Convocazione dell’Assemblea Clausole campione

Convocazione dell’Assemblea. L'assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità dello statuto e della legge, obbligano e vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti. L'as- semblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione me- diante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società o in altro Comune d'Italia, purchè si tratti di un Comune socio. Fino a quando la società non farà ricorso al mercato del capi- tale di rischio, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2366 C.C., la convocazione avverrà mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avve- nuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà, in aggiunta, usare qua- lunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra azionisti l'avviso di convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capi- tale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei com- ponenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla di- scussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficien- temente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai compo- nenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'e- sercizio sociale. E' consentito un maggior termine, comunque non superiore a centottanta (180) giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno. Il Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, deve convocare l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rap- presentino almeno un decimo (1/10) del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da tratta- re.
Convocazione dell’Assemblea. Art. 14 – Costituzione seggi elettorali.
Convocazione dell’Assemblea. 26.1. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci, e le sue delibe- razioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Convocazione dell’Assemblea. 1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante pubblicazione di un avviso su almeno 3 quotidiani locali almeno venti giorni prima di quello fissato per l' Assemblea per 2 volte a distanza di due giorni l'una dall'altra. La convocazione è effettuata altresì attraverso la pubblicazione dell’avviso sul sito internet del Consorzio. Nell’ultimo avviso di pagamento inviato prima della scadenza del mandato degli organi sono informati i contribuenti sulle modalità di esercizio attivo e passivo del diritto di voto ed è comunicato che dovrà essere convocata l’Assemblea elettorale con indicazione del periodo in cui si svolgerà l’elezione.
Convocazione dell’Assemblea. 1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.
Convocazione dell’Assemblea. 1. Le convocazioni dell’Assemblea sono disposte dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o telefax riportante ricevuta, o telegramma. L’avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno 5 giorni prima dell’adunanza. Nei casi di assoluta urgenza, l’avviso deve pervenire almeno 24 ore prima.
Convocazione dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea, alla bisogna, convocherà le riunioni dell’Assemblea mediante avviso a mezzo email e/o posta elettronica certificata. In tale avviso saranno indicati il luogo, la data e l'ora dell'assemblea nonché l'ordine del giorno. Per fatti di particolare rilevanza o urgenza, le Assemblee possono essere convocate in qualunque tempo dal Presidente, o su richiesta scritta di un terzo degli aventi diritto. Ogni aderente può farsi rappresentare da altro aderente, in forza di delega scritta. Ciascun aderente non può rappresentare più di due altri aderenti. L’Assemblea, anche non regolarmente convocata, è comunque valida allorché siano presenti, anche per delega, tutti gli aderenti. Le votazioni avvengono sempre per scrutinio palese. L'assemblea è valida, qualunque sia l'oggetto, in prima convocazione, con la maggioranza degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati, con un minimo dei 2/5 (due quinti) degli aventi diritto al voto. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) di tutti i soci. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
Convocazione dell’Assemblea. Tra le modalità di convocazione dell’Assemblea, l’art. 11 dello Statuto dell’Emittente prevede l’ipotesi in cui la stessa venga convocata dal Consiglio di Amministrazione “su richiesta dei Soci rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente”. Inoltre, “con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei quorum richiesti dalla legge, possono richiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall’avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno”.
Convocazione dell’Assemblea. 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 16, comma 1, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un 1/10 dei membri dell'Assemblea dei delegati.
Convocazione dell’Assemblea. 1. L'assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione.