevedendo, ad esempio, quorum costitutivi e deliberativi qualificati in relazione a decisioni di particolare rilevanza - si evidenzia la necessità di non esporre a rischi di paralisi l’attività dell’assemblea. Nel rispetto dell’art.21 c.c., lo statuto prevede che l’associato (o il rappresentante degli associati) che rivesta anche la carica di componente dell'organo di amministrazione o di controllo non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.
Modalità di funzionamento e deliberazioni. Lo statuto è chiamato a definire le modalità di convocazione dell’organo di amministrazione, mettendo a punto soluzioni idonee a conciliare l’adeguata informazione dei partecipanti sui temi all’ordine del giorno con esigenze di urgenza delle riunioni. Lo statuto, inoltre, determina le presenze necessarie ai fini della valida costituzione dell’organo amministrativo e le maggioranze richieste per le deliberazioni, dando luogo a regolamentazioni che, anche ove prevedano, ad esempio, quorum costitutivi e deliberativi qualificati in relazione a decisioni di particolare rilevanza, non espongano a rischi di ritardi dell’attività dell’organo di amministrazione. Sulla base dell’art.3, comma 1, lett. h), del decreto del Ministro del lavoro, costituisce elemento essenziale dello statuto la previsione del numero minimo dei componenti aventi i requisiti di professionalità di cui alle lett. a) e b) del comma 2 dell’art.4 del medesimo decreto che devono essere presenti nelle riunioni convocate per deliberare su materie concernenti l’attuazione degli artt. 6 e 6-bis del decreto. Negli organi di amministrazione dei fondi caratterizzati da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro, l’attribuzione di un valore doppio al voto del presidente in caso di parità di voti, misura finalizzata ad evitare la paralisi decisionale, non è da considerare in contraddizione con il principio della pariteticità, riferito dalla legge alla composizione dell’organo.
Modalità di funzionamento e deliberazioni. Lo statuto definisce le modalità di convocazione dell’organo di controllo. Determina altresì le presenze necessarie ai fini della valida costituzione dell’organo di controllo e le maggioranze richieste per le deliberazioni. Lo statuto prevede la partecipazione dell’organo di controllo alle riunioni dell’assemblea e dell’organo di amministrazione.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).